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GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO IN VIGORE DAL 10 NOVEMBRE 2019

Gli obblighi antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari

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Il D.Lgs. n. 125 del 2019, che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio (n.843/2018 del 30 maggio 2018) dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019, è entrato in vigore il 10 novembre 2019 annoverando il D.Lgs. n. 231/2007.
Già due anni fa l’Italia aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio (n. 849 del 2015) attraverso l’emanazione di due disposti normativi: il D.Lgs n. 90/2017 (riscrivendo interamente il D.Lgs. n. 231/2007) ed il D.Lgs n. 92/2017 (introducendo  nuovi obblighi per gli operatori compro oro).
La Commissione Europea, tuttavia, ha giudicato “parziale” ovvero “incompleto” tale recepimento nazionale inviando nuove raccomandazioni al fine di intensificare la lotta al riciclaggio di denaro sporco nonché provvedere ad attuare con provvedimenti legislativi adeguati le direttive comunitarie.
Contemporaneamente avviava una procedura di infrazione confermando l’inadempienza nel recepire le norme comunitarie; l’Italia, in risposta a tale procedimento, è intervenuta con l’emanazione di un decreto correttivo. 
Infatti, il D.Lgs. n. 125/2019, che si compone di 6 articoli, modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, e rimodella il previgente impianto del D.Lgs. n. 231/2007 introducendo una serie di modifiche che interessano direttamente professionisti e intermediari finanziari.
Tra le numerose novità del nuovo dispositivo normativo antiriciclaggio emergono:

1) Ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Tra i soggetti obbligati vengono ricompresi come operatori non finanziari:

a. i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (exchange);
b. i prestatori di servizi di portafoglio digitale (e-wallet);
c. i commercianti e gli intermediari del mondo dell’arte nel caso in cui l’operazione, posta in essere in un unico momento temporale ovvero disgiunta in più momenti abbia un valore pari o superiore ad euro 10.000,00.

L’Italia è stato il primo Paese europeo ad assoggettare ai presidi antiriciclaggio i prestatori di servizi di cambio valute virtuali ovvero gli exchange, già con il recepimento della IV Direttiva. Il D. Lgs n. 125/2019 ha ampliato e ridefinito la platea dei soggetti che operano in valute virtuali.

2) Nuove misure di adeguata verifica

L’art. 19 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 231/2007 introduce la nuova possibilità di identificare la clientela dei soggetti obbligati attraverso procedure di identificazione elettronica purché sicure e regolamentate ovvero autorizzate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Ulteriore novità riguarda gli intermediari bancari o finanziari che devono adottare misure di verifica rafforzata:

a. per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b. per operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio nonché in presenza di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportino l’esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
c. per operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica , storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

3) Il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, Trust e affini

Il 3 luglio 2020 il Mef di concerto con il Mise emanerà il decreto che istituirà il Registro dei titolar effettivi così come previsto dal comma 5 dell’art. 21 del D.lgs. n. 231/2007.

Gli amministratori delle società di capitali, enti e trust dovranno comunicare il nominativo o i nominativi dei titolari effettivi. La mancata o tardiva comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell’art. 2630 c.c.. Lo stesso provvedimento determinerà la sussistenza dell’interesse all’accesso dei soggetti preposti alla verifica dei titolari effettivi quali le autorità ed i privati titolari di un interesse giuridico.

4) Rideterminazione dei criteri per l'individuazione del titolare effettivo

Per i cosiddetti “criteri residuali” per l’imputazione del titolare effettivo, il legislatore afferma che nel caso in cui non si riesca ad individuarlo così come previsto nei commi 1,2,3 e 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, lo stesso deve essere individuato in quelle persone che rivestono il potere di rappresentanza legale o di direzione (comma 5); l’iter per l’individuazione deve essere motivato e documentato.

5) Ampliamento della vigilanza all'interno dei Gruppi Bancario-Finanziari

E stato previsto per i Gruppi bancari e finanziari, in quelli di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio, nei gruppi assicurativi e nelle società collegate o controllate che le capogruppo adottino un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nei gruppi internazionali la capogruppo italiana dovrà assicurare che le procedure antiriciclaggio poste in essere dalle succursali dovranno essere allineate con gli standard di gruppo e che le informazioni siano condivise all’interno del gruppo.
E’ prevista anche l’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio.
Inoltre, le autorità di vigilanza di settore potranno impartire alla capogruppo disposizioni AML/CFT riguardanti il gruppo o i suoi componenti ed effettuare ispezioni e richieste di documentazione.

La collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali

L’Italia, per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di cooperazione tra autorità degli stati membri, anticipa la V Direttiva. Infatti, il D.Lgs. n. 125/2019 :

a. Non disciplina l’istituzione dei registri centrali di reperimento dei dati che consentano l’identificazione di qualsiasi persona fisica o giuridica così come richiesto dalla direttiva europea in quanto già prevista dall’anagrafe dei conti e depositi e disciplinata dall’art. 20 comma 4 della legge n.413/1991);
b. Non prevede che le informazioni presenti in tali registri siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato dalle F.I.U. (financial intelligence unit) nazionali perché già dettate dall’art. 6 comma 6 lett.a del D.Lgs.n. 231/2007).

Il legislatore, in conclusione, ha recepito ampiamente le indicazioni della V direttiva dando attuazione alle numerose indicazioni e ridefinendo in modo strutturato ciò che era stato già evidenziato e legiferato con la IV direttiva.
E’ stato fatto un ulteriore passo in avanti per contrastare il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo. La normativa nazionale è stata aggiornata ed è stata resa sempre più adeguata ai principi europei volta ad accrescere il livello di compliance di tutte le categorie dei soggetti obbligati. 
       

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