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SEGGIOLINI ANTIABBANDONO: REGOLE E CARATTERISTICHE

Seggiolini antiabbandono: regole e caratteristiche

Regole ,requisiti, incentivo per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Le sanzioni riguardo l' obbligo sono in vigore dal 6 marzo

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L’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per il trasporto in auto dei  bambini di età inferiore ai 4 anni è entrato in vigore   il 7 novembre 2019 con una circolare  del Ministero dell'interno emanata a sorpresa il 6 novembre  pomeriggio. 

Una sorpresa,  perché  la legge che ha istituito l'obbligo con una modifica al codice della Strada,  prevedeva  una entrata in vigore posticipata di 4 mesi rispetto alla data del decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisse i requisiti tecnici dei dispositivi stessi. Questo avrebbe dato il tempo alle aziende di adeguare i dispositivi e i seggiolini già in commercio e ai cittadini di effettuare gli acquisti con la necessaria cognizione di causa.  . Il consueto ritardo nell'emanazione del decreto attuativo  ha provocato il pasticcio normativo.

Nel decreto fiscale   l'art.  52 ha spostato l'entrata in vigore delle relative sanzioni  al 6 marzo 2019 "al fine di consentire una corretta informazione dell’utenza  e l’attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto" . Va ricordato che , in considerazione dell’importanza di questi dispositivi,   sono state stanziate nella legge  di bilancio 2019  le risorse per assicurare una agevolazione che possa favorire l'acquisto da parte delle famiglie .  

E' attiva dal 20 febbraio scorso  , la procedura per richiedere il contributo statale per l'acquisto , attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico .

Vediamo di seguito  cosa prevede la normativa  per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo,  i  requisiti dei seggiolini (oppure  dispositivi ) antiabbandono,   le sanzioni  previste in caso di violazione  e le modalità di richiesta del contributo. 

1) Obbligo seggiolini antiabbandono: cos'è , chi è obbligato

La legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l’obbligo, per i conducenti residenti in Italia e che trasportino bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme c.d.  antiabbandono  collegato al seggiolino per auto , che impedisca di dimenticare i bambini a bordo  dei veicoli 

Su quali veicoli è obbligatorio?

- Autovetture: veicoli con quattro ruote per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1 del Codice della strada)
- Autocarri e camion: veicoli con quattro ruote per il trasporto di merci (categorie N1, N2, N3 del Codice della strada, a seconda della massa massima)

La norma vale per i veicoli
- con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all’estero
- con targa estera guidati da residenti in Italia.
Quindi chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l’obbligo di installare il dispositivo.

Quali sono i dispositivi a norma?
Non è prevista l’omologazione per questi prodotti. Sono a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal fabbricante. Con la “dichiarazione di conformità” il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo antiabbandono alle caratteristiche previste dal Decreto.

Che caratteristiche devono avere i dispositivi?
Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione.
In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo.
Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

Attualmente chi non  fa uso dei dispositivi di sicurezza ( cinture di sicurezza e seggiolini per i minori)  è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a 326 euro. Queste sono le misure che riguarderanno anche l'utilizzo della nuova misura di sicurezza.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente  o chi  e' tenuto alla sorveglianza del minore , se presente in auto in quel momento.

Se il conducente  incorre , durante un periodo di due anni, in una delle violazioni  citate , per almeno due volte,  viene anche comminata la sanzione amministrativa accessoria che consiste nella sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

La legge ha previsto anche  che nel  triennio 2019-2021, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,  provvedano a organizzare nell'ambito  delle campagne per  la  sicurezza  stradale  e  di  sensibilizzazione sociale, per informare in modo adeguato sull'obbligo  e  sulle
corrette  modalita'  di  utilizzo  dei  dispositivi 
di  allarme  per  prevenire l'abbandono di bambini,  e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa,  che causa la mancanza di attenzione e l'abbandono involontario  dei bambini in auto,  con le conseguenze gravissime, testimoniate dai recenti fatti di cronaca. 

2) Seggiolini con dispositivi antiabbandono: come devono essere

Il Decreto del Ministero  delle Infrastrutture emanato il 23 ottobre 2019 prevede che il dispositivo antiabbandono potrà essere:

    a)  sia "integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini" ( nel seggiolino);

    b) che   una dotazione di base o un accessorio  dell'auto,  compresi  nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
    c) oppure ancora , un accessorio indipendente sia dal seggiolino per bambini  sia  dal  veicolo, quindi acquistabile separatamente. 

Si richiede obbligatoriamente la presenza delle seguenti caratteristiche: 

  -  Caratteristiche funzionali essenziali

  •       Il dispositivo antiabbandono deve segnalare  l'abbandono  di  un bambino di eta' inferiore a 4  anni,  sul  veicolo  sul  quale  e'  trasportato, da parte del  conducente  del  veicolo  stesso  mediante  l'attivazione di  allarmi visivi, acustici e/o tattili (vibrazioni)  , percepibili  all'interno o all'esterno del veicolo;
  •         il  dispositivo  deve  essere   in   grado   di   attivarsi  automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del  conducente;
  •        il  dispositivo  deve  dare  un  segnale  di  conferma   al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;   
  •        il  dispositivo  antiabbandono  puo anche prevedere il collegamento con  il sistema di comunicazione  con  telefoni cellulari (messaggi o chiamate)
  •        se alimentato da batteria, il  dispositivo  deve  essere  in  grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;

     2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali

      a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con  logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
      b) nell'interazione con il veicolo o con  apposito  sistema  di ritenuta,  il  dispositivo  non  deve  in  alcun  modo  alterarne  le caratteristiche di omologazione. 

Non sara necessaria una omologazione certificata da una autorita di controllo esterna; le aziende saranno responsabili del fatto che le caratteristiche siano conformi a quanto  previsto dalla legge.

In caso di un dispositivo aggiuntivo , separato dal seggiolino la “dichiarazione di conformità”  deve  certificare che il dispositivo non modifica le caratteristiche di omologazione del seggiolino o del veicolo.

3) Seggiolini antiabbandono: richiesta del contributo statale

Le procedure per la richiesta e l'erogazione  sono state definite. con il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico del 18 febbraio 2020 .

Per ogni bambino è possibile richiedere un contributo per un solo dispositivo.

Gli esercenti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono devono  accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it per essere inseriti in un apposito elenco, consultabile  attraverso  la stessa applicazione web .

La piattaforma è accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma.
 

Chi ha GIA' FATTO L'ACQUISTO  presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro facendo la stessa procedura, entrando nella piattaforma “Richiedi il buono” con le proprie credenziali Spid e seguendo le istruzioni per compilare il modulo per il rimborso, allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line.

La richiesta di rimborso  può essere presentata entro 60 giorni dall'attivazione della piattaforma, ma solo  per gli acquisti effettuati fino al 20 febbraio 2020. Il rimborso è accreditato sul conto corrente bancario del quale è stato indicato l'IBAN al momento della richiesta.   

Per la richiesta del bonus  PRIMA dell'acquisto di un dispositivo  presso i rivenditori registrati  QUI LA LISTA  non c'è una data di scadenza , tranne che per l'esaurimento delle risorse stanziate.

Le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro per il 2020 e per il 2021. 

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

Allegati

DM MISE 122/2019 seggiolini antiabbandono
Circolare Interno obbligo seggiolini
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