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LA TASSA SUI PACCHI DI MODICO VALORE NELLE IMPORTAZIONI EXTRA UE

La tassa sui pacchi di modico valore nelle importazioni extra UE

La fine della soglia de minimis e il nuovo prelievo sulle spedizioni inferiori a 150 euro

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Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea introdurrà un nuovo prelievo doganale sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE, anticipando l’abolizione della soglia de minimis prevista ai fini daziari. La misura si inserisce nel più ampio contesto delle politiche unionali volte a contrastare le distorsioni concorrenziali generate dall’e-commerce transfrontaliero e dalla sistematica sottovalutazione delle merci importate.

1) Il superamento della franchigia daziaria e le ragioni dell’intervento unionale

Al fine di cercare di arginare il fenomeno delle importazioni di merce a basso costo e di superare le disparità di trattamento tra commercio tradizionale e piattaforme elettroniche (e-commerce indiretto) nonché per combattere l’introduzione di merci contraffatte, l’11 dicembre 2025 il Consiglio Ecofin ha deciso di anticipare al 1° luglio 2026 l’abolizione della soglia de minimis che prevede l’esenzione dai dazi per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, introducendo dal 1° luglio 2026 un dazio doganale fisso di 3 euro per ogni pacco (non già per ogni articolo) di valore inferiore a 150 euro proveniente da Paesi extra UE. 

Secondo i dati raccolti dalla Commissione Europea, nel 2024 sono entrati nell’UE circa 4,6 miliardi di pacchi sotto la soglia dei 150 euro, pari a 1,4 miliardi di euro, la cui origine commerciale, per la quasi totalità dei casi, è risultata essere la Cina.

A ciò si accompagna la correlata sottovalutazione di tali merci, per effetto della quale circa il 65% dei piccoli pacchi sotto i 150 euro evidenzia valori distonici rispetto a quelli reali rispetto al contenuto delle merci, ciò al solo fine di eludere la fiscalità daziaria di confine, con evidenti effetti distorsivi sulla concorrenza nonché sul gettito fiscale degli Stati UE e del bilancio unionale, data la natura di risorse proprie tanto dei dazi quanto dell’IVA. 

Attualmente, per effetto dell’art. 23 del Reg. CE n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un Paese terzo ad un consumatore che si trova nel territorio doganale UE, sebbene siano soggette ad IVA ed alla dichiarazione doganale. Per merci di valore trascurabile, la norma citata intende le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente i 150 euro per spedizione.

Ai sensi del successivo art. 24 del regolamento citato sono esclusi dalla franchigia (rilevando altresì ai fini del calcolo dell’accisa): a) i prodotti alcolici; b) i profumi e l’acqua da toletta; c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Se da un lato, a partire dal 1° luglio 2021, per effetto dell’art. 3 della Direttiva 2455/2017, è stata eliminata la franchigia all’importazione di beni di valore trascurabile (inferiore ai 22 euro) tramite l’abolizione del Titolo IV della Dir. 132/2009, al fine di colmare il gap competitivo tra i fornitori UE ed extra-UE evitando distorsioni della concorrenza e perdite di gettito fiscale, disincentivando l’acquisto di beni commerciali di modico valore non più in franchigia IVA, di contro permane ad oggi la franchigia ai fini daziari, seppur gravata, a partire dal prossimo luglio 2026, di un dazio di 3 euro per ogni pacco importato.

2) E-commerce, dichiarazioni doganali e impatti economici della nuova misura

Ai fini dichiarativi, quindi, dal luglio 2021 si hanno due alternative:

  • bolletta doganale completa per merci di valore intrinseco superiore a 150 euro
  • bolletta doganale semplificata per merci inferiori a 150 euro.

Al riguardo, con Circ. 26/D/2021 è stato precisato che, per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo, è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7).

Il prelievo riguarderà tutti i venditori extra UE registrati al sistema IOSS (Import One-Stop Shop) ai fini dell’IVA, a cui si affiancherà poi, nel 2028, per le piattaforme di commercio elettronico, l’introduzione dell’EU Customs Data Hub, piattaforma digitale centralizzata destinata a raccogliere e rendere disponibili in tempo reale i dati sulle merci immesse nel mercato europeo.

In tal modo le piattaforme di e-commerce svolgeranno un ruolo diretto nel calcolo e nella riscossione dei dazi e dell’IVA al momento dell’acquisto, della correttezza dei dati trasmessi all’autorità doganale e della conformità dei prodotti agli standard europei. 

Il Codacons ha stimato l’impatto sui consumatori in circa 13,8 miliardi di euro all’anno, calcolando l’applicazione del prelievo fisso ai 4,6 miliardi di pacchi annui sotto i 150 euro. L’associazione evidenzia che il costo sarà verosimilmente scaricato sugli acquirenti finali, che dovranno quindi sostenere costi più elevati per i propri ordini online. Nell’ipotesi di una tassa da 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro di valore, i consumatori europei andrebbero incontro ad una maggiore spesa da complessivi 13,8 miliardi di euro all’anno, considerato l’attuale volume delle spedizioni verso i Paesi Ue.

Con la legge di bilancio 2026, infine, sarà previsto un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi non UE, pari a 2 euro per ciascuna spedizione e riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Fonte immagine: chat gpt
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