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CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI 2019

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2019

Confermato per il 2019 il credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa ed emittenti televisive e radio

Ascolta la versione audio dell'articolo

A pochi sarà sfuggita, tra una granita e una passeggiata in costiera, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del D.L. 59/2019 (cd. “Decreto sport e cultura”) a ridosso del ferragosto.

Con grande sorpresa il D.L. citato, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, ha confermato per l’anno 2019 nonché reso strutturale, il credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Rispetto all’edizione dello scorso anno, non sono state apportate sostanziali modifiche sia con riguardo all’ambito oggettivo che all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione che era, ed è, assolutamente appetibile.

Continuano a beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese,
  • i lavoratori autonomi
  • e gli enti non commerciali.

Per poter fruire del credito d’imposta è indispensabile che l’investimento sia incrementale rispetto alle spese sostenute nell’esercizio precedente.
Invero, il bonus è riconosciuto a fronte degli investimenti il cui valore superi almeno dell’1% gli investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione, nell'anno precedente.

Le imprese di nuova costituzione non possono, pertanto, fruire dell’agevolazione in esame.

È bene puntualizzare che il confronto per la quantificazione della spesa incrementale, va fatto con riguardo alla “tipologia” di investimento e, pertanto, distinguendo le spese a seconda del canale di informazione.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per il calcolo del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie per il 2019, ti segnaliamo il foglio excel Bonus pubblicità (excel 2019) con modulistica allegata.

1) Spese agevolabili e non

Sono agevolabili le spese sostenute per campagne pubblicitarie:

  • effettuate sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
  • effettuate su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Non sono agevolabili le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.

2) Misura del credito d'imposta

Il bonus è fissato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti ed è utilizzabile unicamente in compensazione con modello F24.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione, è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile ovvero dall’ammontare complessivo laddove l’IVA fosse indetraibile.

Non concorrono a formare la base di calcolo le spese accessorie, le spese di intermediazione ed ogni altra spesa diversa dall'acquisto puro dello spazio pubblicitario.

Le spese si considerano sostenute avendo riguardo alla competenza economica, così come delineata dal TUIR.

Non di poco rilievo è la circostanza che l’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato:

  • dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D.lgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità (tra i quali figurano i dottori commercialisti);
  • ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tali soggetti, unitamente al richiedente, dovranno, su richiesta dall’Agenzia delle Entrate, documentare l’attività di controllo esplicata.

3) Come fruire del credito d'imposta

Le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta potranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è più rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, invero, laddove le risorse stanziate fossero insufficienti, verrà eseguita una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato tempestivamente la comunicazione telematica.

Come anticipato, il bonus riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo "6900", da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

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Commenti

Tiziaana - 30/03/2020

Ma se io nell'anno precedente non ho avuto spese del genere, e non potendo inserire il valore ZERO nel modello, posso comunque scrivere UNO (Euro) e partecipare alla richiesta di credito d'imposta?

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