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SCONTRINO ELETTRONICO: COME FUNZIONA IL CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA

Scontrino elettronico: come funziona il credito d'imposta registratori di cassa

In vista del nuovo obbligo di invio dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, vediamo come funziona il bonus per acquisto o adeguamento misuratori fiscali

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A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro.

In relazione al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’art. 2 c. 6-quinquies del D.LGS 127/2015 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020, pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta (prevedendo però degli importi massimi) per l’acquisto o l’eventuale adattamento dello strumento deputato alla medesima trasmissione telematica.

Tale credito d’imposta è però soggetto a soglie massime di utilizzo:

  • credito d’imposta massimo pari ad 250,00 euro in caso di acquisto di un nuovo misuratore fiscale;
  • credito d’imposta massimo pari ad 50,00 euro nel caso di adattamento di un misuratore fiscale già esistente.

L'articolo continua dopo la pubblicità

L'articolo è tratto dall'eBook Scontrino elettronico (eBook 2019) utile Guida alla trasmissione telematica dei corrispettivi, contesto normativo, modalità di assolvimento dell'obbligo e soggetti esonerati, scopri di più!

1) Bonus registratori di cassa: le modalità di utilizzo del credito d'imposta

Le modalità di funzionamento del credito d’imposta sono disciplinate dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019, il quale ha infatti previsto come:

  1. per l’utilizzo del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000;
  2. l’utilizzo del credito d’imposta è consentito, in compensazione orizzontale, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento informatico.
  3. il pagamento della fattura dovrà essere effettuato con modalità tracciabile ai sensi del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrante n.73203 del 4 aprile 2018, ecco l'elenco degli strumenti di pagamento tracciabili:
    • Assegno bancario e postale
    • Addebito diretto
    • Bonifico bancario o postale
    • Bollettino postale
    • Carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere contemporaneamente soddisfatti.

Le modalità di contabilizzazione della fattura e periodo temporale di riferimento:

  • Contribuente con liquidazione IVA mensile
    Un contribuente con liquidazione IVA mensile obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 se ha contabilizzato e sostenuto la spesa per l’acquisto o adattamento del proprio misuratore fiscale nel mese di luglio 2019 potrà utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione dal 20 agosto 2019 (prima liquidazione IVA successiva a quella cui si riferisce la contabilizzazione e il pagamento della fattura)
  • Contribuente con liquidazione IVA trimestrale
    Un contribuente con liquidazione IVA trimestrale che trasmette telematicamente i corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 se ha sostenuto la spesa per l’acquisto o adattamento del misuratore fiscale nel mese di luglio 2019 potrà utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione dal 16 novembre 2019 (prima liquidazione IVA successiva a quella cui si riferisce la contabilizzazione e il pagamento della fattura). In merito a tale aspetto si attendono chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate poiché dalla lettura della norma sembrerebbe possibile l’utilizzo, del credito d’imposta, anche nella liquidazione IVA in scadenza il 20 agosto 2019. Inoltre, risulta necessario un chiarimento anche in relazione alle spese sostenute, sempre dai contribuenti trimestrali, per l’acquisto o adattamento di misuratori fiscali nell’ultimo trimestre dell’anno 2019. Infatti, tali contribuenti non hanno una liquidazione IVA dell’ultimo trimestre dell’anno e dunque risulta necessario comprendere da quale periodo temporale possono procedere con la compensazione del credito d’imposta spettante.

Trattandosi di credito d’imposta andrà indicato nel modello Unico relativo all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa con specifica indicazione all’interno del quadro RU.

Al fine di favorire l’utilizzabilità del presente credito, la Risoluzione n. 33/E/2019 ha istituito il codice tributo specifico "6899" denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del D.LGS 127/2015.

Il suddetto codice tributo, in sede di compilazione del modello F24, andrà indicato nella sezione “ERARIO” con importo a credito, inserendo come anno di riferimento, nel formato “AAAA” l’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa oggetto di agevolazione.

Modalità di utilizzo credito d’imposta nel modello F24

  • credito d’imposta massimo pari ad 250,00 euro in caso di acquisto di un nuovo misuratore fiscale

  • credito d’imposta massimo pari ad 50,00 euro nel caso di adattamento di un misuratore fiscale già esistente

Infine, occorre segnalare come, sempre ai sensi dell’art. 2, c. 6 -quinquies del D.LGS 127/2015, viene previsto un limite di spesa di Stato per la concessione del credito d’imposta nella misura:

  • pari ad euro 36,3 milioni per l’anno 2019;
  • pari ad euro 195,5 milioni per l’anno 2020.

Nel citato provvedimento Agenzia delle Entrate n. 49482/2019, viene specificato come l’Agenzia delle Entrate stessa provvederà a comunicare mensilmente al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione con modello F24 così da tenere sotto controllo il raggiungimento dei limiti suddetti.

Dalla lettura della norma e dall’individuazione dei limiti quantitativi suddetti sembra manifestarsi una certa preoccupazione legata al fatto che non tutti i soggetti possano usufruire del credito d’imposta spettante per l’acquisto o adeguamento di strumenti atti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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Commenti

giovanna - 31/01/2020

Buongiorno, ho un cliente che non hai da compensare come credito 250.00 ma lo si può compensare in un f24 che comunque andrebbe a debito o per forza l'f24 deve essere a zero? grazie

Andrea - 28/10/2019

Buongiorno, devo acquistare un registratore elettronico nuovo, spesa di 600 euro circa. In che modalità mi spetta la detrazione del credito d'imposta, se la mia attività è con il regime dei minimi, cioè senza liquidazione trimestrale dell'IVA? Grazie

Stefano - 26/10/2019

Buongiorno, se installo un RT in data odierna 26/10/2019 ma l'invio telematico programmato per gennaio 2020, la prossima verifica sarà da effettuare nel mese di ottobre 2021 ?

Michela - 15/10/2019

Cortesemente sul sito ade non trovo ulteriori indicazioni specifiche in merito ai termini corretti di caricamento del credito di imposta per i contribuenti trimestrali, i dubbi sono esattamente in relazione alla data per poter compensare come esposto nel vs articolo, voi avete a oggi 15/10 ulteriori aggiornamenti in merito? grazie

Giustino - 11/10/2019

Salve, se io acquisto un registratore di cassa telematico, ottenendo così un credito d'imposta di € 250,00, ma ho il III° trimestre 2019 a credito.Posso portarlo in compensazione nel successivo trimestre iva? Grazie

dario - 24/09/2019

buongiorno sono un rivenditore avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda la vendita ad un utilizzatore finale di un registratore di cassa nuovo mf + modifica RT. Se io ho un registratore MF nuovo e lo modifico,tramite il relativo kit, in RT e poi lo vendo ad un cliente che quindi acquista un prodotto nuovo RT,quest'ultimo può ottenere lo sconto di 250,00 euro o gli spetta soltanto lo sconto relativo agli apparecchi modificati? grazie

LUCA CAPOZUCCA - 01/10/2019

Buongiorno, il credito d'imposta si applica anche nel caso di acquisto di apparecchi modificati poiché il provvedimento n. 49842/2019 non fornisce un esplicito divieto in tal senso. Si ritiene dunque che il suo cliente possa usufruire del credito d'imposta di 250 euro per l'acquisto di un registratore telematico.

PAOLA - 14/09/2019

BUONASERA, IO DOVREI ACQUISTARE LA MACCHINA DIRETTAMENTE DAL MIO FORNITORE CHE HA SEDE IN SPAGNA, IL CREDITO D'IMPOSTA LO POSSO RECUPERARE UGUALMENTE?

LUCA CAPOZUCCA - 01/10/2019

Buongiorno, il provvedimento n. 49842/2019 dell'Agenzia delle Entrate non prevede un esplicito riferimento a fornitori italiani. A parere dello scrivente qualora il pagamento avvenga in forma tracciabile e venga recapitata regolare fattura si potrà comunque usufruire del credito d'imposta in questione.

Roberto - 10/07/2019

Salve io sono un commerciante in regime forfettario. A luglio ho acquistato il registratore telematico quando potr utilizzare il credito dimposta Lo posso usare anche per i contributi previdenziali Grazie

LUCA CAPOZUCCA - 01/10/2019

Buongiorno, se l'acquisto è stato pagato con modalità tracciabili come da provvedimento n. 49842/2019 dell'Agenzia delle Entrate (es: bonifico bancario, assegno bancario, ecc), potrà utilizzare in compensazione il credito d'imposta a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva all'avvenuto acquisto, Nel suo caso specifico se ha effettuato il pagamento a luglio potrà utilizzare in compensazione il credito ad agosto e potrà compensarlo anche con i contributi INPS.

daniele - 11/10/2019

buongiorno, io sono un artigiano in regime forfettario. ora debbo acquistare un registratore d cassa Telematico, la domanda è la seguente: in regime forfetario posso detrarre, se si come, la spesa del registratore, per un max di euro 250????

Daniele - 05/11/2019

Cortesemente, sono in regime forfettario. Ora debbo acquistare registratore3 di cassa telematico. Posso detrarre una quota delle spese sostenute per l'acquisto???? Ringrazio.

Lorenzo - 14/06/2019

come funziona per l'acquisto di piu' di un registratore di cassa esempio nel caso di 3 punti vendita il credito previsto per ogni nuova macchina acquistata

LUCA CAPOZUCCA - 01/10/2019

Buongiorno, il Provvedimento Agenzia Entrate n. 49842/2019 individua un credito d'imposta per acquisto o adattamento di un registratore telematico senza specificare dei limiti di applicazione. Quindi, a parare dello scrivente, può essere applicato ad ogni registratore telematico acquistato o soggetto ad adattamento.

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