Come noto, per l'accesso alla professione di dottore commercialista o esperto contabile è necessario:
Piu in particolare, oggi, dopo la riforma delle professioni del 2012 ( con diverse discussioni sulla retroattività della norma) il tirocinio professionale si considera svolto e dà diritto ad essere ammessi all’esame di Stato, in presenza di tutti e tre i seguenti requisiti :
La riforma delle professioni ha previsto anche la possibilità di sostituire il tirocinio con un corso formativo accreditato dall'Ordine territoriale, di almeno sei mesi (vedi paragrafo sotto).
Le fonti normative in tema di tirocinio professionale (o praticantato) sono le seguenti:
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Per effettuare il tirocinio professionale è necessario iscriversi all'apposito Registro dei tirocinanti.
Il Registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l'aggiornamento e verifica lo svolgimento del praticantato , anche tramite il controllo del libretto di tirocinio e colloqui con il tirocinante. (Vedi paragrafo successivo sulla Vigilanza dell'Ordine).
Il Registro dei tirocinanti è suddiviso in:
Il tirocinio deve essere svolto presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili . E' possibile anche il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'albo, al conseguimento della laurea magistrale (Vedi Nota CNDCEC N. 21 2018)
Il tirocinante deve operare per almeno 20 ore settimanali nel normale orario dello studio . Fa eccezione il caso in cui il praticante stia svolgendo contestualmente il biennio di studi specialistico in presenza di convenzioni universitarie; in tal caso egli deve rispettare il numero di ore previste nella convenzione.
Il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione previste nel Regolamento del 2009.
L'attività di praticantato va svolta con assiduità, diligenza e riservatezza e rispetto delle norme deontologiche della professione. Il regolamento sottolinea in particolare l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonche' il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
E' ammesso anche il tirocinio svolto all'estero, sia nell'UE che in paesi extraeuropei, purché presso un soggetto abilitato all'esercizio di Professioni equiparate a quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Il praticantato in questo caso deve svolgersi in un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a 6 mesi.
IL LIBRETTO DI TIROCINIO
Durante il praticantato l’iscritto deve annotare in un apposito libretto (libretto del tirocinio) gli atti professionali più rilevanti a cui abbia partecipato nel corso del semestre e le questioni professionali di maggior rilievo trattate, controfirmate dal professionista che attesta la veridicità delle indicazioni.
Il libretto del tirocinio deve essere depositato, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine ogni semestre entro il:
- 31.01 e
- 31.07
e al compimento del praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
La mancata consegna del libretto nei termini è valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori.In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell'ordine applica provvedimenti sanzionatori a carico sia del praticante, sia del professionista.
IL COMPENSO PER IL PRATICANTATO DA COMMERCIALISTA
Il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato ne occasionale . Dal 2012 è previsto anche l'obbligo di un compenso da parte del dominus al tirocinante dopo i primi 6 mesi di tirocinio. ( VEDI QUI il trattamento fiscale della borsa di tirocinio )
REQUISITI DEL “DOMINUS”
Il Professionista presso il quale si svolge il praticantato viene definito anche "Dominus" e :
SOSPENSIONE DEL TIROCINIO
Il tirocinio può essere interrotto, su richiesta del Tirocinante :
Al compimento del tirocinio il consiglio dell'Ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che ad essi segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto.
Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.
Gli ordini territoriali che sono incaricati per legge della vigilanza sul praticantato possono procedere a controlli sullo svolgimento dell'attività come :
Il Consiglio nazionale degli ordini Dottori commercialisti con la Nota 20 marzo 2017, n. 14, ha fornito indicazioni agli ordini territoriali sui controlli chesono tenuti ad effettuare sulle attività svolte e sul rispetto delle norme deontologiche da parte del dominus. Viene anche fornita una scheda riepilogativa delle dichiarazioni dei praticanti sulla loro esperienza formativa.
Dal 2017 è stata introdotta la possibilità di frequentare, al posto della pratica, un corso di formazione organizzato o accreditato presso l'ordine professionale, con esame finale. Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 7 del luglio 2016 (Vedi allegato). I corsi approvati sono elencati in una apposita sezione del portale istituzionale del CNDCEC.
La durata di tali corsi deve essere almeno di 350 ore , per un massimo di 6 mesi. Si avrà comunque la possibilità di anticipare tale semestre formativo durante il normale corso di studi. Non sono ammessi corsi in modalità e -learning.
Il tirocinio consente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l’esonero dalla prima prova scritta d’esame di Stato per l'abilitazione alla professione.
E ' comunque richiesta l' iscrizione nei registri del tirocinio tenuti dall’Ordine;
Una volta conclusi i 6 mesi il tirocinante è tenuto a consegnare alla segreteria dell’Ordine l’attestato del corso e del superamento dell’esame finale.
All’esame finale sono ammessi i tirocinanti che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni.
L'esame che consiste in una prova scritta ed in un colloquio orale. La prova scritta durerà 4 ore e sarà incentrata sulle materie economico-giuridiche.
La prova orale equivarrà ad un colloquio sulla prova scritta e sulla deontologia professionale. Per superare l’esame finale dei corsi di formazione il tirocinante deve ottenere un punteggio di almeno 24 punti sui 40 resi disponibili dalla commissione.
Fino all’introduzione del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012, il praticantato del dottore commercialista e dell’esperto contabile andava di pari passo con quello del revisore legale.
In entrambi i casi era previsto, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, un triennio di tirocinio che poteva essere svolto simultaneamente presso un professionista con entrambe le abilitazioni di dottore commercialista e revisore legale, consentendo di maturare insieme i requisiti per l’ammissione ai due esami di Stato, che trattano materie omogenee.
Oggi invece la durata dei due tirocini è diversa: 18 mesi per i commercialisti, 36 mesi per i revisori legali.
A tal proposito lo stesso C.N.D.C.E.C. ha chiesto l'armonizzazione ma il MEF non ha recepito le richieste con la motivazione che la professione di revisore è disciplinata da una direttiva europea che fissa appunto in tre anni la durata del tirocinio negli Stati membri. Inoltre è stato specificato che la revisione legale non è una professione ordinistica, ma un servizio professionale che può essere erogato da più tipologie di professionisti .
Per la norma della legge di stabilità 2019 che ha recentemente ampliato il regime forfettario, la prevalenza di redditi derivanti da collaborazioni con precedenti datori di lavoro costituirebbe causa ostativa ma c'e una espressa previsione per il caso degli ex praticanti che aprono partita iva con l'intenzione di usufruire di questo regime agevolato, dopo aver svolto il periodo di pratica professionale in uno studio e come spesso accade intendono continuare a collaborare con il professionista.
Nella Risposta 115 del 23 aprile 2019 infatti l'Agenzia delle Entrate ricorda che la lettera d-bis) del comma 57 art 1 legge 145 2018 prevede che "non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni".
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