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TIROCINIO COMMERCIALISTI: LE REGOLE PER I TITOLI DI STUDIO ESTERI

Tirocinio commercialisti: le regole per i titoli di studio esteri

Il CNDCEC con il pronto ordini del 26 luglio specifica le regole per il tirocinio dei commercialisti con titolo di studio estero

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Per una aspirante tirocinante in possesso di laurea triennale della classe L 17, conseguita in Italia, e di un master conseguito nel Regno Unito (oltre ad un master conseguito presso la Bologna Business School) un Ordine Commercialisti domanda se può procedere all’iscrizione nella sezione A del Registro ovvero se debba acquisire un documento ufficiale di riconoscimento/equipollenza del titolo di studio in questione e quale sia l’ente preposto al riconoscimento.

A tal proposito, con il pronto ordini del 26 luglio il CNDCEC fornisce indicazioni.

Viene chiarito che il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguito all’estero è previsto dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, che ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997. La legge prevede due procedure alternative:

  • una attribuisce alle Università la competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici; 
  • l’altra attribuisce alle autorità ministeriali la competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche. 

In particolare, il DPR 30 luglio 2009, n. 189 ha definito, tra l’altro, le modalità con cui procedere al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’accesso al praticantato per l’acceso agli esami di Stato.

L’art. 3 del DPR citato affida al MUR la competenza circa il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed i Consigli Nazionali competenti

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 gli Ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al MUR l’istanza degli interessati corredata dall’elenco dei documenti comprovanti il possesso del titolo di studio

Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, sarà adottato dal MUR entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e comunicato all'interessato e all'Ordine territoriale

La procedura sopra descritta si applica per il riconoscimento dei titoli di studio accademici rilasciati 

  • dagli “istituti di istruzione superiore” 
  • e dagli “istituti di istruzione superiore stranieri” dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997». 

Si ritiene, inoltre, alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 e delle previsioni di cui all’art. 6 del DPR 189/2009, che l’attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consenta all’interessato di richiedere anche l’iscrizione con “riserva” al registro del tirocinio.

L’Ordine, pertanto, potrà iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero in attesa di valutazione da parte del MUR, specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso.

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