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RISPARMIO ENERGETICO 2018: IN ARRIVO LIMITI ALLA DETRAZIONE DELLE SPESE

Risparmio energetico 2018: in arrivo limiti alla detrazione delle spese

Ecobonus, in arrivo nuovi limiti di spesa per il calcolo delle detrazioni IRPEF di incentivo alle spese finalizzate al risparmio energetico: ecco come

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Sembrerebbe essere pronta la bozza del decreto interministeriale con cui, secondo quanto veniva previsto dalla Legge di Bilancio 2018, dovrebbero essere calcolati i nuovi limiti di spesa per il cosiddetto “Ecobonus”: non solo cambiano la modalità di calcolo dello sconto fiscale, con il rischio che l'importo della detrazione si riduca drasticamente, ma si complicano ulteriormente norme tecniche di già non facilissima interpretazione per il comune contribuente.

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1) Cosa prevede la bozza del decreto MISE, MEF e MIT per l'Ecobonus

La bozza del decreto attualmente in via di definizione da parte del MISE, MEF e MIT e Ministero dell’Ambiente stabilisce che la spesa massima detraibile debba essere calcolata in base a parametri quali il metro quadrato o il kw con la conseguenza che si avrà una consistente riduzione dell’importo ammesso alla detrazione prevista dall’Ecobonus. Per chiarire cosa potrebbe accadere è tuttavia opportuno ricordare, in primo luogo, come, attualmente, sia il meccanismo di funzionamento di queste detrazioni.

2) La detrazione Ecobonus oggi varia dal 50 all'85%

Quello che è universalmente noto come “Ecobonus 2018” è la detrazione, ai fini IRPEF o IRES, che viene riconosciuta ai contribuenti i quali provvedano ad effettuare lavori finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti.

La detrazione viene riconosciuta nella forma di una riduzione delle imposte sui redditi dovute dal contribuente, spalmata in 10 rate annuali di pari importo, ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 per i lavori che vengono eseguiti su edifici privati mentre, per le spese che vengono sostenute in riferimento ad interventi su parti comuni di condomìni, la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021.

Secondo quanto previsto dal legislatore nel 2018 la detrazione arriverà a coprire fino all’85% delle spese sostenute nei casi di lavori che siano volti anche al fine di migliorare le prestazioni anti-sismiche dei condomini.

Per gli edifici privati, invece, lo sconto fiscale è differenziato tra il 50% (detrazioni ex articolo 16-bis TUIR per il recupero degli edifici residenziali esistenti) e il 65% sulla base di quali siano lavori effettuati. Nel caso in cui l’intervento venga condotto su parti comuni condominiali che non comportino modifiche volte a ridurre il rischio sismico, l’importo della detrazione IRPEF può variare dal 70% al 75% di quanto effettivamente speso e rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica interessino l’intero involucro dell’edificio, la detrazione IRPEF usufruibile potrà salire al 70% (nel caso in cui i lavori incidano sul 25% della superficie complessiva del condominio), mentre è del 75% se la riqualificazione energetica è finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.
Uno dei requisiti necessari per richiedere la detrazione per la riqualificazione energetica è che l’intervento sia effettuato su immobili o edifici già esistenti provando l’esistenza dello stesso, che potrà essere di qualsiasi categoria catastale.
Come è possibile ben rendersi conto si tratta di un insieme di provvedimenti già alquanto complesso, per la cui corretta gestione il contribuente è già praticamente costretto a servirsi della consulenza di professionisti qualificati. Se dovesse passare, nella forma attualmente definita, il decreto interministeriale in parola, la situazione diverrebbe assai più complessa e di difficile gestione. Vediamo il perché.

3) Entrano nel calcolo Ecobonus il rapporto metro quadro e rendimento energetico

Le novità introdotte dal legislatore non riguarderebbero infatti soltanto l’importo massimo di spesa detraibile ma anche quelli che sono gli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione, sia nel caso del 50% che nel caso del 65%, con nuove regole anche in merito alla compilazione del cosiddetto “bonifico parlante”, ovvero delle particolari modalità con cui, secondo quanto previsto dal legislatore, devono essere effettuati i pagamenti delle prestazioni rese da professionisti, lavoratori autonomi ed imprese.

I limiti di spesa dell’ecobonus saranno calcolati infatti commisurandoli al rapporto tra metro quadro e rendimento energetico o in base ai kilowatt risparmiabili a seguito dell’intervento.

In sostanza, il tetto di spesa che sarà necessario rispettare, e su cui verrà calcolata la percentuale di detrazione, sarà duplice e dipenderà, da un lato da quello che sarà il tetto globale relativo a tutte le spese (ammissibili) che sono state sostenute dal contribuente e dall’altro dai valori unitari di ognuna delle spese riconosciute come detraibili, con il risultato che non sarà più possibile calcolare a monte un controvalore sul quale individuare quanto effettivamente sarà la somma recuperabile fiscalmente ma si dovrà andare a valutare le possibili combinazioni tra tetto globale agevolabile e valori unitari di ognuna delle spese riconosciute come detraibili.

Anche sul tetto di spesa globale, inoltre, si parla di una pesante riduzione (secondo quanto previsto dal testo del decreto in parola, saranno ben 28 i diversi possibili massimali di spesa: la maggior parte di questi saranno stabiliti sulla base del rendimento a metro quadro degli interventi in termini di riduzione delle emissioni.

Ad esempio si dovrà calcolare quale potrà essere l’effetto in termini di minori emissioni al metro quadro dell’installazione e della sostituzione di infissi e schermature solari o dell’isolamento di pavimenti e pareti, mentre, attualmente, l’ammissibilità alla detrazione è regolata in base al rendimento termico complessivo, ad esempio, dell’infisso, certificato dal produttore. Per quanto riguarda, invece, caldaie e simili, l’importo massimo detraibile sarà determinato sulla base dei kilowatt).

Ma spieghiamoci meglio: ad esempio, la spesa detraibile per l’installazione di un infisso sarà compresa tra i 350 e i 450 euro al metro quadrato di infisso installato e si passerà a 160 euro per le schermature solari (attualmente, come sopra accennato, l’importa te è la prestazione energetica dell’infisso in sé non la quantità di infissi installati). Per la detrazione relativa all’installazione/sostituzione di caldaie, pompe di calore o generatori di caldaie a biomasse la spesa sarà parametrata in base ai Kw: 250 euro per le caldaie a condensazione con potenza nominale inferiore ai 35kw, 200 euro per le caldaie con potenza superiore. Per quanto in vece riguarda le pompe di calore il limite di spesa detraibile sarà compreso tra i 650 e i 750 euro, per gli scaldacqua a pompa di calore il tetto di spesa sarà fissato tra i 1.000 e i 1.250 euro.
È evidente che alla base delle novità introdotte dal decreto interministeriale in parola (che è “figlio” della Legge di Bilancio 2018 e sulle quali sarà il nuovo Governo a dire l’ultima parola) c’è la volontà di limitare drasticamente l’importo della spesa detraibile e, così come previsto anche dalle nuove aliquote di detrazione (pari al 50% e al 65%) di differenziare la tipologia di agevolazione che può essere riconosciuta. Senza contare un notevolissimo effetto di complicazione della normativa tecnica da rispettare.
È indubbio che, se le cose resteranno così come prospettato dall’attuale bozza di decreto, gli effetti di questa stretta sull’ecobonus si farebbero sentire non soltanto sui contribuenti, messi di fronte a regole di difficile interpretazione per i non addetti ai lavori, ma anche sulle imprese del settore che, grazie alle detrazioni fiscali riconosciute negli ultimi anni, hanno potuto contare su un considerevole aumento del giro d’affari.
A cambiare non saranno poi soltanto i limiti di spesa per i lavori ammessi all’ecobonus ma anche gli adempimenti indicati come necessari per beneficiare della detrazione dall’IRPEF del 50% o del 65% della spesa sostenuta. Tra le misure previste nella bozza del decreto si parla infatti di una modifica anche alle modalità di compilazione del bonifico parlante, all’interno del quale sarà necessario anche indicare il numero e la data della fattura pagata.

4) Decorrenza per le nuove detrazioni Ecobonus

Tra le criticità e i dubbi che accompagnano la notizia vi è poi anche la decorrenza delle nuove regole: il decreto diventerà ufficiale, e manifesterà quindi appieno i propri effetti, solo novanta giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, dovrebbe lasciare invariate le regole per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di attuazione della misura stessa. Si verrebbe quindi a creare quindi una differenziazione importante tra quei contribuenti che hanno già avviato i lavori, con le regole “vecchie” e quelli che invece non hanno ancora iniziato gli interventi ed è ipotizzabile che fino al momento dell’entrata in vigore delle nuove regole si potrà verificare una vera e propria corsa all’avvio ed all’ultimazione dei lavori al fine di poter beneficiare dell’ecobonus nella sua versione originaria.

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