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IL TRUST DE L’AJA AUTODICHIARATO A RISCHIO NULLITÀ COSI ILTRIBUNALE DI MILANO

Il trust de l’Aja autodichiarato a rischio nullità cosi ilTribunale di Milano

Commento alla Sentenza del Tribunale di Milano del 25 agosto 2016 in tema di nullità di un trust autodichiarato

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Il trust de l’Aja autodichiarato a rischio nullità cosi la Sentenza del Tribunale di Milano del 25 agosto 2016.
Gli articoli 13 e 15 della Convenzione de l’Aja rappresentano facile e insidioso strumento in mano alle Corti poco avvezze e conseguentemente un freno all’impiego dello strumento segregativo. Urge una Legge Italiana sul trust.

1) Il caso

 Un’associazione di promozione sociale, venuta casualmente a conoscenza della propria nomina a beneficiario di un trust, chiama in causa il disponente al fine di far dichiarare la nullità dell’atto da lui istituito eccependo che il trust non era diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Il giudice nel confermare l’ammissibilità del trust interno, osserva che l’atto in esame è un trust autodichiarato con l’obbligo per il trustee di tenere il fondo in trust a vantaggio del disponente, mentre, alquanto generica e priva di indicazioni puntuali, appare l’enunciazione circa la tutela dei “futuri beneficiari meritevoli di aiuto” mancando ogni riferimento per la loro individuazione e sulle attività da compiere per raggiungere tale fine. Secondo il giudice è ragionevole ritenere – visto che il trust non può servire per aiutare e proteggere i soggetti disabili intellettivi e relazionali – che lo scopo sia quello di escludere la responsabilità patrimoniale del debitore in violazione dell’articolo 2740 c.c. e che la nomina dell’associazione di promozione sociale quale beneficiaria del trust sia stata inserita al fine di far apparire l’atto diretto a realizzare interessi meritevoli in quanto riferibili a persone con disabilità e potere così ottenere la trascrivibilità ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c..

Dichiara pertanto la nullità del trust.

2) Riflessioni

Preliminarmente va osservato come il trust de l’Aja, nelle Corti Italiane, sia vulnerabile in virtù di una applicazione estensiva di alcuni articoli della stessa Convenzione, in particolare gli artt. 13 e 15, i quali rispettivamente consentono ad uno Stato di non essere tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione (vedi l’Italia); e che  la Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro  quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, in particolare in materia di: protezione dei minori e degli incapaci; effetti personali e patrimoniali del matrimonio; testamenti, devoluzione ereditaria e successione necessaria; trasferimento della proprietà e garanzie reali;  protezione dei creditori in caso di insolvenza; protezione dei terzi in buona fede.
Lo stesso articolo 15 infine dispone una norma di salvaguardia secondo la quale, qualora le disposizioni ivi contenute siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo. Cosa questa, puntualmente disattesa, da sempre, anche nella sentenza in commento come si vedrà. 
Sebbene l’art. 11 della Convenzione de l’Aja sancisce il principio di obbligatorietà del riconoscimento da parte degli stati contraenti allorché il costituente abbia istituito un trust  di cui all’art 2 della Convenzione, come pare essere il Trust Sciaulino della citata sentenza, gli Artt. 13  e 15 innanzi citati pongono un limite di carattere generale consentendo al giudice di non riconoscere un trust quando alcuni dei suoi elementi siano più strettamente legati ad ordinamenti che non conoscono l’istituto o la categoria del trust in questione e non sono riconoscibili quei trust che producano effetti contrastanti con norme inderogabili o di applicazione necessaria del foro o con principi di ordine pubblico. La convenzione però non indica quali siano questi elementi, specificando solo che non devono essere presi in considerazione la Legge scelta del disponente, il Luogo di amministrazione del trust e il Luogo di residenza del Trustee.
Questa norma, occorre dire, è stata introdotta come clausola di salvaguardia a favore degli Stati che non conoscono il trust, con l’alto intento di consentire loro, ovvero al giudice, una via d’uscita, di rifiutare invero il riconoscimento in caso di palese contrasto con le norme interne di ordine pubblico che in assenza di tale disposizione il giudice italiano sarebbe costretto a riconoscere, in Italia, gli effetti di un trust regolato da una legge straniera pur in presenza di elementi funzionali alla realizzazione di effetti abusivi del diritto o non ammessi dall’ordinamento interno.     
Parte della dottrina, al di cui pensiero mi accorgo appartenere, considera detti articoli come elementi inibitori, nei paesi di Civil Law, al libero impiego dell’istituto in discorso ove l’unico elemento di estraneità sia rappresentato dalla Legge applicabile.  
Conseguentemente tale condizione condurrebbe alla paradossale situazione di palese violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Carta Costituzionale. Invero, le Corti italiane sarebbero obbligate a riconoscere un trust de l’Aja costituito da un cittadino straniero avente beni situati in Italia e regolati da una legge estera, magari quella di San Marino, e potrebbe denegare il riconoscimento dello stesso trust istituito però da un cittadino italiano.
Ed ecco in soccorso la Suprema Corte di Cassazione la quale illumina e imprime il giusto orientamento con la produzione di numerose pronunce in funzione delle quali i tribunali italiani devono condurre un esame approfondito dell’atto istitutivo del trust al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie da cui desumere la causa concreta dell’operazione, tenendo in debito conto che non è necessario, ai fini del riconoscimento, che il trust assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno;  potendo, il trust, essere impiegato per il raggiungimento dei più vari scopi pratici”.  Fondare, di tal guisa, il convincimento di nullità su forti e ragionevoli indizi i quali integrino l’animus nocendi e meno su teoremi e intuizioni pregni di pregiudizi. Nel caso in commento infatti, tale elemento oggettivo non sembra integrato, tampoco incipienti per quanto pleonastico. 
E quindi, a mio modo di vedere le cose, un diniego di validità o di riconoscibilità dell’istituto segregativo deve essere oggetto di specifica e puntuale motivazione ciò in quanto -fuori dai casi di trust farlocchi e ripugnanti dei quali chiunque si accorgerebbe esser tali- gli effetti di un trust ritenuto valido della cui validità si potrebbe dubitare sarebbero certamente meno dirompenti  rispetto a un trust ritenuto nullo della cui nullità si potrebbe dubitare, atteso che, quest’ultimo, non avrà più modo di dimostrare la sua validità rispetto al primo il quale invece rimane pur sempre sottoponibile al vaglio.       
A tale illuminato orientamento pare giunsero i costituenti della Convenzione de l’Aja allorché generarono la norma di salvaguardia, di cui all’articolo 15 (secondo comma), innanzi citato, per la quale, qualora le disposizioni del primo comma fossero di ostacolo al riconoscimento del trust il giudice cercherà di attuare gli stessi scopi in altro modo. Non così il giudicante della sentenza in commento.
Incomprensibile pertanto si rivela essere la motivazione della declaratoria di nullità del trust da parte Giudice del merito la quale muove non già in funzione dell’elemento oggettivo dell’azione, petitum e causa petendi, bensì dal convincimento dell’animus nocendi funzionale a sottrarre la generica garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 del c.c. anche in assenza di creditori procedenti.         
E’ del pari ragionevole ritenere, senza voler essere in questa sede irriguardoso, come il giudicante, a mio avviso, sia incorso, pur riconoscendo il trust Sciaulino ammissibile secondo l’art. 13 della Convenzione dell’Aja, in alcuni facili abbagli di nullità ossia un’azione fraudolenta peraltro non domandata ma che egli ritiene commessa confondendo il trust col vincolo di destinazione ex Art. 2645/ter del c.c. il quale altro non è che un frammento di trust, argomenterebbe Lupoi, senza poter essere mai un trust, mi verrebbe da dire.
Con il trust non si imprime un vincolo di destinazione bensì si effettua una donazione irreversibile e modale similmente con quanto accade nell‘istituto interno della donazione in funzione della quale i beni disposti/donati non tornano più all’originario proprietario (trust irrevocabile) se non per i casi di legge.     
Ho inteso fare alcune riflessioni su detta sentenza perché ritengo il giudicato emblematico della vulnerabilità del trust interno, ergo, urgente ed improcrastinabile è oramai la emanazione di una Legge Italiana sul trust non fosse altro perché il nostro paese fu il primo paese di Civil Law a ratificare la Convenzione de l’Aja, segno di un alto livello di comprensione e civiltà giuridica.

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Commenti

camillo il grande - 11/07/2018

Bgiorno, leggo con attenzione il Suo commento ritenendo le sue valutazioni lucide ed esatte. Sull'abbaglio da parte del Tribunale mi permetto di ribadire che nel trust l'eventuale vincolo di destinazione costituisce solo una modalità operativa di conferimento per la costituzione del trust ma non è la causa del trust medesimo. Da qui la confusione per la quale concordo nella necessità di una legge "interna". Auguro Buon Lavoro.

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