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TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Trasformazione, fusione e scissione di associazioni e fondazioni

La trasformazione, la fusione e la scissione di associazioni e fondazioni dopo la riforma del diritto societario del 2003 e del terzo settore del 2017

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In questo articolo esaminiamo la trasformazione, la fusione e la scissione di associazioni e fondazioni.
Partiamo dalla riforma del diritto societario, introdotta dal Decreto Legislativo n° 6 del 2003 ed in vigore dal 1° gennaio 2004, che ha innovato profondamente le ipotesi di cambiamento della forma giuridica delle imprese e delle organizzazioni senza scopo di lucro (o non profit).

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1) Trasformazione fusione e scissione delle associazioni e fondazioni

Tra le varie innovazioni apportate da questa riforma è stata prevista anche la possibilità della cosiddetta “trasformazione eterogenea”, che riguarda il passaggio da soggetti societari a soggetti senza scopo di lucro o viceversa.

Più in particolare, con riferimento agli enti esaminati in questo capitolo, sono state disciplinate la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 - septies c.c.) e quella in società di capitali (art. 2500 – octies c.c.).

La prima consente tra l’altro di passare da una società di capitali (vale a dire da una società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata) ad una associazione non riconosciuta o ad una fondazione, mentre la seconda disciplina (sempre assieme ad altri casi) la trasformazione in società di capitali di associazioni riconosciute e di fondazioni (per queste ultime la trasformazione è disposta dall’Autorità Governativa come prevede il 4° comma dell’art. 2500 – octies c.c.). La trasformazione in società di capitali non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità ed oblazioni da persone non associate (art. 2500 – octies, 3° comma, c.c.).

È da rilevare che non è prevista la possibilità di trasformare in società di capitali una associazione non riconosciuta, che, conseguentemente, prima di procedere alla trasformazione deve acquisire la personalità giuridica. Inoltre, una società di capitali si può trasformare soltanto in una associazione non riconosciuta, per cui, per acquisire di nuovo la personalità giuridica dovrà seguire il procedimento previsto dal DPR 361/2000 o quello stabilito dall’art. 22 del Codice del terzo settore contenuto nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017.

La trasformazione eterogenea deve risultare da atto pubblico (art. 2500 c.c.) ed ha effetto dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c., salvo che consti, con atto scritto di data certa, il consenso dei creditori alla trasformazione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nello stesso termine di 60 giorni proporre opposizione alla trasformazione presso il Tribunale (art. 2500 – novies c.c.).

Segnaliamo che all’innovazione introdotta in materia societaria hanno fatto seguito nuove disposizioni sugli aspetti fiscali relativi alla trasformazione eterogenea contenute nell’art. 171 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Gli artt. 170, 172 e 173 TUIR trattano invece degli aspetti fiscali della trasformazione delle società in generale, della fusione e della scissione delle società, mentre l’art. 174 sempre del TUIR prevede che le disposizioni degli artt. 172 e 173 citati, relativi alla disciplina fiscale della fusione e della scissione delle società, si possono applicare per analogia anche ai casi di fusione o scissione di enti diversi dalle società, come, appunto, le associazioni o le fondazioni.

La riforma del terzo settore emanata a seguito della Legge – delega n° 106 del 2016 ha poi introdotto, per mezzo dell’art. 98 del “Codice del terzo settore” contenuto nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017, l’art. 42-bis del Codice Civile che riguarda la trasformazione, la fusione e la scissione delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e delle fondazioni (sono esclusi i comitati) da cui risultano altre associazioni, riconosciute o meno, o fondazioni. Nel caso di trasformazione stiamo parlando, pertanto, di “trasformazione omogenea” perché questi enti non diventano società e restano senza scopo di lucro. Allo stesso modo possiamo definire la fusione e la scissione di questi enti disciplinate dall’art. 42-bis c.c. citato.

Questo articolo prevede che, se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni (1° comma).

La trasformazione produce gli effetti di cui all’art. 2498 c.c. nel senso che l’ente che risulta dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, del’ente che ha effettuato la trasformazione. L’organo di amministrazione dell’associazione o della fondazione in via di trasformazione ha poi l’obbligo di predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’art. 2500-sexies, 2° comma, c.c. che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Questa relazione deve restare depositata presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione dell’ente e gli associati hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Inoltre, alla trasformazione delle associazioni e delle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2499 (limiti alla trasformazione), 2500 (contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione), 2500-bis (Invalidità della trasformazione), 2500-ter, 2° comma (determinazione del valore del patrimonio dell’ente risultante dalla trasformazione), 2500-quinquies (responsabilità degli associati) e 2500-novies (opposizione dei creditori alla trasformazione) c.c. (2° comma del’art. 42-bis c.c.).

Invece, alle fusioni ed alle scissioni di associazioni e fondazioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice Civile, in quanto compatibili, che contengono gli artt. 2501 – 2505-quater e gli artt. 2506 – 2506-quater c.c. (3° comma).

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni ed alle scissioni per i quali il Libro V del Codice Civile prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura od in quello tenuto dalla Regione, a seconda di dove sono iscritti questi enti, ovvero, nel caso in cui le associazioni o fondazioni che si trasformano, si fondono o si scindono siano enti del terzo settore (ETS) ai sensi del Dlgs 117/2017, vanno iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore che dovrebbe essere avviato entro l’anno 2019 (4° comma).

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