HOME

/

PMI

/

GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2022

/

COLLABORAZIONE RAFFORZATA O WEB TAX PROVVISORIA PER LA DIGITAL ECONOMY

Collaborazione rafforzata o web tax provvisoria per la digital economy

Adempimento collaborativo per le stabili organizzazioni di grandi imprese: riduzione delle sanzioni per chi rispetta la procedura

Ascolta la versione audio dell'articolo

La procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (detta anche web tax provvisoria) è la prima norma concreta per attrarre a tassazione il reddito derivante dalla digital economy ,  già previsto nel nostro sistema dal dlgsv 5 agosto 2015, n. 128, è stato esteso alle grandi imprese operanti in Italia  con il  d.l. del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96..

L’art. 1 bis introdotto in sede di conversione del D.L. 50/2017 prevede  che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lett. d) c. 1 art. 73 del Tuir)  che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di:

  • societa' per azioni e in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative e societa' di mutua assicurazione, nonche' societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • o di stabili organizzazioni in Italia di società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato


possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

E’ facolta’ dei soggetti che rientrano nella norma di richiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione  mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

1) Il regime collaborativo

Il regime collaborativo è stato introdotto nel nostro sistema dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
Ricordiamo che con Provvedimento del 26.05.2017 n. 101573 sono state previste le linee guida dell'Agenzia sull'attuazione del regime di adempimento collaborativo;


 

2) Requisiti dimensionali stabili organizzazioni web company multinazionali

Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.


Ai fini della determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.

3) Accertamento con adesione e sanzioni ridotte per le web company

Qualora in sede di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito per l’accertamento con adesione (art. 5, comma 1, dlgsv 19 giugno 1997, n. 218) al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all’accertamento con adesione le sanzioni amministrative applicabili  sono ridotte alla metà.

Il reato per omessa dichiarazione (art. 5 dlgsv 74/2000)  non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti aderendo all’accertamento con adesione.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.

Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle entrate comunica all’autorità giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione.

Sono escluse dal regime collaborativo le società e gli enti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione dell’istanza. 

E’ sempre ammessa la facoltà di richiedere all’amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

E’ previsto l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione della norma.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2022 · 05/09/2023 Truffe informatiche: i consigli pratici di ABI per evitarle

ABI suggerisce i comportamenti da tenere per tutelarsi da eventuali truffe informatiche nelle operazioni finanziarie on line e allo sportello

Truffe informatiche: i consigli pratici di ABI per evitarle

ABI suggerisce i comportamenti da tenere per tutelarsi da eventuali truffe informatiche nelle operazioni finanziarie on line e allo sportello

E-commerce: possibilità di sviluppo per imprese italiane che operano all'estero

Destinate parte delle risorse del fondo 394/81 gestito da SIMEST alle PMI che intendono sviluppare un progetto di internazionalizzazione nell’ambito del commercio elettronico

Commercio internazionale e tutela ambientale: dai rifiuti della tecnologia al CBAM

Commercio internazionale e cambiamenti normativi per stare al passo con il processo di transizione ecologica. Al via una consultazione pubblica fino al 22.09.2023 direttiva RAEE

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.