HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2024

/

LA CONTABILITÀ PER CASSA E LE IMPRESE AGRICOLE

La contabilità per cassa e le imprese agricole

Agli imprenditori agricoli non sempre si applica il nuovo regime per cassa: i chiarimenti della circolare 11/E/2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di bilancio 2017 ha introdotto la contabilità per cassa per le imprese minori in contabilità semplificata, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF e IRAP.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/17, ha  indicato i criteri applicativi riguardanti il nuovo regime “per cassa” di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, valevole sia ai fini IRPEF che IRAP, previsto dall’art. 1, commi da 17 e 23, della L. n. 232/2016.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare l'ebook dedicato all'Iva e al Regime fiscale in agricoltura

Le novità della Riforma dell’Agricoltura 2016 (eBook)

Segui gli aggiornamenti nel Dossier gratuito dedicato all'Agricoltura

1) Quando il regime di cassa interessa il mondo agricolo

Si osserva che, se nulla è cambiato per gli imprenditori agricoli individuali e per le società semplici soggetti alla determinazione del reddito agrario, a norma dell’art. 32 del TUIR, che esercitano le attività agricole di cui al medesimo articolo e che, ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 600/73 non sono destinatari delle disposizioni riguardanti gli obblighi della tenuta delle scritture contabili, il predetto regime di cassa, interessa invece altre fattispecie del mondo agricolo.

Si ricorda che l’art. 32 considera attività agricole:

a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Il regime di cassa si applica invece all’attività di agriturismo, soggetto ad una determinazione forfettaria del reddito, a norma dell’art. 5 della L. n. 413/91, i cui ricavi, secondo il parere dell’Agenzia,  si considerano “conseguiti” in osservanza del criterio di cassa, così come alle altre attività connesse di cui all’art. 56 bis del Tuir, e a tutte quelle che rientrano nel quinto comma dell’art. 56, 5° co. del Tuir.

Allo stesso modo, sono attratte nel nuovo regime, le Snc e le Sas, che svolgono le attività agricole di cui al medesimo art. 32 del TUIR, in quanto soggette alla determinazione del reddito d’impresa, ex art 55, c. 2 lett. c ) del TUIR, anche se resta ferma, per tali soggetti la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito agrario, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 1, c. 1093, della L. 296/2006.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 23/07/2024 Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024

Tutte le istruzioni sulle novità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale dopo il DL lavoro 48 2023 . Circolari INPS 6 e 75 2023 e Messaggio 2107 2024

Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024

Tutte le istruzioni sulle novità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale dopo il DL lavoro 48 2023 . Circolari INPS 6 e 75 2023 e Messaggio 2107 2024

DL Agricoltura convertito:  rafforzate  CISOA  e CIGO per caldo e meteo avverso

Nella conversione del DL Agricoltura novità riguardanti gli ammortizzatori sociali speciali per gli eventi non evitabili (EONE) nel settore agricolo e edilizia

Agricoltura:  malattia e maternità piccoli coloni 2024

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi: valori e modalità di calcolo nella circolare INPS 83 del 22.7.2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.