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GUIDA ALLE ASSUNZIONI AGEVOLATE 2017 PER I GIOVANI DISOCCUPATI

Guida alle assunzioni agevolate 2017 per i giovani disoccupati

Quali sono gli incentivi per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 29 anni

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Con Decreti Direttoriale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati di età compresa tra  16 e 29 anni (che abbiamo assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni) che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.
Il beneficio consiste nell’esonero contributivo fino a 8.060 euro annui per ogni giovane assunto a tempo indeterminato.
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato l’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni assunto.
Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.   
Le condizioni per l’accesso al benefico, che  gode di uno stanziamento di 200  milioni di euro,  soggiacciono ad una serie di vincoli rigorosi che illustriamo di seguito.

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1) Gli incentivi 2017 per le assunzioni dei giovani

Al 31 dicembre 2016 sono venuti meno una serie di incentivi che, in passato, si sono rivelati efficaci a promuovere l’occupazione: si pensi all’esonero biennale introdotto dalla finanziaria 2016 e alla mobilità abrogata dal 1° gennaio 2017 con la conseguente eliminazione degli incentivi contributivi per i lavoratori iscritti nelle relative liste.

Per il 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani registrati nel “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” cosi detti NEET ossia “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, cioè che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati.

Possono beneficiare dell’incentivo in esame tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che:
• abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione  e formazione, se minorenni;
• non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;
• risultino disoccupati.

L’incentivo si applica, nei limiti delle risorse all’uopo stanziate (200 milioni di euro), alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:
• con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• con contratto di apprendistato professionalizzante;
• con contratto a tempo determinato la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi.

L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno che part-time, in questo ultimo caso, l’importo massimo dell’esonero deve essere proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno, come pure per i rapporti di lavoro istaurati ovvero risolti nel corso del mese.

Il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi:

• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
• contratto di lavoro intermittente;
• contratto di lavoro domestico;
• quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di  legge (assunzione di lavoratore disabile) o contrattuale (diritto di precedenza per un lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cessato da un rapporto di lavoro a termine o stagionali);
• quando l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro che alla data del licenziamento presentavano elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
• quando il datore di lavoro ha in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale.

L’incentivo, fruibile in dodici quote mensili, a partire dalla data di assunzione del lavoratore, (sospeso solo qualora intervenga assenza per maternità, consentendo quindi il differimento temporale delle fruizione) consiste:

• nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di un importo nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL;
• nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato compreso le proroghe, con esclusione dei premi INAIL.

Il beneficio deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28.2.2019 ed è subordinato:
• alla regolarità degli obblighi contributivi;
• all’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• al rispetto del trattamento economico e normativo previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonché da quelli regionali, territoriali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La fruizione dell’incentivo deve rispettare le previsioni europee in materia di aiuti di stato e, pertanto, l’azienda è soggetta al regime “de minimis”, a meno che l’assunzione non realizzi un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Tale incremento occupazionale - che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis” - deve essere verificato mensilmente in relazione alle singole assunzioni.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di riferimento, l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L’incentivo non  è  cumulabile con altri incentivi di natura economica (quale, ad esempio, l’incentivo per “giovani genitori”) o contributiva (quale, ad esempio, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito dell’assunzione di “over 50 e donne”).

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando oltre all’incremento occupazionale si verifichi una delle seguenti condizioni:

• il giovane sia privo di impiego retribuito da almeno sei mesi,  ai sensi del DM 20 marzo 2013, cioè “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”;

• il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

• il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

• il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo - donna.  

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, on-line, una domanda preventiva di ammissione all’incentivo indicando:

• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;

• la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

• l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;

• l’aliquota contributiva del datore di lavoro.

L’autorizzazione è rilasciata in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, e l’incentivo è fruibile mediante conguaglio/compensazione coi contributi dovuti.

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