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NUOVI INVESTIMENTI E STABILE ORGANIZZAZIONE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Nuovi investimenti e stabile organizzazione: i chiarimenti dell'Agenzia

In una risposta a un interpello l'Agenzia fornisce chiarimenti sui nuovi investimenti in materia di stabile organizzazione e IVA

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Il "decreto internazionalizzazione", ha previsto la possibilità - per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano significative e durature ricadute occupazionali in relazione all’attività in cui avviene l’investimento -, di presentare all'Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del proprio piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. L'interpello serve per valutare preventivamente l’eventuale abuso del diritto fiscale o di elusione

La risoluzione 4/E del 17.1.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito per la prima volta risposta ad alcuni quesiti posti con la procedura dell’interpello sui nuovi investimenti prevista dal richiamato art. 2 del decreto internazionalizzazione chiarendo alcuni aspetti molto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

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1) I chiarimenti dell'Agenzia sui nuovi investimenti

Con la risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria risposta al primo interpello sui nuovi investimenti in materia di stabile organizzazione e IVA.
Al riguardo, si ricorda che la possibilità di utilizzare il suddetto interpello è stata introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, noto come "decreto internazionalizzazione", che prevede la possibilità - per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano significative e durature ricadute occupazionali in relazione all’attività in cui avviene l’investimento -, di presentare all'Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del proprio piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.
Inoltre, il comma 5 del citato articolo prevede la pubblicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle posizioni interpretative rese in risposta agli interpelli sui nuovi investimenti di interesse generale.
La ratio di tale istituto va ravvisata nella possibilità data al contribuente di conoscere preventivamente l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e rendere il sistema più equo e trasparente.
Possono inoltre formare oggetto dell’istanza la valutazione preventiva circa l’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dal sistema tributario nazionale.
L’introduzione di tale tipologia di interpello è frutto di una precisa scelta legislativa volta ad incentivare gli investimenti sul territorio nazionale creando condizioni di più ampia certezza nell’applicazione delle disposizioni tributarie, consentendo una corretta individuazione delle disposizioni fiscali da applicare e limitare al minimo i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Orbene, con la risoluzione 4/E del 17.1.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito per la prima volta risposta ad alcuni quesiti posti con la procedura dell’interpello sui nuovi investimenti prevista dal richiamato art. 2 del decreto internazionalizzazione chiarendo alcuni aspetti molto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Nel caso di specie, i quesiti sono stati posti da una importante multinazionale che ha rappresentato la volontà di effettuare un investimento sul territorio italiano costituito dall’ampliamento della capacità produttiva della società italiana appartenente al gruppo, ricadute occupazionali e un maggior gettito IRPEF, IRES e IRAP. In particolare, la multinazionale richiede all’Amministrazione finanziaria chiarimenti in merito alla configurabilità di un hub logistico quale stabile organizzazione e al trattamento ai fini IVA di una serie di operazioni di acquisto e rivendita di prodotti connessi al piano di investimento ed effettuate da parte di una delle consociate.
La suddetta iniziativa coinvolge tre società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale:
- la società istante ALFA  con sede legale in Italia;
- la società consociata BETA, con sede legale in Stato B;
- la società controllante GAMMA, con sede in Stato C.
In base al progetto illustrato all’Amministrazione finanziaria, l’implementazione del nuovo investimento avverrà attraverso la localizzazione della produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimento di Alfa e nella creazione di un centro di immagazzinamento attraverso un progetto che prevede più fasi:
- Fase 1 : incremento della produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimento della società italiana del gruppo già presente sul territorio nazionale;
- Fase 2 (periodo 2017-2018) : creazione di una nuova linea di produzione nello stabilimento di ALFA;
- Fase 3 (2018-2019) : creazione in Italia di un centro di immagazzinamento e distribuzione che servirà come piattaforma per la distribuzione nel mondo da parte di BETA dei prodotti provenienti dai vari stabilimenti del Gruppo (incluso, ma non limitato, allo stabilimento di ALFA). Il centro di distribuzione verrà localizzato in Italia e sarà gestito da un fornitore di servizi logistici professionale (che potrà essere un fornitore terzo o una parte correlata) in base a un contratto di servizi con BETA.
Tutto ciò premesso, proprio con riferimento a tale ultima fase, il gruppo chiede conferma che l’istituzione del suddetto centro di immagazzinamento e distribuzione non comporti  la creazione di una stabile organizzazione in Italia della società Beta ai sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dell’articolo 5 della Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato B in cui ha sede la società Beta.
Inoltre, l’istante precisa che il suddetto l’Hub logistico sarà gestito da un fornitore professionale di servizi logistici e, oltre ad essere un centro di immagazzinamento e distribuzione, servirà anche come piattaforma di distribuzione nel mondo da parte di una delle società del gruppo (società Beta) dei prodotti provenienti da vari stabilimenti del gruppo.

Orbene, l’Agenzia delle Entrate risponde a tale quesito con la risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017 chiarendo, in primo luogo, che secondo il modello OCSE di convenzione contro le doppie  imposizioni, la struttura che l’istante vuole porre in essere in Italia tecnicamente si configurerebbe una “sede fissa d’affari”, indipendentemente dalle modalità dirette con le quali questa potrà essere in concreto gestita.
Tuttavia, l’art. 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato B esclude da tale qualifica alcune specifiche ipotesi; nel caso di specie, la Convenzione applicabile esclude la sussistenza di stabile organizzazione nel caso in cui l’installazione sia costituita “ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa”. Di converso, sussiste “stabile organizzazione” in caso di creazione di una sede fissa di affari in cui l’impresa “esercita in tutto o in parte la sua attività”.
Più precisamente, ai fini della sussistenza della stabile organizzazione, è necessaria la presenza di una sede fissa di affari (locali, infrastrutture, installazioni) utilizzata (esclusivamente o meno) per l’esercizio dell’attività industriale o commerciale dell’impresa, e non nell’esercizio di tutte quelle attività di carattere preparatorio che non costituiscono di per sé una parte significativa dell’attività d’impresa.
Tali attività “preparatorie” devono peraltro avere carattere esclusivo al fine di non contravvenire allo spirito della normativa in argomento che dispone la non configurabilità dell’esistenza di una stabile organizzazione limitatamente a quelle sedi fisse di affari che svolgono solamente operazioni preparatorie o ausiliarie per conto della casa madre.
Ne consegue che, qualora tale condizione di esclusività non è compiutamente assolta, la sede fissa perde la sua caratteristica di ausiliarità pura per assumere invece la qualificata struttura di stabile organizzazione e quindi di soggetto produttore di reddito.
Alla luce delle suddette considerazioni, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’Hub che la società Beta intende creare in Italia non configurerà una stabile organizzazione nel solo caso in cui Beta svolgesse attività di deposito, consegna ed esposizione di prodotti di proprietà propria. Di contro, si configurerebbe una S.O. nel caso in cui Beta svolgesse anche attività di deposito, di esposizione o di consegna di merci di proprietà di altre imprese.
Inoltre – precisa l’Amministrazione finanziaria -, per potersi escludere la sussistenza di una stabile organizzazione è necessario che nel suddetto hub non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di deposito, di esposizione o di consegna merci, come ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché vendita dei prodotti di BETA.
L’Agenzia delle Entrate infine chiarisce che, nel caso di specie, potrà escludersi anche la configurabilità di una stabile organizzazione personale se, come affermato dalla multinazionale, nessun soggetto in Italia avrà il potere di concludere contratti in nome di Beta o di vincolarla o rappresentarla nei confronti di terzi.


Come già anticipato, il gruppo ha chiesto all’Amministrazione un secondo parere in merito al corretto trattamento IVA relativo ad una serie di operazioni commerciali poste in essere dalla consociata Beta nel territorio dello Stato, tra cui:
- l’acquisto o il trasferimento intra-UE di beni nel territorio nazionale con introduzione in un deposito fiscale (non IVA);
- l’immissione in libera pratica in Italia con introduzione in un deposito fiscale e IVA;
- l’acquisto di beni custoditi in un deposito fiscale e IVA, per la successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in Paesi terzi.
In chiusura, L’Agenzia che il parere viene reso in relazione al piano di investimento come descritto nell’istanza di interpello e sulla base dei documenti presentati e degli elementi resi a  seguito delle interlocuzioni, nel presupposto della loro veridicità e completezza, ed esplica i propri effetti nei confronti delle società del gruppo coinvolte nell’investimento finchè restano inveriate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stato reso.

Allegato

Risoluzione Nuovi investimenti n.4 del 17 gennaio 2017
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