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L'IRAP PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO

L'Irap per i professionisti iscritti all'albo

L'iscrizione all'albo non esclude in maniera pacifica l'assoggettamento all'Irap

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L'Irap sulle attività professionali e autonome ha generato un contenzioso enorme e una giurisprudenza non sempre concorde. Tutto il problema dipende dal fatto che la norma non vuole prendere posizione stabilendo criteri oggettivi e la Corte Costituzionale ha rimesso al Giudice il compito di decidere se esiste autonoma organizzazione o meno.

Tutte le attività professionali sono quindi suscettibili di passare al vaglio del giudice che deve decidere se l'attività è soggetta a Irap o meno. Nell'articolo che segue l'autore prende in esame la giurisprudenza pro e contro sull'assoggettamento a Irap delle attività professionali per i professionisti iscritti ad Albi.

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1) Un pò di storia della famigerata Irap

Come è noto, l'irap (imposta regionale sulle attività produttive) è stata istituita con il D.lgs 446/1997 dal Governo Prodi ed è divenuta definitivamente una tassa con la Legge Finanziaria del 2008.

L'irap va a colpire in estrema sintesi il valore di produzione dell'attività dato come differenza tra i ricavi ed i costi.

Nel caso dei professionisti l'irap ha generato un cospicuo contenzioso tributario. La materia del contendere nasce da alcune sentenze della Corte Costituzionale, (cfr. Corte Costituzionale  sentenza n. 156/01) che hanno ritenuto  legittimo l'assoggettamento ad irap del professionista ma hanno legato  il presupposto impositivo alla ricorrenza di un requisito di carattere imprenditoriale dell'attività professionalmente svolta ovvero l'autonoma organizzazione.

L’accertamento di tale presupposto è questione di mero fatto e spetta all’ insindacabile giudizio di merito correttamente motivato. Qualora non si riscontri il presupposto dell'autonoma organizzazione di capitale e lavoro altrui l'attività esercitata dal professionista è esclusa da irap.

2) L'Irap e il professionista iscritto ad un Albo

Orbene, nell'interpretazione del disposto della corte costituzionale alcuni giudici di merito hanno avvalorato la tesi che per il  professionista iscritto all'albo l'assenza  è in “ re ipsa “ ovvero intrinseca dell'autonoma organizzazione .  Più precisamente, secondo tale filone giurisprudenziale  i professionisti esercenti un’attività protetta non possono godere dei vantaggi e del plusvalore derivante da un’autonoma organizzazione. Invero, senza  l’intervento e la presenza del professionista  l’attività non potrebbe essere espletata,  conseguentemente, nessuna struttura organizzativa potrebbe mai supplire all’assenza personale del professionista,  ne deriva  la  carenza del presupposto impositivo IRAP( cfr. CTR Roma  238/01/13 depositata il 22.04.2013, Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, Sezione I, Sentenza n. 421 del 22/05/2003, Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione staccata di Parma, Sezione XXXV, Sentenza n. 11 del 13.03.2003, Commissione Tributaria Regionale Piemonte Sezione XII, Sentenza n. 5 del 20/05/2003)

A tal proposito risulta interessante quanto rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte sez. 12 n. 5 del 20.05.2003 secondo cui”...omissis… la prevalenza dell’intuitus personae nel rapporto che lega il professionista ai propri clienti, rispetto all’organizzazione professionale adottata, rende di fatto irrilevante l’entità della stessa con conseguente non applicabilità dell’IRAP. Infatti, la discriminante ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP è da ricercarsi nel livello di prevalenza dell’intuitus personae sulla “potenzialità produttiva” espressa dall’organizzazione. Tale prevalenza è possibile nell’attività d’impresa, probabile nel lavoro autonomo in genere, mentre “si manifesta certa e fisiologica (indipendentemente dalle dimensioni della struttura utilizzata) nelle attività libero-professionali protette…omissis”. In maniera conforme anche la più recente sentenza della Commissione Tributaria Roma n. 238 sez. nr. 1 depositata il 22/04/2013, la quale conformandosi alle sentenze in precedenza citate chiarisce che “…omissis... ai fini IRAP rileva la presenza di un’organizzazione d’impresa e questa non è data dal coordinamento e dall’organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta …omissis...”

Di diverso avviso gli orientamenti della Corte di Cassazione che non hanno condiviso le conclusioni dei giudici di merito, ( cfr. Cassazione Sez. V Civile Tributaria n. 3678 16.02.2007,  Cassazione Sez. V Civile Tributaria n. 3675 16.02.2007, Cassazione n. 24.11.2008 n. 27959, Cassazione n. 21989 16.10.2009 Cassazione 22873/2011 )  ;  la Cassazione ha costantemente affermato che l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata non richiede necessariamente che la stessa funzioni anche senza il professionista iscritto all'albo.

In effetti,  ammettere genericamente l'esonero irap per i professionisti iscritti all'albo potrebbe entrare in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale 156/2001, che ammette l'imponibilità irap per i lavoratori autonomi allorquando si riscontri un'autonoma organizzazione.  D'altra parte, si potrebbe osservare che l'esercizio di un'attività per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo richiede sovente l'esercizio di funzioni non delegabili a terzi e di cui il professionista si assume sempre la responsabilità in prima persona ( ad esempio l'attività di custode giudiziario,  l'attività di un chirurgo etc.).  In tali casi,  l'attività esercitata è intrinsicamente legata alla professione e qualsiasi organizzazione non potrebbe aumentare né agevolare il lavoro del professionista se non marginalmente. Ad esempio, nella fattispecie del custode giudiziario è pacifico che”...omissis...  la caratterizzazione spiccatamente “personalistica” delle funzioni del custode ne esclude la delegabilità ad altri soggetti, e che egli risponde direttamente ed esclusivamente al giudice dell’esecuzione, l’avvalersi di collaboratori di studio sarà consentito senza alcun onere a carico della procedura e per il solo svolgimento di operazioni materiali, quali tipicamente le visite all’immobile, fermo restando che per l’intervento degli ausiliari il custode dovrebbe opportunamente essere autorizzato dal G.E...omissis....” (cfr. pag. 7 Funzioni e compiti del Custode Giudiziario di beni immobili pignorati – Commissione Nazionale di Studio CNDEC ). Pertanto, in tali casi è innegabile che l'accertamento della mancanza dell'autonoma organizzazione parrebbe derivare implicitamente dalla tipologia e specificità delle attività riservate esercitate dal professionista iscritto all'ordine quando le stesse costituiscano parte significativa del volume d'affari. Tale tesi è confortata dalla recentissima Ordinanza della Cassazione 4246/16 inerente la non imponibilità ai fini irap per la parte di ricavo derivante dall’attività di amministratore, sindaco di società  espletata senza particolari mezzi e collaboratori.

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Allegati

Ordinanza Cassazione 2016
Cassazione G0703675 Cassazione
Crt Roma n. 238 del 2013
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