Il Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019) ora in corso di conversione in legge, comincia con la riapertura dei termini per il super ammortamento. In particolare dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 sarà possibile usufruire del super ammortamento al 130% per i beni materiali strumentali nuovi. La norma introduce per la prima volta un tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro,superato il quale l'agevolazione non spetta per la parte eccedente.
Il beneficio, come introdotto, riguarda i beni strumentali acquistati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Attenzione va prestata al fatto che la disposizione non si applica
- ai veicoli e ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma1 TUIR.
- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
- gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016
Di seguito una rapida panoramica del super ammortamento 2019.
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Super ammortamento 2019 |
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beneficiari |
soggetti titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni |
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investimenti |
La disposizione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto Inoltre, la disposizione non si applica
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Termine dell’investimento |
dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione |
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beneficio |
con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. Attenzione al nuovo tetto massimo di 2,5 milioni di euro. |
Di seguito un riepilogo sul funzionamento dell'agevolazione.
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1) Super ammortamento: come funziona l'agevolazione
In generale possono usufruire del super ammortamento:
- i soggetti titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano)
- gli esercenti arti e professioni (compresi coloro che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata)
- che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi
- con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.
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2) Super ammortamento 2019: chi può usufruirne?
Possono beneficiare dell'agevolazione:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
- le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime dei minimi;
- le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime di vantaggio.
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3) Chi sono gli esclusi dal super ammortamento 2019?
Come chiarito dalla norma sono escluse dal maxi ammortamento:
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, come definito all'art.1, commi da 54 a 89, della L.190/2014;
- le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi;
- le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) che determinano il reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime.
Le suddette imprese quindi non possono usufruire del super ammortamento.
Sul cd Tonnage tax, la Circolare 23/E de 26 maggio 2016 ha chiarito che "per le attività non agevolate per le quali le imprese marittime che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 155 del TUIR (D.P.R 917/86) determinano analiticamente il reddito ai fini dell’IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (D.P.R 917/86), l’impresa potrà usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica. Lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime tonnage relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal regime stesso."
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4) Cosa fare se si cede il bene dopo il super ammortamento?
Il super ammortamento è stato oggetto di chiarimenti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017. Uno dei punti chiariti, riguarda l'ipotesi che il bene che ha goduto del super ammortamento venga ceduto ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione. In particolare, nel caso di cessione del bene agevolato:
- nell’esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario;
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
La cessione del bene agevolato nell’ambito di una operazione di sale and lease back, non comporta il venir meno dell’agevolazione, che continuerà ad essere fruita secondo le regole e la dinamica temporale originaria, indipendentemente dal sopravvenuto contratto di leasing. Si ricorda che la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento” e, pertanto, essa non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.
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5) Super ammortamento: le imprese in affitto o in usufrutto
Un caso particolare riguarda i beni che hanno tutte le caratteristiche per poter usufruire del super ammortamento ma l'azienda è condotta in affitto o in usufrutto. Per prima cosa occorre distinguere tra le due seguenti ipotesi:
- è stata redatta una deroga convenzionale alle disposizioni espresse nel Codice Civile all'art. 2561 che prevedono l'obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni;
- non sia stato derogato l'art. 2561 del Codice Civile.
Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti, pertanto:
- nel primo caso è l'affittuario o l'usufruttuario che usufruisce della maggiorazione dei costi, in quanto è lui che calcola e deduce gli ammortamenti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR.
- nel secondo caso è il concedente che usufruisce della maggiorazione in quanto, in deroga all’articolo 2561 del Codice Civile, è lui che continua a calcolare gli ammortamenti ex art. 102 comma 8 TUIR.