HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

REATI TRIBUTARI: LA RESPONSABILITÀ DEL PRESTANOME

Reati tributari: la responsabilità del prestanome

Nell'ipotesi di una ditta "apparentemente" individuale "di fatto" gestita da terzi, il prestanome è imputabile per reati tributari: Cassazione 38788/2015

Ascolta la versione audio dell'articolo

IL CASO

La titolare di una ditta individuale era stata ritenuta colpevole dalla Corte di appello di Brescia dei reati puniti dagli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 74/2000 per avere occultato, ovvero distrutto in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la tenuta e conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del volume d'affari, nonché per avere emesso, in concorso con il marito quale gestore di fatto, fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Nella fattispecie concreta erano stati acquisiti numerosi elementi a carico della ricorrente:

l'assoluta mancanza di una struttura aziendale e di dipendenti(con la sola eccezione del marito dell’amministratrice), tuttavia il volume di affari era lievitato da 30.974,00 euro, per l'anno 2005, a 1.668.738,00 euro, per l'anno 2007;

la mancata esibizione della documentazione contabile;

l'afflusso di diversi milioni di euro sui conti correnti ad essa intestati; inoltre era stato accertato che, contestualmente al versamento degli assegni bancari e/o alla ricezione di un bonifico bancario, l'imputata emetteva assegni circolari e/o bonifici di importo pressoché corrispondente alla somma incassata;

non risultavano inoltre i nomi dei fornitori della merce che la società dichiarava apparentemente di aver venduto ai propri clienti: tutto ciò aveva fatto deporre per l'esistenza di una “cartiera”. 

Col successivo ricorso per Cassazione la ricorrente, lamentando l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, sostiene di essere totalmente estranea alle attività gestorie dell'impresa, che invece facevano capo esclusivamente all'amministratore di fatto, ossia al marito Z.C., con la conseguenza che doveva escludersi in capo alla ricorrente stessa ogni forma di consapevolezza in ordine al meccanismo fraudolento in cui l'amministratore di fatto operava.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Se sei interessato all'argomento scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: "Il prestanome nei reati tributari Cass. pen. 38788/2015" (PDF - 14 pagine)

Indice:

IL CASO

IL COMMENTO

  1. LA RESPONSABILITA' PENALE DEL PRESTANOME: LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.

  2. LA SENTENZA ANNOTATA

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

1) La responsabilità del prestanome: la posizione della giurisprudenza

IL COMMENTO

Non sempre la natura di mero prestanome pone al riparo da responsabilità amministrative o penali. Se da una parte, infatti, la giurisprudenza, aderendo ad una concezione funzionalistica e sostanzialistica, ritiene estensibile la responsabilità penale in capo all'amministratore di fatto, dall’altra non esclude la responsabilità concorsuale del prestanome quando ne venga provato un qualche coinvolgimento nell’azione criminosa.

In particolare la Cassazione, con la pronuncia n. 20286 del 2012, ha precisato che il rappresentante legale di una società, che si dichiara essere mero prestanome, risponde del delitto di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 nel caso venga dimostrata la sua partecipazione attiva alla gestione della società, pur se la stessa è diretta di fatto da un altro imprenditore. Nel caso di specie l’imputato sosteneva di essere il mero prestanome della società e, in quanto tale, non avrebbe dovuto rispondere del reato ascrittogli, mancando il presupposto soggettivo. Dall’esame del complessivo quadro probatorio era emerso invece che l’amministratore di fatto e quello di diritto, si erano spartiti i compiti di gestione dell’azienda, cosicché “mentre il primo si occupava degli aspetti meramente formali, quali i rapporti con le banche, la consegna delle fatture, la riscossione dei pagamenti e la gestione dei rapporti con lo studio di commercialisti che curava la tenuta delle scritture contabili, il secondo provvedeva a procacciare i clienti, realizzare i lavori commissionati e dirigere le maestranze”.

Con la successiva sentenza n. 36182 del 27 agosto 2014 la Cassazione ha stabilito che è legittima la confisca per equivalente nei confronti del formale amministratore nonché prestanome di diverse società che, attraverso il compimento di plurimi atti di gestione societaria, si sia mostrato consapevole dei reati-fine commessi dall’associazione a delinquere, tra cui quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000.  Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado nei confronti di un imputato, colpevole del reato di associazione a delinquere. Con la pronuncia veniva altresì disposta la misura della confisca per equivalente di un immobile. In particolare l’accusa era quella di far parte di un’associazione a delinquere promossa ed ideata da due commercialisti e specializzata nella realizzazione di operazioni immobiliari tra società del medesimo gruppo allo scopo di individuare quella cui accollare il carico tributario (di cui veniva omesso il versamento) che procedeva poi ad un tempestivo ma fittizio trasferimento all’estero allo scopo di sottrarsi alle procedure fallimentari. In tale contesto l’imputato, quale autista ed uomo di fiducia di uno degli ideatori, agiva quale formale amministratore. (...)

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.