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OIC 9 - SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Oic 9 - Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali

Il principio contabile OIC 9 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da dare in nota integrativa per la svalutazione delle immobiliazioni

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Il nuovo principio contabile Oic 9 tratta della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La svalutazione delle immobilizzazioni, ex 2426 n. 3 c.c., va fatta in generale se il valore di mercato e’ durevolmente inferiore del residuo da ammortizzare.
In tal caso prima occorre calcolare la quota d’ammortamento dell’esercizio poi procedere alla svalutazione.

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1) Il principio contabile OIC 9 in pratica - come svalutare le immobilizzazioni

Secondo i principi contabili le immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio al "valore recuperabile", definito come il maggiore tra il presumibile valore di realizzo tramite ordinaria alienazione (valore equo o fair value) e il valore d’uso, che è il valore attuale dei flussi di cassa operativi attesi o flussi finanziari futuri originati dall’utilizzo dell’immobilizzazione.
Se l’impresa ha risultati positivi, puo’ dimostrare di avere flussi di cassa tali da coprire gli ammortamenti, quindi potrebbe evitare la svalutazione.
Ma se il "valore recuperabile" di un’immobilizzazione è inferiore al suo "valore contabile", l’attività deve essere svalutata e la differenza è imputata al conto economico come perdita durevole di valore.
Il fatto che un’impresa si trovi in perdita per qualche esercizio non rende necessaria o automatica la svalutazione, ma è comunque, necessario supportare la decisione di non procedervi con piani pluriennali che dimostrino la transitorietà della situazione.
Si potrebbe essere tentati di superare il problema riducendo gli ammortamenti, ma occorre, invece, ridurre il costo residuo e in tal modo assumere una base inferiore per il calcolo degli ammortamenti.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni rivalutate devono transitare per il conto economico, salvo diversa disposizione di legge.

2)

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