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LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LETTERE D’INTENTO DAL 2015

La comunicazione dei dati delle lettere d’intento dal 2015

Il decreto sulle semplificazioni fiscali cambia la disciplina per la comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento che gli esportatori abituali dovevano inviare ai propri fornitori per poter acquistare senza Iva

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Dal 1 gennaio 2015 la dichiarazione d'intento dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con il modello approvato il 12 dicembre 2014, direttamente dall’esportatore abituale e non piu’ dal suo fornitore.
Fino al 31 dicembre 2014 infatti l’esportatore comunicava al suo fornitore l’intento di acquistare senza Iva, ed era quest’ultimo che doveva comunicare all’Agenzia delle entrate i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta (precedentemente il termine era il giorno 16 del mese successivo al ricevimento).

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1) Punto per punto la nuova procedura per la comunicazione delle lettere d'intento dal 1 gennaio 2015

Dl 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento cambia come segue:
1) l’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
2) L’esportatore consegna al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia;
3) Il fornitore potrà emettere fattura senza Iva solo se in possesso della predetta documentazione.
4) Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.
5) L’esportatore continuera’ ad annotare le dichiarazioni di intento nel registro tenuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72
6) Il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.
 Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità :
- per tutti gli operatori, sul sito internet tramite una funzione a libero accesso sul sito www.agenziaentrate.gov.it inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica,sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
- Per gli intermediari o per i soggetti abilitati tramite il proprio cassetto fiscale da dove sarà possibile verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità è in corso di implementazione.
- Per quanto riguarda gli acquisti senza Iva dall’estero l’agenzia delle entrate entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni metterà a disposizione delle Dogane l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento da dove potranno essere acquisite le informazioni necessarie per l’espletamento degli adempimenti doganali. Il decreto sulle semplificazioni è entrato in vigore il 13 dicembre 2014 e quindi i 120 giorni scadranno il 12 aprile 2015.

2) Disciplina transitoria

In considerazione dei tempi ristretti, e per il rispetto dello Statuto del Contribuente (una volta ogni tanto si ricordano che esiste!) viene previsto che fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti senza obbligo per il fornitore di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia per le operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Allegato

Circ_31_2014_Semplificazioni_fiscali
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