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PAGARE LE IMPOSTE CON LA CESSIONE DI OPERE D'ARTE DA OTTOBRE È POSSIBILE

Pagare le imposte con la cessione di opere d'arte da ottobre è possibile

Dal mese di ottobre è stata resa operativa la procedura che consente di pagare le imposte con la cessione di opere d'arte. Chiunque,in presenza dei presupposti previsti dalla norma può usare quadri antichi, moderni e contemporanei nonché mobili e immobili di pregio per saldare al Fisco il proprio debito.

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La recente iniziativa del ministro Dario Franceschini di attivarsi perché venga resa operativa una norma introdotta nell'ordinamento oltre 32 anni addietro - la legge 2 agosto 1982, n. 512, recante il "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale", nella parte in cui (art. 7) disciplina il pagamento delle imposte dirette mediante cessione di opere d'arte in senso lato, aggiungendo l'art. 28 bis al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - ha destato non poco interesse, sia nella opinione pubblica che tra i soggetti che hanno un conto aperto con l'Erario nonché, più generalmente, tra gli operatori del settore. (Jorio E. Debiti tributari, una procedura light per l'estinzione con la cessione di opere d'arte, Il Quotidiano del Fisco de Il Sole24Ore del 29 novembre 2014)
La prima perché sorpresa favorevolmente dalla ulteriore chance offerta ai debitori del fisco, funzionale a conseguire il duplice risultato per lo Stato di incassare, comunque, crediti erariali, diversamente inesigibili o quantomeno ad esigibilità remota, e di offrire l'occasione di arricchire - nel contempo - il patrimonio storico-artistico della Repubblica (così come definita dall'art. 114 Cost.), nella parte in cui potrebbe, nell'eventualità e nella generale convenienza, essere dismesso per contribuire al risanamento del debito pubblico.
I secondi, cioè i soggetti interessati,  perché  entusiasti di poter godere di una modalità in più per far fronte al loro debito tributario e di una procedura tendente a valorizzare maggiormente la "merce" di alto pregio di loro interesse mercantile. Ciò in quanto verrebbe loro riconosciuto, da un lato, un diverso ruolo funzionale a compensare un corrispondente debito d'imposta e, da un altro, la strumentalità di conseguire la mission pubblica di incremento del tesoro culturale del Paese. Una attribuzione, questa, intesa a valorizzare i componenti del patrimonio pubblico, artistico e culturale, a tal punto da renderli, ancora di più di quanto già lo fossero, una interessante classe di investimento finanziario, tanto da essere considerata - a ragione - il migliore segmento della cosiddetta luxury collectables. Una conclusione condivisibile dal momento che lo stesso non è soggetto a decrementi estimativi, considerata l'attenzione, doverosamente pubblica, dedicata ad essi dalla filiera museale e da quella, strettamente privata, assicurata dal sistema cosiddetto agonistico-competitivo, che si estrinseca attraverso le aste, e dai ceti più abbienti che operano autonomamente, a fini collezionistici, nel panorama del libero mercato antiquariale, anche internazionale.
A tutti questi più generali interessi andrà naturalmente ad aggiungersi, a seguito del rinnovato impegno del ministro Franceschini, quello del più tradizionale ceto debitorio del fisco, interessato all'ottenimento degli appositi provvedimenti che riconoscano l'alta qualità dell'opera offerta in compensazione e, con essa, l'equipollenza della medesima con il denaro liquido necessario per soddisfare, parzialmente o totalmente, l'obbligo tributario relativo. Una novità che attribuirà ai beni di pregio storico ed artistico un ulteriore requisito positivo aggiunto in termini di loro oggettiva estimazione, oltre alla specificità di essere considerati i beni rifugio per antonomasia unitamente all'oro e alla pietre preziose. Una qualità, quest'ultima, solitamente riconosciuta ad una siffatta asset class, comunemente considerata, attesa la sua natura segnatamente anticiclica, chiaramente alternativa ai tradizionali collocamenti finanziari antinflazionistici.
Una peculiarità che ha, tra l'altro, incentivato da tempo, specie in relazione all'arte moderna e contemporanea, la formazione di appositi fondi comuni di investimento che si sono resi peraltro produttivi di performance interessanti, sia sotto il profilo economico che delle plusvalenze realizzabili, specie nel lungo termine. Un fondo comune di investimento che, per esempio, decidesse di specializzarsi prioritariamente in arte antica e che favorisse una partecipazione caratterizzata, - intendendo per tale la sottoscrizione di quote da parte di soggetti che fanno largo uso marketing di opere d'arte per un migliore esercizio delle loro imprese - potrebbe determinare in favore di questi ultimi, oltre al naturale profitto insito nell'essere strumento di investimento speculativo, anche un dividendo estetico ovvero di servizio a fronte di precisi impegni di custodia dei beni di proprietà comune.
In una siffatta fattispecie verrebbe, pertanto, a determinarsi un fondo che estrinsecherebbe la sua esistenza nella duplice veste:
  1. di costituire un'ottima alternativa di investimento, in un periodo in cui la finanza è pericolosamente altalenante, indispensabile quantomeno per conservare il capitale rispetto agli asset finanziari tradizionali (quelli fondati su azioni, obbligazioni ed immobili e simili);
  2.  di rappresentare una organizzazione stabile di servizio che, a fronte dell'azzeramento degli altrimenti consistenti costi di custodia e di assicurazione, concederebbe in uso i propri preziosi beni a soggetti interessati, pubblici (per esempio, musei e simili) o privati (per esempio, esercenti attività ricettivo-alberghiera), a mantenerli esposti al pubblico, rispettivamente, a fini strettamente istituzionali ovvero squisitamente imprenditoriali.

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1) Ecco come pagare le imposte con le opere d'arte

Fatta questa premessa, attesa la rilevanza che andrà via via ad assumere l'applicazione della procedura "compensativa" che renderà possibile, ricorrendone ovviamente i presupposti e le condizioni, il pagamento delle imposte attraverso la cessione di opere d'arte, si rende necessario qui rappresentare gli elementi strutturali che la caratterizzano nei suoi aspetti dinamici.
L'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni - che ha aggiunto l'art. 28-bis al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - ne scandisce gli adempimenti a carico del debitore erariale interessato a frequentarla e della pubblica amministrazione chiamata a decidere. Il primo avrà l'onere di formulare al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo la proposta di cessione del proprio bene, ampiamente corredata di una descrizione dettagliata e di tutta la documentazione probatoria, riferita al titolo di proprietà goduto e alla valorizzazione del bene offerto a titolo di compensazione, totale o parziale, del debito tributario in essere.
I beni oggetto dell'offerta dovranno, ovviamente, essere quelli considerati tali dalla legislazione caratteristica, più esattamente dall'art. 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che definisce la composizione del patrimonio culturale della Repubblica nella sua interezza.
Ricevuta la proposta di cessione, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo assume un provvedimento attraverso il quale attesta l'esistenza delle caratteristiche pretese dalla legge e, di conseguenza, dichiara l'interesse dello Stato all'acquisizione del medesimo. Relativamente alle opere di artisti viventi ovvero risalenti ad una epoca inferiore al mezzo secolo, l'anzidetta dichiarazione di interesse è specificatamente rimessa alla competenza di un apposito comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Uno dei problemi di maggiore rilevo riguarda la definizione delle condizioni e del valore del bene proposto in cessione. Entrambi dovranno essere definiti con decreto a firma del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mbact), emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Mef). Un provvedimento che dovrà trovare le sue ragioni tecniche nella decisione specifica assunta da una apposita commissione, nominata dal titolare del Mbact con un apposito suo decreto, composta dal medesimo o suo delegato, due rappresentanti cadauno nominati dal due ministeri coinvolti nell'adozione del provvedimento e un altro designato dal Ministero del Tesoro. Nel percorso utile a definire un tale compito valutativo, l'offerente potrà chiedere di essere sentito anche attraverso un suo delegato tecnico.
Un aspetto importante della procedura afferisce alla tutela dell'interesse pubblico pretesa dal legislatore di coinvolgere doverosamente in una tale opportunità gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione sono detenuti i beni oggetti dell'eventuale cessione compensativa, al fine di acquisire, al riguardo, un loro parere interessato alla proposta cessione del bene. Una collaborazione istituzionale da perfezionarsi anche attraverso l'integrazione di un loro rappresentante, con voto consultivo, su loro specifica richiesta.
Quanto all'efficacia della proposta, essa non produce alcuna sospensione del pagamento delle imposte proposte in compensazione, e dunque di ogni azione tendente al recupero coattivo dell'equivalente sul patrimonio del proponente. Quest'ultimo potrà, tuttavia, revocare la sua offerta, con atto notificato al Mbact, sino all'atto della sua audizione in commissione ovvero nei quindici giorni successivi.
Quanto al decreto interministeriale di nomina della commissione, dovrà essere emanato entro sei mesi dalla presentazione formale della proposta di cessione del contribuente "moroso", al quale il provvedimento andrà notificato, tenuto entro i successivi due mesi a formalizzare, pena la decadenza, la propria accettazione.
La cessione di beni mobili si perfeziona con il trasferimento fisico del bene da effettuarsi a carico del proponente venditore in favore dello Stato, da effettuarsi entro trenta giorni successivi all'accettazione del medesimo. Relativamente ai beni immobili, che dovranno essere liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, il decreto interministeriale in una alla successiva accettazione del venditore, da formalizzarsi con firma autenticata, costituiscono nel loro insieme titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari, mentre il trasferimento allo Stato ha effetto dalla data di notifica dell'anzidetta dichiarazione di accettazione.
Gli effetti derivanti dalla suddetta procedura assumono effetti anche nei confronti degli eredi dell'originario proponente/accettante.

2) Operativa da ottobre 2014 la legge che consente di pagare le imposte con le opere d'arte

A ben vedere, nell'appena trascorso mese di ottobre è stata resa operativa, a cura del ministro Dario Franceschini, la procedura di compensazione erariale sancita dal legislatore del 1982.
Conseguentemente, chiunque - fatta eccezione per chi è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi ultimi riferibili e anche a titolo di acconto (ovverosia i sostituti d'imposta), in ragione e limitatamente, si suppone, delle anzidette imposte trattenute per ragioni d'ufficio e/o di ruolo - potrà pertanto usare, in presenza dei presupposti, quadri antichi, moderni e contemporanei nonché mobili e immobili d'epoca e di pregio e simili per saldare il conto con il fisco.
La procedura prevista, ancorché bene improntata, è tuttavia un po' farraginosa e, in quanto tale, andrebbe alleggerita nella formazione dei provvedimenti preparatori e di esordio dei procedimenti che andranno via via ad iniziare. Ciò al fine di conseguire più agevolmente lo scopo del legislatore di allora, che è da ritenersi ammirevole dal momento che è volto a realizzare esclusivamente l'interesse pubblico, altrimenti spesso non raggiungibile.
L'attività amministrativa svolta dall'attuale titolare del Mbact potrà quindi consentire, di qui a poco, la presentazione di proposte in tal senso dei debitori verso l'Erario. Spetterà poi ad una commissione apposita fare il resto.
Una procedura che, se correttamente eseguita e per alcuni versi deburocratizzata, potrà essere fruttuosa per entrambe le parti in causa:
  • Per il fisco, perché potrà fare proprio un valore economico, spesso impossibile.
  • Per i contribuenti altrimenti impossibilitati, che avranno così modo di monetizzare equamente il bene che rappresenta spesso il prodotto dei loro risparmi, difficile da tradurre, nel breve e in altro modo, in danaro utile ad estinguere la obbligazione tributaria.
Una tale eventualità potrà, tuttavia, offrire un'altra buona chance, produttiva di un ulteriore beneficio pubblico. Una volta perfezionata una siffatta procedura compensativa, lo Stato potrà difatti procedere alla monetizzazione dell'opera acquisita al "tesoro" della Repubblica, utilizzando in tal senso gli strumenti che interagiscono ordinariamente nel mercato caratteristico. Una iniziativa, questa, che sarebbe in linea con le politiche di sdemanializzazione e di dismissione del patrimonio statale funzionali ad abbattere una parte consistente del debito pubblico ormai incontrollabile.
Una opzione che darebbe così modo:
  1. per un versante, di trasformare innumerevoli partite creditorie fiscali, spesso figurative, destinate a costituire, nel tempo, insussistenze dell'attivo reale per difetto di recuperabilità coattiva;
  2. per un altro, di trasformare la pretesa difficile a riscuotere in una entrata cash da utilizzare al meglio.
L'incentivazione di una tale iniziativa costituirebbe, altresì, un intelligente strumento di tutela per il patrimonio culturale del Paese. Tutto questo lo si potrebbe perseguire in due sensi:
  • attraverso l'incentivazione, comportante il rientro di qualche opera, spesso solo figuratamente all'estero, di una sanatoria impropria alle frequenti evasioni di ieri concretizzate con acquisti di opere d'arte effettate al di fuori dei confini del Paese;
  • grazie al diretto incremento del patrimonio di pregio culturale della Repubblica da promuovere ed esporre al pubblico con una maggiore ratio imprenditoriale di come, invece, si è fatto sino ad oggi, sì da generare nuovo Pil.
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