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1) La detrazione Irpef/Ires del 55%-65%
- 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
- 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 01.07.2015 - 30.06.2016.
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MISURA DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO NEL TEMPO
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ALIQUOTA DI DETRAZIONE
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PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
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55%
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01.01.2007 - 05.06.2013
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65%
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06.06.2013 – 31.12.2014
(06.06.2013 – 30.06.2015 per i condomini)
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50%
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01.01.2015 - 31.12.2015
(01.07.2015 - 30.06.2016 per i condomini)
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- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione: 100.000 euro);
- interventi sull'involucro degli edifici (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
- installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione: 30.000 euro).
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Visita anche il nostro Focus dedicato alle Dichiarazioni Fiscali,
2) Lavori che proseguono oltre l'anno
- i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
- sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
- Visita il nostro Focus dedicato alle Dichiarazioni Fiscali,
3) Quando il modello IRE non deve essere presentato
- se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2013);
- se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza sostenimento di spese nel 2013).
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