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SPESOMETRO 2012 : DOMANI L'INVIO

Spesometro 2012 : domani l'invio

I chiarimenti dell'Agenzia sullo spesometro 2012 ad integrazione delle Istruzioni- Scadenza 31 gennaio 2014

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L'invio dello spesometro o comunicazione dei dati rilevanti IVA del 2012, dopo innumerevoli rinvii dei mesi scorsi  è in scadenza domani 31 gennaio 2014. Rivediamo in breve alcune particolarità chiarite dall' Agenzia con varie Faq uscite nelle ultime settimane.

1) Spesometro: operazioni incluse ed escluse

L'agenzia ha ricordato nelle ultime FAQ che NON n vanno comunicate:
  •  Le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia per carenza del requisito territoriale, come le prestazioni rese a non residenti (Ue o extra Ue) e fatturate senza Iva ai sensi dell'articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/72
  •  gli acquisti di servizi effettuati oltrefrontiera che scontano l'imposta all'estero in quanto soggetti a regime di territorialità ad esempio i servizi alberghieri e non vengono autofatturati in Italia.
  •  le operazioni di importo pari o inferiore a € 500 cn paesi della black list anche se  non inserite nella comunicazione black-list
  •  le operazioni inferiori a 3600 euro nel caso di i commercianti al minuto, soggetti assimilati e le agenzie viaggio, a prescindere dalla tenuta del registro delle fatture emesse.
 Vanno comunicati invece
  • gli acquisti di beni e servizi all'estero rilevanti in Italia ( che non siano importazioni o acquisti intracomunitari ) autofatturati ai sensi dell'articolo 7-bis. Va utilizzato il quadro SE, se si conoscono i dati anagrafici e fiscali del fornitore estero; oppure il quadro FR in caso i dati non siano reperibili o illeggibili ad esempio per acquisti su Internet. In questo caso va banìrrata la casella "autofattura" e riportato nel campo "partita iva" il numero di P.IVA del soggetto che invia la comunicazione
  •  le fatture emesse per cessioni gratuite con rivalsa dell’IVA vanno indicate riportando come imponibile 1 €.

2) Spesometro ed Enti non commerciali in regime forfettario

Le associazioni che hanno adottato il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991,anche se non obbligati alla registrazione delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta” mentre non vanno indicati i dati relativi alle fatture di acquisto riferite all’attività istituzionale esercitata.
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti sia relativi alle attività istituzionali, sia a quelle commerciali (acquisti c.d. promiscui), ai fini dello spesometro l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali”. Qualora sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli dell’attività istituzionale, “è possibile comunicare l’intero importo della fattura”.
Il caso più comune è quello delle bollette per le utenze (ad esempio, energia elettrica, acqua, gas, telefono) per le quali non c'è l’obbligo di comunicazione in quanto si tratta di operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73.

3) Compilazione caselle "autofattura" e "reverse charge"

La casella "Autofattura" del quadro FR del modello polivalente va selezionata in caso di:
  • autofattura emessa, per operazioni effettuate con soggetti non residenti per le fattispecie ex artt. 7-bis e 7-ter, DPR n. 633/72, in mancanza degli elementi identificativi del fornitore estero;
  •  acquisto da un agricoltore esonerato ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
  •  regolarizzazione tramite emissione di autofattura/fattura integrativa e versamento della relativa imposta .
La barratura della casella "autofattura" comporta l’indicazione, nel campo “Partita IVA”, del numero di partita IVA del soggetto che invia la comunicazione.
L’Agenzia ha precisato inoltre  che:
  •  per quanto riguarda gli acquisti da non residenti, la casella “Autofattura” va barrata nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, come nel caso di acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emetta documentazione con le generalità anagrafiche, o in caso di documentazione illeggibile o con dati formalmente non utilizzabili;
  •  per quanto riguarda invece gli altri due casi, tali operazioni possono essere anch'esse riportate attraverso il flag «Autofattura» con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte.
Per quanto riguarda  la casella "Reverse charge" , è stato chiarito che va barrata anche dei casi di cessione di cellulari o microprocessori, sebbene non siano espressamente citati nelle istruzioni del modello polivalente .
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