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RISCOSSIONE, DILAZIONE POSSIBILE FINO A 120 RATE

Riscossione, dilazione possibile fino a 120 rate

Il contribuente che versi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendente dalla propria volontà può chiedere ed ottenere un piano di rateazione straordinario delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate

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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che dà attuazione alla norma del Decreto del fare che ha introdotto la possibilità di rateazione fino a 120 rate delle somme iscritte a ruolo (art. 52, D.L. n. 69/2013).
Tale possibilità è consentita in caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" e non dipendente dalla volontà del contribuente.
Il piano di rateazione "straordinario" fino ad un massimo di 120 rate (anche in proroga) si "affianca" agli attuali piani di rateazione ordinari.

1) I piani di rateazione

Con la disposizione di cui all'art. 52 del Decreto del fare, il legislatore ha voluto "affiancare" agli attuali piani di rateazione ordinari (concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e di ulteriori 72 rate mensili in caso di comprovato peggioramento di tale situazione), i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Più precisamente, il decreto attuativo del 6 novembre 2013 definisce i seguenti piani di rateazione:
I PIANI DI RATEAZIONE
Piano di rateazione "ordinario"
72 rate mensili
(rate costanti
o anche variabili di importo crescente)
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà
Piano di rateazione
"in proroga ordinario"
+ 72 rate mensili
(rate costanti
o anche variabili di importo crescente)
Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà
Piano di rateazione
"straordinario"
120 rate mensili
(rate SOLO costanti)
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore
Piano di rateazione
"in proroga straordinario"
+ 120 rate mensili
(rate SOLO costanti)
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore

2) Le possibilità per il contribuente

All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore ha le seguenti possibilità (tra loro alternative):
  • chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà";
  • chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità".
Il contribuente può, inoltre, chiedere (una sola volta) la proroga di un precedente piano di rateazione.
In particolare, se in precedenza ha richiesto e ottenuto un piano di rateazione ordinario (massimo di 72 rate), all'atto della richiesta di proroga può alternativamente:
  • chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di "comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà";
  • chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità".
Analogamente, se in precedenza ha richiesto e ottenuto un piano di rateazione straordinario (fino a 120 rate), all'atto della richiesta di proroga può alternativamente:
  • chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di "comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà";
  • chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità".
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

3) Requisiti per ottenere il piano di rateazione straordinario

Per poter richiedere ed ottenere il piano di rateazione straordinario (quello fino ad un massimo di 120 rate), il debitore deve attestare, con istanza motivata da produrre all'agente della riscossione, la "comprovata e grave situazione di difficoltà" in cui versa.
Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la documentazione che prova il rispetto dei due seguenti requisiti contemporaneamente:
  • accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
  • solvibilità dello stesso debitore in relazione al piano di rateazione concedibile.
In particolare, la rateazione straordinaria fino a 120 rate è concessa:
  • alle persone fisiche ed alle imprese individuali con regimi fiscali semplificati (ad esempio, imprese in contabilità semplificata, contribuenti minimi, contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive), se l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente. A tal fine, il richiedente dovrà presentare, in allegato all'istanza, la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, dal quale risulta l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
  • ai soggetti diversi dai precedenti (quindi, ad esempio, imprese individuali in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali), se contemporaneamente:
    • l'importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione desumibile dal Conto economico (ai sensi dell'art. 2425, nn. 1), 3) e 5), del codice civile) e rapportato su base mensile;
    • l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] é compreso tra 0,50 ed 1.
A tal fine, il debitore dovrà allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
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