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1) Cancellata la prima rata Imu per l'abitazione principale
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.
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2) Cancellata l'Imu per gli immobili invenduti delle imprese costruttrici
- per il 2013 limitatamente alla seconda rata;
- dal 2014 completamente.
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3) Altre novità Imu
- Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Dal 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 22.04.2008;
- Dal 2014 sono esenti dall'Imu gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività “di ricerca scientifica”;
- il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia residente per motivi d'ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà beneficerà delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sull'unico immobile posseduto, purché non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza anagrafica.
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Limite di spesa detraibile per i premi assicurativi |
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Anno 2012 |
Anno 2013 |
Anno 2014 e successivi |
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1.291,14 |
630,00 |
230,00 |
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245,32 Euro di detrazione |
119,7 Euro di detrazione |
43,7 Euro di detrazione |