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1) Trattamento fiscale e adempimenti assegnisti assegno ricerca
Il trattamento fiscale dell’assegno di ricerca post-laurea e gli adempimenti da eseguire da parte degli assegnisti per ottenere il rimborso delle imposte eventualmente trattenute dagli enti universitari prima dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 120/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate.
L’assegno o borsa di ricerca post-laurea è conferito mediante procedura di valutazione comparativa, a seguito di cui è stipulato un apposito contratto di diritto privato avente le seguenti caratteristiche:
– Non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.
– L’attività dell’assegnista è strettamente correlata con la realizzazione di un programma di ricerca e si svolge in condizioni di autonomia.
– L’attività dell’assegnista presenta carattere continuativo, temporalmente definito ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca.
– Al titolare dell’assegno può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa secondo criteri stabiliti dal Consiglio di facoltà.
– Generalmente e ove non diversamente previsto, i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista possa a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva della struttura universitaria conferente l’assegno.
L’assegno di ricerca (singolo contratto) può avere una durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato. Il rinnovo, se previsto, non può avere durata inferiore ad un anno.
Con risoluzione 120/E del 22 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso tra le ipotesi di esenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le borse di studio erogate dalle Università, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato.
In particolare, il richiamato articolo 6 prevede che alle borse di studio indicate si applicano le “disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476”, che prevede l’esenzione dall’IRPEF per le borse di studio erogate dalle regioni per la frequenza di corsi universitari.
Inoltre sono stati definiti, come esenti dall’IRPEF, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, gli specifici assegni previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico.
Le perplessità sull’interpretazione della norma si erano manifestate per via del contesto nel quale era inserita, che si presumeva potesse riguardare le sole borse erogate per dottorati di ricerca.
L’Agenzia delle Entrate così concludeva affermando che “la circostanza che la norma sia inserita nella disposizione che disciplina i corsi di dottorato non ne limita, quindi, l’ambito di applicazione atteso il suo chiaro tenore letterale.”
Ci si chiede in questa sede quali debbano essere gli adempimenti da eseguire, da parte degli assegnisti al fine di ottenere il rimborso delle imposte eventualmente trattenute dagli enti universitari prima dei predetti chiarimenti espressi con la richiamata risoluzione 120/E del 2010.
Occorre distinguere due ipotesi, ovvero quella in cui l’assegnista è titolare di altri redditi soggetti a tassazione, ovvero quella in cui è titolare del solo assegno di ricerca così stabilito esente per norma.
Nel primo caso, il titolare dell’assegno può presentare una dichiarazione integrativa Unico PF 2012 a suo favore per i redditi del 2011 e chiedere il rimborso in dichiarazione nell’apposita sezione del quadro RX. In maniera analoga può compilare l’Unico PF 2013 per i redditi percepiti nel 2012. Per i redditi del 2010 e 2009 sarà necessario fare un’apposita istanza cui si dirà nel seguito.
Nella seconda ipotesi, il soggetto titolare del solo reddito esente non presenta dichiarazione, in quanto correttamente gli assegni di ricerca e le borse post laurea non vanno dichiarati. Pertanto dovrà presentare un’apposita istanza di rimborso all’ufficio di competenza secondo il proprio domicilio fiscale, contente oltre i motivi per cui si ritiene di avere diritto al rimborso, la seguente documentazione:
– Atto di conferimento dell’assegno di ricerca da parte della struttura universitaria
– Copia del contratto
– Copia dei Cud rilasciati e/o ogni altro documento attestante le ritenute effettuate a titolo di IRPEF e Addizionali
– I versamenti eventualmente effettuati dal contribuente
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 DPR 602/73 l’istanza può essere presentata dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Pertanto ad oggi, risultano ancora rimborsabili le ritenute a titolo di Irpef e addizionali operate dalle Università fino a marzo 2009.
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