Con la recente CM 48/2012 l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulle norme in materia di bollo su c/c e prodotti finanziari entrate in vigore lo scorso 01/01/2012; come noto, infatti, in seguito al DL 201/2011, l’imposta di bollo:
- sugli estratti di conto corrente bancari o postali inviati ai clienti;
- sui rendiconti di libretti di risparmio anche postali;
è dovuta, con periodicità annuale nella misura seguente:
- €. 34,20 se il cliente è una persona fisica;
- €. 100,00 se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica.
Pertanto, atteso che l’imposta trova applicazione limitatamente agli estratti conti inviati da banche e Poste Italiane alla clientela, la stessa non trova applicazione per estratti conto e rendiconti inviati a soggetti diversi dai propri clienti nonché per i conti aperti su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Sono esenti dalla citata imposta anche i cd “conti di base”. Si tratta, in particolare, dei c/c rivolti a fasce socialmente svantaggiate di clientela (ISEE in corso di validità < €.7.500) offerti dall’intermediario senza spese.
Per approfondire ti segnaliamo:
- La Fattura elettronica (eBook)
- L'applicazione dell'imposta di bollo (eBook 2021)
- L'imposta di bollo - casi pratici (eBook 2021)
- Codice dei tributi locali (eBook 2020)
e il Dossier gratuito in continuo aggiornamento per seguire i chiarimenti della Prassi.
1) Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Inoltre, con il suddetto documento di prassi, l’Agenzia, rammenta che:
- l’estratto conto si considera, in ogni caso, inviato almeno una volta nel corso dell’anno;
- se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato (per il calcolo si fa riferimento ai giorni dell’anno civile); in tal caso la misura minima del dovuto è pari ad 1 euro;
- in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l’imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto;
- per i libretti di risparmio postale emessi prima del 2004 e risultati “dormienti” l’imposta di bollo viene applicata in via presuntiva nella misura e secondo le modalità previste per i soggetti persone fisiche (annualmente nella misura di €.34,20 se la giacenza media è > €. 5.000);
- sono esenti dall’imposta di bollo i clienti persone fisiche il cui valore medio di giacenza risulti non sia superiore a €.5.000. Al fine di verificare il superamento di tale soglia, devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti detenuti dal cliente rispettivamente con la medesima banca, Poste Italiane o con Cassa Depositi e Prestiti.
2) Comunicazioni periodiche
Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, nel rammentare che l’imposta è dovuta nella misura:
- dell’1 per mille annuo, per il 2012;
- dell’1,5 per mille annuo, a partire dal 2013;
l’agenzia precisa che il limite massimo di €. 1.200 viene meno in quanto previsto limitatamente al 2012; mentre il limite minimo di €. 34,20 si applica anche dal 2013 e va ragguagliato al periodo di durata del rapporto.
L’ambito di applicazione della suddetta imposta si definisce in relazione alla nozione di “prodotti finanziari” individuata dall’art. 1 del TUF (DLgs. 58/98); sono, quindi , soggette all’imposta di bollo in esame le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, a strumenti finanziari derivati ecc.
Sono, invece, escluse dal prelievo le comunicazioni relative a:
- fondi pensione (aperti o negoziali);
- fondi sanitari (ovvero associazioni, enti e società con esclusiva finalità di assistenza sanitaria)
3) Ulteriore ambito di applicazione
L’imposta trova, inoltre, applicazione:
- per i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati e buoni fruttiferi postali di valore superiore a €. 5.000 (sono esenti, invece, i buoni fruttiferi di valore < €. 5.000);
- per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso: in tal caso si fa riferimento al valore di acquisto.
In assenza di rendicontazioni (ed ogni caso, per i buoni fruttiferi postali), l’imposta deve essere determinata sulla base del valore dei prodotti finanziari rilevata al 31/12 di ciascun anno. Pertanto, per i buoni postali che scadono, ad esempio, nel corso del 2012, non deve essere applicata alcuna imposta, mentre per i buoni scaduti al 31/12/2012 ed acquistati nel corso dello stesso 2012 l’imposta è dovuta in misura piena.
4) Per saperne di più
Scarica la Circolare del Giorno n. 20 del 28.01.2013 "Imposta di bollo su c/c e prodotti finanziari"