L’articolo 2, comma 1 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto, tra gli ammortizzatori sociali, l’Assicurazione sociale per l’impiego ASPI. Funzione dell’ASpI, che decorrerà dal 1° gennaio 2013, è fornire un’indennità mensile di disoccupazione a coloro che hanno perduto involontariamente il proprio lavoro.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
- si trovino in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgvo n. 181/2000 modificato dal Decreto legislativo n. 297/02
- possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per i periodi di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi figurativi in misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni; tali contributi sono considerati ai fini pensionistici, ma non sono utili per il conseguimento del diritto nel caso in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, che deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, entro 2 mesi dalla data di diritto al trattamento, pena la decadenza dal diritto di fruizione.
L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno dedotti i periodi fruiti nel periodo stesso; la fruizione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o riduzione consensuale del rapporto, fatta eccezione per i casi in cui sia intervenuta a seguito della procedura prevista dall’articolo 7 della L. 604/66 .
In caso di nuova occupazione del soggetto beneficiario dell’indennità, la fruizione è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi l’indennità riprende, a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Durante la sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento dell’ASpI.
In caso il soggetto assicurato trovi una nuova occupazione, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie ; terminata la sospensione il diritto riprende a decorrere dal momento in cui era stato sospeso.
a cura di P. Chistoni
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