I fabbricati rurali ad oggi ancora iscritti nel Catasto terreni devono essere iscritti a Catasto edilizio urbano (C.E.U.) entro venerdì' 30 novembre 2012. Per l’accatastamento al Catasto urbano ci si deve avvalere del tradizionale sistema Docfa. Ciò consentirà l’attribuzione di una rendita catastale che permetterà di pagare l’IMU in unica soluzione entro il 17.12.2012, applicando le aliquote effettive che sono state nel frattempo deliberate dai Comuni.
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1) L’adempimento
A prevedere l’adempimento in esame è stato il Decreto salva – Italia (D.L. n. 201/2011). L’art. 13, comma 14-ter, di tale decreto ha previsto, infatti, l’obbligo di iscrizione in Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali ancora regolarmente iscritti nel Catasto Terreni per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva.
La dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano deve avvenire entro venerdì 30 novembre 2012, con le modalità previste dal Decreto MEF n. 701/1994 e, quindi, mediante la procedura DOCFA, che è stata a tal fine aggiornata. DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) è un prodotto informatico di ausilio ai tecnici professionisti quali geometri, architetti, ingegneri, ecc., per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana", con cui si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione, denunce di unità afferenti ad enti urbani.
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2) Fabbricati esclusi dall’obbligo
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al C.E.U. gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione, cioè (ai sensi dell’art. 3, comma 3, Decreto MEF 28 del 02.01.1998):
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.