Attesa e auspicata, alla fine la proroga per l’invio del modello 770 è stata concessa con il D.p.c.m. del 26 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012). Il differimento del termine è una risposta alle difficoltà espresse dalle categorie professionali, quest’anno particolarmente appesantite dal susseguirsi delle modifiche in ambito tributario e dai ritardi nella predisposizione dei software di compilazione. Essendo tuttavia sopraggiunta in prossimità del traguardo finale del 31 luglio, si auspica che in futuro il legislatore disponga con anticipo tali decisioni, in modo che esse possano avere un impatto operativo più significativo.
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1) La proroga del 770/2012
Con il comunicato stampa del 26 luglio, il l Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 20 settembre 2012 dell’invio telematico de Mod. 770/2012. Il differimento del termine è stato stabilito con D.p.c.m. firmato il 26 luglio dal Presidente del Consiglio Mario Monti, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze Vittorio Grilli.
Il provvedimento è stato attuato “in considerazione delle difficoltà organizzative manifestate dalle categorie professionali, in particolare dagli intermediari incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta”, e la data del 20 settembre è stata scelta per evitare la sovrapposizione con quella del 1° ottobre legata ad Unico 2012.
Ricordiamo che il 25 luglio, con un’interrogazione parlamentare, era stata chiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze la proroga del termine evidenziando che il rinvio non avrebbe causato una riduzione del gettito per l’erario, e sarebbe stato un segnale di attenzione del Governo nei confronti dei contribuenti.
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2) Invio telematico da parte del sostituto o dell'intermediario
Il modello 770/2012 dovrà essere pertanto presentato entro il 20 settembre 2012, esclusivamente in via telematica direttamente da parte del sostituto oppure tramite intermediario abilitato.
- Se l’invio avviene direttamente da parte del sostituto, quest’ultimo dovrà utilizzare:
- il servizio Internet se la dichiarazione è relativa ad un numero di soggetti non superiore a 20, e lo stesso non è ancora abilitato ad Entratel;
- il servizio Entratel se la dichiarazione si riferisce ad un numero di soggetti superiore a 20, fermo restando che gli intermediari Entratel devono sempre utilizzare tale canale, indipendentemente dal numero di comunicazioni da inviare.
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi Internet-Entratel, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione della dichiarazione” contenuto nel frontespizio.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile per tali soggetti il software gratuito per la compilazione della dichiarazione al sito www.agenziaentrate.gov.it , nella sezione “software”.
- Se l’invio, invece, avviene tramite intermediario abilitato, vige l’obbligo di utilizzare Entratel, a prescindere dal numero di comunicazioni da inviare (come precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo 2001).
3) La ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate
La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuta ricezione dei dati, rilasciata per via telematica.
Si considerano tempestive anche le dichiarazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (circolare Ministero delle Finanze – dipartimento delle Entrate – n. 195/E del 24.09.1999).