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REGIME PREMIALE PER LA TRASPARENZA E STUDI DI SETTORE

Regime premiale per la trasparenza e Studi di Settore

Adempimenti ridotti e semplificati per chi si consegna al fisco. L’ art. 10 del “decreto Monti”, infatti, introduce un regime premiale, opzionale, per quei contribuenti che adottino comportamenti trasparenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sono previsti benefici in caso di accertamenti fiscali anche per i contribuenti in linea con Gerico.

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Al fine di promuovere comportamenti trasparenti nei confronti del Fisco e l'emersione di base imponibile, a decorrere dall’ 1/01/2013, è istituito un nuovo regime premiale che riconosce benefici e semplificazioni amministrative ai contribuenti che mettono a disposizione dell’ amministrazione finanziaria informazioni utili ai fini dei controlli e delle verifiche.

Soggetti interessati
I soggetti che possono accedere al regime premiale sono i seguenti:

  •  esercenti arti e professioni
  • società di persone (Snc, Sas)
  • società semplici e ditte individuali
  • imprese in forma associativa (ex art. 5 del TUIR)

Sono esclusi tutti i soggetti IRES di cui all’art. 73 del TUIR

Condizioni di accesso
Le condizioni necessarie per accedere a tale regime sono sostanzialmente tre, quali:

  •  l’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
  • l’accensione di un c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
  •  il rispetto del nuovo limite per l’utilizzo del contante,ovvero non operare transazioni in contante per importo pari o superiori a €.1000 (art. 49, DLgs 231/07 mod. DL 201/2011)

 Al riguardo, è opportuno specificare che l’accesso al regime in esame è subordinato all’esercizio di apposita opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione. Pertanto, i soggetti che intendono applicare il regime già a decorrere dal 2013 dovranno esercitare l’opzione nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2012)

 Benefici del regime
I vantaggi del regime premiale consistono in una serie di benefici diretti:

  • alla semplificazione degli adempimenti amministrative
  • all’ assistenza diretta da parte dell’amministrazione finanziaria per l'esecuzione dei singoli adempimenti (Iva e sostituto d’imposta)
  • ad un più celere rimborso o compensazione dei crediti Iva
  • alla riduzione dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Il contenuto di dette semplificazioni a carattere amministrativo dovrà essere individuato da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con particolare riguardo agli obblighi concernenti i sostituti d’imposta e IVA.
 Tale provvedimento dovrà prevedere, fissando anche le specifiche decorrenze:

  • la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
  • la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
  •  la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

 Il contribuente, pertanto, sarà soggetto ad una sorta di “tutoraggio” da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà:
- ai fini Iva, alla predisposizione delle liquidazioni periodiche nonché dei modelli F24 per il versamento dell’imposta, e della relativa dichiarazione annuale. 
-  in materia di sostituto d’imposta, alla predisposizione del 770 semplificato nonché i modelli F24 per il versamento delle ritenute, i Cud, ecc.

 Rimborso/compensazione crediti iva
Riguardo al credito Iva, la disposizione in esame stralcia di fatto le limitazioni previste in materia di compensazione dei crediti Iva in quanto dispone:

  •  l’ anticipazione del termine di compensazione del credito IVA
  •  l’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a €.15.000
  •  l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

 Soggetti in semplificata - ulteriori benefici
Oltre a quanto indicato, ulteriori benefici sono riconosciuti ai soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata.
A detti soggetti è riconosciuta la possibilità di:

  • determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (e non in base alla competenza normalmente applicabile)
  • farsi predisporre in forma automatica da parte delle Entrate le dichiarazioni IRPEF/ IRAP
  •  essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili
  •  essere esonerati dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dall'acconto ai fini IVA.

 Regime sanzionatorio
Il mancato rispetto dell’invio telematico dei dati relativi alle operazioni attive/passive; l’utilizzo del c/c dedicato anche per movimentazioni diverse rispetto a quelle dell’attività esercitata nonché la violazione degli obblighi sulla limitazione all’ utilizzo dei contanti comportano per i contribuenti interessati:
- la perdita del diritto di avvalersi dei benefici previsti 
-  l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.1.500 a €.4.000.

Mentre, i soggetti che adempiono agli obblighi relativi all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura (comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni:
- non decadono dai benefici
-  bensì restano soggetti all'applicazione della sanzione (da 1.500 a 4.000 euro) per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, Dlgs 472/97)

 Decorrenza
Il regime agevolato potrà essere utilizzato solo a partire dall’1/1/2013. I relativi provvedimenti attuativi devono essere emanati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL 201/2011 (ovvero a partire dal 6/12/2011).
 

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1) Studi di settore

Nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano (anche per effetto di adeguamento) ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:

  • sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art 39, DPR 600/73 e all’ art. 54,DPR 633/72)
  •  sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento. In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo del quarto anno). Tale riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati previsti penali dal DLgs 74/2000
  • redditometro: l’accertamento sintetico del reddito è utilizzabile solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (e non 1/5, ovvero 20%) quello dichiarato. In pratica si assiste ad un innalzamento della franchigia prevista dal 20 al 33%.

Tali disposizioni si applicano a condizione che il contribuente (art. 10 c.10, DL 201/2011):
- abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
-  sulla base di dati indicati, risulti coerente con gli indicatori previsti dal decreto di approvazione dello studio applicabile.
In pratica, i contribuenti congrui e coerenti potranno essere assoggettati solo ad accertamenti di tipo analitico documentale o induttivo puro qualora dovesse verificarsi una delle condizioni previste dall’ art. 39 c.2 del DPR 600/73.

Controlli
Sono previsti controlli più rigidi per i contribuenti soggetti agli studi di settore che risultano:

  • non congrui: l'Agenzia delle entrate e la GdF predispongono piani di controllo articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria ( art. 7 co. 6, DPR 605/73)
  • non congrui e non coerenti: saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, co. 1, n. 6-bis e 7, e art. 51, co. 2, del DPR 633/72).

Premio di congruità
Il premio di congruità (art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98) continua a trovare applicazione solo per le attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011 mentre risulta abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2012.
 

Risultano, pertanto, abrogate le disposizioni che stabilivano:

  • in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire
  •  l’esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici

a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate fosse stato

  • fino ad un massimo di 50.000 euro
  •  pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti.

 Decorrenza
Le nuove disposizioni saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. In pratica la norma troverà applicazione già in Unico 2012.
Mentre, per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d’imposta 2010), continuano ad applicarsi le precedenti “franchigie” da accertamento (art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

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