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INTERPELLO SICUREZZA : QUANDO BOSCHI E CAMPI SONO “LUOGHI DI LAVORO”

Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

Nell’Interpello n. 2/2025 il Ministero chiarisce l’applicazione delle regole su requisiti e idoneità dei luoghi durante le attività antincendio boschivo.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle attività svolte in ambiente agro-forestale, la qualificazione di un’area come “luogo di lavoro” incide direttamente sugli obblighi del datore di lavoro e sugli standard strutturali e organizzativi da assicurare. Il tema è particolarmente rilevante per le campagne antincendio boschivo (AIB), dove i lavoratori operano spesso in boschi, terreni aperti e postazioni temporanee. 

Con l’Interpello n. 2/2025 (seduta del 20 novembre 2025) la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta sul perimetro applicativo del Titolo II  del Testo Unico relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, chiarendo la portata dell’esclusione prevista per campi, boschi e terreni appartenenti a un’azienda agricola o forestale, nell’ambito della definizione di “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro” .

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1) Sicurezza per attività antincendio: il quesito

L’istanza trae origine da un quesito posto  in relazione alle attività  antincendio boschivo (AIB)   svolte in Sicilia, con riferimento alle vedette e alle postazioni impiegate per l’avvistamento e la gestione operativa degli incendi boschivi. 

Il dubbio operativo è se tali aree, in quanto collocate in boschi e terreni riconducibili all’organizzazione di tipo agricolo-forestale, debbano essere considerate “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione delle prescrizioni sui requisiti di salute e sicurezza dei luoghi (e, di riflesso, degli standard tecnici previsti per gli ambienti di lavoro). 

Il punto critico, per datori di lavoro e consulenti, è capire quando si ricade nell’ambito delle disposizioni sui requisiti del luogo, e quando invece opera l’esclusione per i terreni agricoli/forestali: una distinzione che impatta su valutazione dei rischi, misure logistiche, manutenzione e organizzazione delle postazioni, oltre che sugli eventuali interventi strutturali.

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2) Attività agricole forestali: definizione di luogo di lavoro ai fini della sicurezza

La Commissione sicurezza del Ministero delimita l’interpretazione facendo leva  sul principio giurisprudenziale espresso dalla Cassazione penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459. Il criterio guida è il seguente: 

  • nelle aziende agricole non sono considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività tipiche agricole/forestali; 
  • sono invece “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede aziendale e quelle destinate ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse svolte normalmente in luoghi chiusi.

Ne discende che, in linea generale, boschi e terreni aperti (come quelli in cui si svolgono le attività operative AIB) rientrano nell’esclusione quando sono esterni all’area edificata e funzionali allo svolgimento delle attività proprie dell’impresa agricola/forestale. Diversamente, quando la prestazione si svolge in aree pertinenziali (ad esempio zone operative prossime a sedi, depositi, magazzini o basi logistiche) oppure in spazi stabilmente organizzati per attività “connesse” o non strettamente agricole, l’area può assumere rilevanza come “luogo di lavoro” ai fini delle regole sui requisiti e sulla gestione del sito.

Sul piano pratico, per datori di lavoro e consulenti, l’indicazione operativa è impostare la verifica partendo da una domanda semplice: la postazione è collocata in un terreno esterno all’area edificata o è, di fatto, una pertinenza organizzata della sede?

  1. Nel primo caso, la cornice dell’interpello orienta a trattare il sito come rientrante nell’esclusione; 
  2. nel secondo caso, diventa coerente valutare l’applicazione delle regole sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla documentazione e alle misure organizzative, alla gestione della viabilità interna/esterna e alle condizioni di sicurezza del punto di appoggio logistico.

 In ogni scenario, resta centrale la corretta valutazione dei rischi e l’adozione di misure proporzionate alla natura dell’attività: l’interpello, infatti, non “riduce” gli obblighi generali di tutela, ma chiarisce quando la disciplina specifica sui requisiti dei luoghi trova applicazione in un contesto, come l’AIB, in cui il confine tra ambiente naturale e assetto aziendale può essere sfumato.

Fonte immagine: Foto di Joe da Pixabay
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