HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

/

BENI IN USO A SOCI O FAMILIARI: I CHIARIMENTI DEL 15.6.2012

Beni in uso a soci o familiari: i chiarimenti del 15.6.2012

Con la recente C.M. 24/2012 del 15 Giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indeducibilità non si applica ai beni concessi in godimento per i quali il TUIR prevede già una deducibilità ridotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i beni concessi in godimento (a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato) c’è tempo fino al 30/11/2012 (2° acconto) per ricalcolare l’acconto senza l’applicazione di sanzioni. Esclusi dalla nuova tassazione i beni concessi in benefit a dipendenti, lavoratori autonomi ed ai soci di società semplici nonché quelli utilizzati da enti non commerciali per l’attività istituzionale.
Sono queste alcune delle principali indicazioni previste dalla C.M. 24/2012 che fornisce chiarimenti riguardo la disciplina della concessione in godimento dei beni a soci o familiari.
L’Agenzia, infatti, senza entrare nel merito dell’ adempimento procedurale (comunicazione all’anagrafe tributaria) ha precisato che :

  • gli acconti 2012 (rideterminati come se la norma fosse in vigore già dallo scorso anno) possono essere versati in sede di 2° acconto (entro il 30/11), maggiorando l’importo che si sarebbe dovuto versare entro il 09/07 con gli interessi al 4% ma senza l’ applicazione di sanzioni.
  • non si genera alcun reddito diverso in caso di beni concessi in godimento a dipendenti della società (o impresa individuale) e lavoratori autonomi (tra cui, si ritiene anche gli amministratori delle società) in quanto, in tali ipotesi, l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR.
  •  possono essere considerati utilizzatori dei beni anche i familiari dei soci che non siano residenti in Italia, qualora utilizzino un bene di una società residente.
  • al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene, è espressamente richiesto che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali risultino da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene. In assenza di data certa si presumerà la gratuità del godimento.
  • per l’impresa saranno indeducibili sia i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento che le altre spese relative gli stessi beni (ad es. spese manutenzione ordinaria e straordinaria, ammortamenti, canoni e spese di gestione).

L’indeducibilità trova una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità (es. autoveicoli). In pratica l’ importo indeducibile si determina applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal rapporto tra l’eccedenza del valore normale sul corrispettivo ed il medesimo valore normale. Il costo indeducibile così calcolato dovrà essere rapportato al periodo di godimento. Al riguardo, l’agenzia precisa, inoltre, che:

  • le limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni in godimento comportano che gli stessi devono considerarsi relativi all’impresa nella corrispondente limitata misura.
  • le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini fiscali allo stesso modo.


Ai fini della decorrenza si rammenta, infine, che la disposizione in esame si applicano ai soggetti con esercizio solare a decorrere dal 2012; mentre ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il 18/09/2011). Ciò significa, ad esempio che per un soggetto con esercizio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012, le nuove norme trovano applicazione dal 1° luglio 2012.

Ti potrebbero interessare:

1) Per ulteriori dettagli ed esempi puoi scaricare la nostra Circolare del Giorno:

Beni in godimento a soci o familiari: i chiarimenti delle Entrate

Ti potrebbero  interessare:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 20/07/2023 Trattamento di fine mandato: le condizioni per la deducibilità

Si consolida l' orientamento della Cassazione: per il diritto alla deducibilità del TFM l’atto di data certa deve essere anteriore al mandato Ordinanza 19445 2023

Trattamento di fine mandato:  le condizioni per la deducibilità

Si consolida l' orientamento della Cassazione: per il diritto alla deducibilità del TFM l’atto di data certa deve essere anteriore al mandato Ordinanza 19445 2023

Contributi Cassa Forense: dal 5 giugno valida la nuova causale "E107"

Con Risoluzione le entrate istituiscono una nuova causale per il versamento dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale Previdenza degli avvocati

Compenso riversabile dell'amministratore: trattamento fiscale

Chiarimenti delle entrate sui compensi riversabili dell'amministratore nel caso di società UE e società italiana appartenenti a gruppo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.