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CEDOLARE SECCA: I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Cedolare secca: i principali chiarimenti delle Entrate

Con la CM 20/2012 l’Agenzia precisa che ai fini dell’opzione per la cedolare secca 2011, la raccomandata va inviata al conduttore entro il 1°Ottobre 2012

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Con la recente circolare 20/E del 04/06/2012, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito risposta ad alcuni quesiti relativi l’applicazione della cd “cedolare secca” ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

In particolare viene precisato che 

1. la comunicazione preventiva all’inquilino non è necessaria per i contratti :

  •  di durata inferiore a 30 giorni nell’anno
  •  nei quali è presente una clausola di rinuncia all’aggiornamento Istat del canone di locazione; 

2. l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal comproprietario non risultante nel contratto di locazione nonché dal coniuge non proprietario relativamente all’immobile confluito nel fondo patrimoniale;

3. nel periodo transitorio (2011), per i soggetti che esercitano l’opzione direttamente nella relativa dichiarazione dei redditi, la comunicazione all’inquilino è considerata tempestiva se inviata al conduttore entro il 01/10/2012. Tale termine vale anche in caso di presentazione del modello 730/2012.

4.  l’omesso o carente versamento dell’acconto 2011 potrà essere sanato mediante il ravvedimento operoso;

5.è possibile revocare l’opzione anche in carta libera debitamente sottoscritta contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti.

 6. se è stato effettuato il versamento dell’acconto IRPEF 2011 tenendo conto del reddito derivante dalla locazione, è possibile presentare istanza di correzione del codice tributo chiedendo di variare parte dell’importo versato a titolo di acconto IRPEF in acconto per la cedolare secca. Il maggior versamento dell'acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca in UNICO 2012 (comportamento analogo, va adottato anche per il modello 730/2012).  Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di carente versamento degli acconti.

 7. per il 2012, I contribuenti che scelgono di assoggettare a cedolare secca il reddito derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo non sono tenuti al versamento dell’ acconto per tale annualità.

 8. In caso di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa dell’immobile locato,  l’opzione esercitata dal de cuius, donante o cedente:

  • ai fini IRPEF: cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso 
  •  ai fini dell’ imposta di registro e bollo: continua ad avere effetto fino al termine dell'annualità contrattuale
  • i nuovi titolari (erede, donatario o acquirente) potranno optare per la cedolare mediante presentazione del mod. 69 entro 30 giorni decorrenti dalla data del subentro.

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1) Per ulteriori dettagli scarica la circolare del giorno sul tema:

Cedolare secca: le risposte dell'Agenzia delle Entrate con la CM 20 2012
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