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REGIME PREMIALE PER LA TRASPARENZA FISCALE: L’OPZIONE CON UNICO 2012

Regime premiale per la trasparenza fiscale: l’opzione con Unico 2012

Le condizioni e i benefici per le imprese che sceglieranno di aderire al regime premiale per la trasparenza fiscale previsto dall’art. 10 del Decreto Salvaitalia

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Tra le misure di lotta all’evasione contenute nel Decreto Legge 201/2011 cosiddetto “Salvaitalia” spiccano, all’art. 10, commi 1-8, alcune agevolazioni e semplificazioni importanti per le imprese che dal 1 gennaio 2013 dimostrano con  trasparenza  la veridicità dei loro conti, anticipando i controlli dell’amministrazione finanziaria, grazie anche all’utilizzo della fatturazione elettronica. Vediamo di seguito i soggetti interessati e quali condizioni e benefici sono previsti dal regime premiale.

1) Soggetti interessati, condizioni e agevolazioni per favorire la trasparenza

Il regime interessa lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone (ex. art. 5 del TUIR). Per i contribuenti in contabilità semplificata e soggetti agli studi di settore si aggiungono ulteriori misure di dettaglio. (v. dossier studi di settore).
Il regime è opzionale ossia va scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima dichiarazione dei redditi - UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.
Le condizioni richieste sono:
l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolta

Le agevolazioni previste:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi: ad es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscale
• predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti , a titolo esemplificativo: liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute,
• anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA
• abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro
• possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro dalla dichiarazione dei redditi interessata
• esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, basati cioè su presunzioni semplici (gravi precise e concordanti)

A questi si aggiungono solo per le contabilità semplificate:
• determinazione del reddito con principio di cassa
• predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia
• esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA

E’ prevista la decadenza dal regime in caso di
• mancato o ritardato invio dei dati richiesti (oltre 90 giorni)
• mancato rispetto del limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.

Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato.

Si attendono specifici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per chiarire meglio le modalità di attuazione, degli invii e la definizione completa delle semplificazioni previste.

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