HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

PERDITE SU CREDITI INDEDUCIBILI AI FINI IRAP - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 11217-2011

Perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP - Corte di Cassazione sentenza n. 11217-2011

Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelle che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti mentre non possono considerarsi tali i minori introiti derivanti da un semplice accordo. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215 del 20 Maggio 2011

Ascolta la versione audio dell'articolo

La vicenda inizia con l’avviso di accertamento per Irpeg ed Irap relativamente all’anno 1999 nei confronti di una S.p.a. Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che rigettava.
A questo punto la società e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso alla Commissione Tributaria regionale che accoglieva parzialmente gli appelli riconoscendo la legittimità della ripresa a tassazione delle spese di ricerca e sviluppo e del canone leasing ma anche l’illegittimità della ripresa a tassazione ai fini Irap ravvisandosi non una perdita su crediti ma solo minore introito a seguito di accordo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della S.p.a. che a sua volta propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione riunisce i due ricorsi secondo il dettato dell’art. 335 c.p.c. e li rigetta entrambi., affermando che i crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelli che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti. Non possono invece considerarsi tali i minori introiti derivanti da un accordo, considerati, dunque, oneri deducibili ai fini IRAP.

1) Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11217 del 20 Maggio 2011

PER IL COMMENTO ED IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA SCARICA IL DOCUMENTO AL SEGUENTE LINK:
Perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP - Sent. Cass. 11217/2011

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.