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RIMBORSO IVA PAGATA NELLA UE: RIMBORSO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019

Rimborso Iva pagata nella UE: rimborso entro il 30 settembre 2019

L’IVA pagata in un Paese comunitario nel 2018 può essere chiesta a rimborso entro il 30 settembre

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Per evitare che un soggetto passivo italiano sia gravato dell’IVA fatturatagli in un altro Stato UE, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrisposta nel Paese diverso da quellodi residenza.
Infatti, dal 1° gennaio 2010, in base all’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72, i soggetti passivi d’imposta italiani che chiedono il rimborso dell’IVA pagata in un altro Paese comunitario devono inviare la richiesta con l'istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate in modo telematico entro il 30 di settembre dell'anno successivo. A tal proposito, è stato messo a disposizione un portale elettronico a cui si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto per l'IVA pagata nella UE nel corso del 2018, il contribuente italiano può presentare l'istanza di rimborso entro il 30 settembre 2019.

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1) Le informazioni da inserire nella richiesta di rimborso

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese in cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nella tabella “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ogni istanza di rimborso deve contenere i seguenti dati:

  • la partita IVA dell’intestatario della richiesta, il cognome, il nome e la denominazione con l’indirizzo esatto, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente;
  • il codice fiscale o l’identificativo IVA del rappresentante con il suo indirizzo e numero telefonico;
  • il periodo di riferimento coperto dalla richiesta (data inizio e data fine della richiesta);
  •  il paese del rimborso, l’importo in Euro ed in valuta dello stesso;
  • il numero dei documenti di importazione o delle fatture dei quali si chiede il rimborso ed il numero degli allegati alla richiesta;
  • i dati del conto bancario con l’indicazione del titolare, i codici IBAN e BIC e la valuta del conto;
  • il codice dell’attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti.

2) I dati della fattura nell'istanza di rimborso

Oltre a tali dati, ogni istanza contiene inoltre un elenco dettagliato delle fatture per le quali si chiede il rimborso e le seguenti indicazioni:

  • Tipo della fattura, con data e numero di riferimento
  • Dati del fornitore (paese, identificativo IVA, paese di rilascio, denominazione)
  • Data e numero del documento d’importazione
  • Imponibile e IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso
  • Percentuale di detrazione e importo deducibile dell’IVA espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso
  • La natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici che vanno dal numero 1 al numero 10 con i sub-codici o sub-sub-sub codici richiesti dai singoli Stati di rimborso.

3) L'autocertificazione del richiedente il rimborso

Inoltre, il richiedente dovrà rilasciare un’autocertificazione con la quale comunica:
  • che i beni e servizi elencati all’interno della richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
  • di aver effettuato unicamente: prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto; cessioni di beni e prestazioni si servizi per cui il debitore dell’IVA è il committente o il cessionario;
  • di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/72;
  •  di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi;
  • di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

4) Presentazione dell’istanza di rimborso

Le istanze di rimborso devono essere presentate entro il 30 di settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. Secondo quanto indicato nella Direttiva 2008/9:
  • l’istanza è presentata per un periodo non inferiore al trimestre solare purché di importo non inferiore a 400 Euro;
  • se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a detto limite, l’istanza è presentata con cadenza annuale, sempreché di importo non inferiore a 50 Euro.

Attenzione: Si tenga presente che alle istanze da presentare dal 1° gennaio 2010, non devono più esere allegate, in originale, le fatture di acquisto dei beni e servizi emesse nello Stato che deve eseguire il rimborso.

In alcuni Paesi però, e in presenza di determinate soglie, gli stessi possono richiedere la presentazione, per via elettronica, di una copia della fattura o del documento di importazione. L’istanza si considera presentata il giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati richiesti. L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

Salvo cause di forza maggiore, tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

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