Il quadro RE comprende i redditi conseguti dai lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni in maniera stabile, abituale e organizzata. Pertanto i professioni e gli artisti che nel 2015 hanno esercitato un’arte o una professione con le caratteristiche di cui sopra, devono dichiarare il reddito conseguito da tale attività nel quadro RE del Mod. Unico 2016. La presentazione della dichiarazione è obbligatoria anche se il reddito realizzato è nullo.
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1) La definizione di lavoratore autonomo
Il lavoratore autonomo è la persona che si occupa di un’attività classificabile come arte o professione, così come definita nell'art 53 comma 1 del T.U.I.R. La norma specifica che è indispensabile che l'attività sia svolta:
- in modo autonomo: cioè senza vincoli di subordinazione verso il committente
- in modo abituale, cioè in maniera stabile, sistematica ed organizzata.
- con professionalità: cioè con un insieme di atti coordinati e finalizzati allo stesso scopo.
- senza natura imprenditoriale: cioè con prevalenza del lavoro rispetto al capitale
Non è invece necessario che tale attività sia esclusiva, ciò significa che il lavoratore può esercitare anche altre attività oltre a quella di lavoro autonomo.
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2) Lavoratori autonomi esclusi dalla compilazione del quadro RE del Mod. Unico
Occorre prestare attenzione al fatto che non tutti i lavoratori autonomi devono redigere il quadro RE, infatti :
- se l’attività è svolta saltuariamente→ il reddito conseguito va indicato nel quadro RL dell'UNICO 2016
- se il professionista adotta il regime forfetario (come disciplinato dall'art. 1 comma 54-89 della L.190/2014: c.d legge di stabilità 2015) o il regime cd. dei minimi (come disciplinato dall'art.27 comma 1-2 d.l 98/2011) → il reddito conseguito va indicato nel quadro LM dell'UNICO 2016.
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3) Il reddito del lavoratore autonomo
Il reddito che il lavoratore autonomo deve dichiarare nel quadro RE del Mod. Unico 2016 è dato dalla differenza tra i compensi che ha effettivamente percepito nel 2015 e le spese che ha effettivamente sostenuto nel 2015. Questa modalità di determinazione del reddito è detta “principio di cassa”, perché ciò che rileva ai fini del calcolo, è il momento della manifestazione finanziaria delle operazioni, coincidente con:
- il momento in cui il professionista incassa le fatture di vendita
- il momento in cui paga le fatture di acquisto e le altre spese.
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4) Eccezione al principio di cassa
Il principio di cassa determina tutto il reddito del professionista, ad eccezione delle seguenti operazioni che derogando la norma generale, vengono imputate per competenza:
• gli ammortamenti dei beni strumentali;
• i canoni di locazione finanziaria;
• gli accantonamenti per indennità di quiescenza e di previdenza.
L'imputazione per competenza di questi oneri comporta che questi oneri partecipano al reddito del professionista sulla base della competenza economica, indipendentemente dall'effettiva manifestazione finanziaria.
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5) I dati per la dichiarazione
I dati per il calcolo del reddito sono quelli che derivano dalle scritture contabili obbligatorie. Per i lavoratori autonomi esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, come quelli che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive o al regime dei minimi, i dati si ricavano direttamente dai documenti contabili, per i quali resta comunque l’obbligo di conservazione.