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COLLEGATO LAVORO – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULL’ORARIO DI LAVORO

Collegato Lavoro – modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro

il Collegato Lavoro apporterà “modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro” rimodulando le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori

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Il 24 novembre 2010 entrerà in vigore la legge n. 183 del 4 novembre 2010, meglio nota come “Collegato Lavoro”.
L’art. 7 di tale provvedimento apporterà “modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro” rimodulando le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori. La nuova disciplina cambierà radicalmente il sistema di calcolo delle sanzioni prevedendo l’applicazione per fasce di violazione, all’interno delle quali la sanzione più elevata scatterà al superamento anche solo di un parametro (numero dei lavoratori coinvolti o periodo di riferimento).

Ripercorriamo le norme previste dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro.

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1) Durata massima dell’orario di lavoro (Art.4) - Riposo giornaliero (Art.7)

Durata massima dell’orario di lavoro (Art.4)
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è stabilita, in linea di principio, dai contratti collettivi di lavoro.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Tale media va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi o in un periodo superiore di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva fino a 6 o 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nei contratti stessi.

Riposo giornaliero (Art.7)

Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

2) Riposi settimanali (Art.9)

Per il recupero delle energie psico-fisiche e per l’impiego nella vita familiare, sociale e religiosa il lavoratore ha diritto:
  • ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive;
  • di regola in coincidenza con la domenica;
  • da cumulare con le ore di riposo giornaliero; 
  • il periodo di riferimento di sette giorni può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

3) Ferie annuali (Art.10)

Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale non inferiore a quattro settimane, da godere, salvo diversa previsione contrattuale, per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, a richiesta del lavoratore, consecutivamente; per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione o nel diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

4) Le nuove sanzioni dal 24 novembre 2010

Violazione

Nuova sanzione applicabile dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 

Superamento della durata massima media settimanale della prestazione lavorativa (Art. 4)

(48/ore/settimana)

Mancato riposo settimanale

(Art. 9)

  1. Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 750,00.
  2. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (fissato per legge in 4 mesi, salvo diverso periodo stabilito dalla contrattazione collettiva, fino a 6 o 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti) la sanzione passa da € 400,00 a € 1.500,00 , ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento , la sanzione passa da € 1.000,00 a € 5.000,00 ( non è ammesso il pagamento in misura ridotta ).

Mancato riposo giornaliero

(Art. 7)

  1. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
  2. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione passa da € 300,00 a € 1.000,00.
  3. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione passa da € 900,00 a € 1.500,00 ( non è ammesso il pagamento in misura ridotta) .

Mancato godimento delle ferie

(Art. 10)

  1. Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
  2. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni , la sanzione passa da € 400,00 a € 1.500,00.
  3. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni , la sanzione passa da € 800,00 a € 4.500,00 (non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
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