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RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola

E’ possibile rideterminare il valore dei terreni edificabili o agricoli in caso di diminuzione del valore precedentemente stimato? L’agenzia risponde con la risoluzione 111 del 22 ottobre che è possibile, anzi aggiungiamo noi a volte puo’ essere opportuno. Ricordiamo che la scadenza è il 2 novembre 2010.

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La rideterminazione del valore dei terreni edificabili o agricoli in caso di diminuzione del valore si rende opportuna se si prevede di vendere a breve, anche per evitare pericolose contestazioni. Mancano ormai pochi giorni per effettuare la nuova perizia, pagare di nuovo l’imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza.

La domanda oggetto della risoluzione 111/E del 22 ottobre 2010 è se è possibile per un terreno già rivalutato procedere alla rideterminazione del valore, che al 1 gennaio 2010 risulta inferiore rispetto a quello periziato precedentemente, e chiedere il rimborso di quanto pagato in eccedenza.

1) E' possibile procedere alla rideterminazione del valore dei terreni diminuiti rispetto alla precedente valutazione


L’Agenzia risponde positivamente e chiarisce che se il contribuente ha proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso rideterminare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2010, nonché procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell’importo precedentemente versato. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell’imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione . Si tenga infatti presente che il 31 ottobre scade la terza rata della rivalutazione eseguita nel 2008.


L’Agenzia pertanto conferma l’indirizzo espresso in precedenti circolari e cioè sulla possibilità di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni anche quando il valore è diminuito, a condizione che si proceda a una nuova perizia e a un nuovo pagamento, con facoltà di chiedere il rimborso di quanto precedentemente pagato.

La necessità di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni nel caso di diminuzione del valore serve anche a mettere al riparo, in caso di vendita, da possibili contestazioni in ordine all’indicazione di un corrispettivo inferiore a quello del valore di perizia. Ricordiamo infatti che l’art. 7 comma 6 della L. 448/2001 stabilisce che il valore di perizia “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”.
Con una interpretazione abbastanza contestata, l’agenzia ha sostenuto che se si dichiara un valore inferiore a quello della perizia, la rideterminazione del valore dei beni non ha piu’ effetto e il costo di acquisto torna ad essere quello originario, prima della rivalutazione. Inoltre le impose di registro e catastali non possono mai essere applicate su un valore inferiore a quello della perizia ( circ. n. 15/2002, n. 6/2007)

Allegato

Rideterminazione valore terreni: risoluzione 111 del 22 ottobre 2010
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Commenti

osvaldo zandona' - 09/10/2012

quali sono le sanzioni in caso di avvenuto ritardo del pagamento della terza rata della rivalutazione del terreno in merito alla finanziaria del 2008 ?

Angelo Saitta - 27/10/2010

Qualora la precedente rivalutazione sia stata eseguita nel 2008, i contribuenti che hanno scelto la rateizzazione possono omettere il versamento della terza rata la cui scadenza è pure fissata al 2 novembre prossimo.

Angelo Saitta - 27/10/2010

La necessità della nuova perizia in diminuzione nasce dalla circostanza che per i terreni il valore asseverato costituisce valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi nonché dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale (articolo 7, ultimo comma della legge 448/2001).

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