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LA MATERNITA' - I CONGEDI PARENTALI E FAMILIARI

La maternita' - i congedi parentali e familiari

Il D.Lgs. 151/2001 ha modificato la disciplina sulla maternità, i congedi parentali e familiari.
Vediamo in sintesi le principali modifiche.

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Il D.Lgs. 151/2001 ha modificato radicalmente la disciplina sulla maternità, i congedi parentali e familiari.
Nello specifico i cambiamenti nella materia hanno toccato anche la terminologia tradizionale utilizzata:
  • i congedi di maternità e paternità prendono il posto dell’astensione obbligatoria;
  • i congedi parentali sostituiscono l’astensione facoltativa;
  • i risposi giornalieri del padre e della madre sostituiscono i permessi per allattamento
La legge tutela la maternità sotto tre aspetti:

- assicura alla lavoratrice madre (e in alcuni casi al lavoratore padre) il posto di lavoro ed il mantenimento dei propri diritti derivanti dal rapporto stesso;
- garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano, la sicurezza economica sia durante il periodo di maternità, sia per il periodo successivo al rapporto di lavoro attraverso la copertura contributiva ai fini pensionistici;
- protegge il bambino fino ad una certa età oppure se portatore di handicap grave.

La contrattazione collettiva può intervenire con un’integrazione retributiva delle garanzie economiche previste dalla legge e poste a carico dell’INPS.
Una tutela analoga a quella prevista per la maternità naturale è concessa alle situazioni di adozione ed affidamento del bambino.
E’ possibile sostituire i lavoratori assenti dal lavoro per astensione obbligatoria o facoltativa con l’assunzione di lavoratori con contratto a termine. Dette assunzioni possono avvenire anche con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo dell’inizio dell’astensione e la contrattazione collettiva può fissare periodi superiori.
Per tali lavoratori, assunti a termine per sostituzione di maternità, è previsto uno sgravio dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail nella misura del 50%, fino al compimento di un anno di età del bambino, limitatamente ai datori di lavoro che hanno in forza meno di venti dipendenti.

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1) CONGEDO PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA

Soggetti beneficiari (art. 13)

-   Madre;

-   Padre, limitatamente al periodo post partum, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di esclusivo affidamento del figlio al padre.

 
 

Durata

(artt. 11e12)

-   2 mesi precedenti la data presunta del parto;

-   3 mesi successivi la data effettiva del parto;

- Eventuali periodi autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro (gravidanza a rischio);

-  La madre, ha facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che la certificazione sanitaria attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Con decreto verrà definito l’elenco dei lavori ai quali non si applica tale disposizione;

-  In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Trattamento economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 4)

- 80% della retribuzione, per tutto il periodo di astensione obbligatoria;

-  Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia;

-  L’indennità è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia e, non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;

-   A tali periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero, di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria

Computabilità

per anzianità e altri istituti (art. 13, c. 3)

     I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati   nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a:

-   ferie;

-   tredicesima mensilità;

-   gratifica natalizia.

 

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissione (artt. 17 e 18)

-  I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

- Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-  Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo;

-  Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

 
 

Sostituzione di lavoratori in astensione

 (art. 10)
 

-   L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione può avvenire anche con anticipo, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi più lunghi previsti dalla contrattazione collettiva;

-  Nelle aziende con meno di 20 dipendenti l’assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore in astensione, da diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi carico ditta (limiti: fino ad un anno di età del bambino e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento);

-  Le lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla L. 546/87, in maternità, possono essere sostituite, con le medesime agevolazioni, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

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2) CONGEDO PER MATERNITA’ FACOLTATIVA

 

Soggetti beneficiari

(art. 3, c. 1)

 

-    Madre e padre, autonomamente, a prescindere dall’attività lavorativa dell’altro genitore;

- I periodi di astensione possono essere fruiti contemporaneamente dai genitori nei limiti temporali ammessi;

-   Il diritto di astensione facoltativa dal lavoro, limitatamente ad un periodo di tre mesi, viene esteso alle lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla legge 546/87, purché ne usufruiscano entro il primo anno di vita del bambino.  

 
 
 
Durata

(art. 3, c. 2)

       Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

-    il periodo di astensione complessivo per i genitore non può superare il limite di 10 mesi, elevabile a 11 nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno 3 mesi;

-   ciascun genitore non può assentarsi per un periodo, continuativo o frazionato, superiore a 6 mesi, elevabile a 7 per il padre e, elevabile a 10 mesi qualora ci sia un solo genitore;

-    i contratti collettivi dovranno definire modalità e criteri di preavviso che comunque non può essere inferiore a 15 giorni.

 
 
 
 
 
Trattamento

economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 4)

-    30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitore di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino;

-   30% della retribuzione, limitatamente al caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, per il rimanente periodo e, fino al concepimento dell’ottavo anno di età del bambino;

-   L’indennità è composta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia e non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;

-    Il congedo da diritto, su richiesta dell’interessato e, alle condizioni previste dall’art. 2120 C.C., alla anticipazione del TFR.

-     L’anticipazione verrà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo;

-    A tali periodi d riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Computabilità per anzianità e altri istituti

(art. 3, c. 2)

         I periodi di astensione obbligatoria devono essere  computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a:

       -   ferie;

       -   tredicesima mensilità;
       -  gratifica natalizia.
 

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18)

-   I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

- Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-   Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo;

-   Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

 
 
 

Sostituzione di lavoratori in astensione

(art. 10)
 

-    L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione può avvenire anche con anticipo, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi più lunghi previsti dalla contrattazione collettiva.

-   Nelle aziende con meno di 20 dipendenti l’assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore in astensione, da diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi carico ditta (limiti: fino ad un anno di età del bambino e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento);

-    Le lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla L. 546/87, in maternità, possono essere sostituite, con le medesime agevolazioni, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3) RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO E CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO

RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO

Soggetti beneficiari (art. 13)

-   Madre;

-   Padre, limitatamente ai seguenti casi:

se i figli sono affidati al solo padre;

in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Durata

(art. 3, c. 3)

-    Due riposi giornalieri di un’ora (un solo riposo se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore) fino al concepimento di un anno di età del bambino;

-    In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre;

-   A tali periodi di riposo sono applicabili le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità di prosecuzione volontaria.

Trattamento economico

      -     Indennità pari all’intero ammontare della retribuzione.

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18)

-    I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

-     Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-    Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo;

-    Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.



CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO



Soggetti beneficiari (art. 3, c. 2)

-  Madre o padre, in alternativa tra loro, anche se l’altro genitore con ne ha diritto.

 
Durata
(art. 1, c. 4) (art. 3, c. 2)

-  Per tutta la malattia del bambino entro i primi 3 anni di vita;

-  Massimo 5 giorni l’anno per ogni genitore se il bambino ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni di vita;

-  Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte dei genitori.

Trattamento economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 3)

-   Nessuna indennità;

- A tali periodi di riposo sono applicabili le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero, di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Computabilità per anzianità e altri istituti

(art. 3, c. 2)

       I congedi per malattia del bambino sono               computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a:

       -   ferie;
       -   tredicesima mensilità;
       -   gratifica natalizia.

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18)

-   I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

-    Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-    Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo.

4) CONGEDI PER ASSISTERE I FAMILIARI

 
 
 

Permessi per l’assistenza a portatori di handicap

(artt. 19 e 20)

Le disposizioni previste dall’art. 33 della L. 104/92 per l’assistenza ai portatori di handicap, ovvero:

-  prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa;

- in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino;

-  tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di vita del bambino;

-    eccetera;

si applicano anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Congedi per grave malattia o decesso del:

-          Coniuge;

-          Parente entro il 2° grado;

-          Convivente (convivenza dimostrata da certificazione anagrafica).

 

-     3 giorni l’anno di permesso retribuito;

-    E’ prevista, in alternativa, la possibilità di modificare l’espletamento dell’attività lavorativa.

5) SANZIONI DELLA MATERNITA’

Amministrativa: € 125 per ogni dipendente a cui si riferisce l’infrazione

(art. 1 DL 663/79 conv. in L. 33/80)

Mancata erogazione, entro i termini previsti, dell’indennità.

Arresto fino a 6 mesi

(artt. 7, c. 7; 12, c. 4; e 18 D.Lgs. 151/2001)

Divieto di adibizione della lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi.

Obbligo:

-          di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni nei casi previsti dalla legge

-          di modificare condizioni o orario di lavoro della lavoratrice per evitare rischi alla sua salute e sicurezza

-          di interdizione dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria (compresa l’astensione anticipata ed il parto prematuro).

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582

(art. 1. c. 1 lett. f), D.Lgs. 213/2004)

Divieto di adibire le donne al lavoro notturno, dalle 24 alle 6, a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino la compimento di un anno di età del bambino.

Il datore di lavoro non può obbligare a prestare lavoro notturno:

-          la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni  o, alternativamente, il padre convivente con la stessa;

-          la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

-          la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. 

Amministrativa: da € 1.032 a € 2.582

 (art. 54, c. 8, D.Lgs. 151/2001)

Divieto:

-          di licenziamento del genitore durante il periodo tutelato

-          di sospensione del genitore dal lavoro durante il periodo tutelato

-          di licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino

Obbligo di conservazione del posto.

Amministrativa: da € 516 a € 2.582

 (artt. 38, 46 e 52 D.Lgs. 151/2001)

Obbligo:

-          di concessione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino

-          di consentire i risposi giornalieri.

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