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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO A CARICO DEI PROFESSIONISTI

Gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti

I'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti e gli strumenti di contrasto del reato di riciclaggio.

Ascolta la versione audio dell'articolo
II legislatore italiano ha recepito la prima e la seconda direttiva antiriciclaggio rispettivamente con il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni dalla I. 5 luglio 1991, n. 197) e con iI d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

La L. n. 197/1991 (c.d. legge antiriciclaggio) contiene disposizioni per limitare I'uso del contante e di titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire I' utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di proventi illeciti. Essa ha realizzato un coinvolgimento diretto del sistema bancario e parabancario nel controllo delle movimentazioni finanziarie, prevedendo I'incanalamento delle transazioni di importo rilevante verso il sistema degli intermediari abilitati affinchè negli archivi di questi ultimi possano essere registrate e conservate Ie relative operazioni; al contempo, ha imposto ai suoi destinatari un obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) delle operazioni ritenute sospette.

II d.lgs. n. 56/2004, nel recepire la seconda direttiva comunitaria, ha esteso I'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti e rinforzato gli strumenti di contrasto del reato di riciclaggio, modificando al contempo I'impianto delle sanzioni amministrative connesse alla violazione della disciplina. II contenuto e Ie modalità esecutive degli obblighi introdotti dal decreto nei confronti dei professionisti sono definiti dal D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, recentemente integrato dal D.M. 10 aprile 2007, n. 60 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

La direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio) ha innovato profondamente la materia, estendendo I'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla lotta al finanziamento del terrorismo . A tal fine il decreto attuativo detta misure finalizzate a tutelare I'integrità del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti svolgendo la correlativa azione di prevenzione in coordinamento con Ie attività di repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Da qui discende la previsione di obblighi di identificazione più complessi di quelli imposti in precedenza: iI legislatore comunitario parla di "adeguata verifica" dell'identità della clientela, sulla scorta di un criterio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. approccio basato sui rischio). La direttiva si sofferma inoltre sull'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonchè sulle procedure di controllo interno, che devono garantire I'osservanza delle misure antiriciclaggio da parte del personale dipendente degli enti e delle persone soggette alla direttiva stessa.

1) LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. 231 DEL 2007

Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (In attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) - in vigore dal 29 dicembre 2007 - ha apportato numerose novità per i professionisti del settore giuridico-contabile in tema di adempimenti per l'antiriciclaggio (Alcune delle disposizioni del d.lgs. 231/2007, se pur recenti, sono state già oggetto di modifica da parte del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 .

In particolare, l'art. 32 del D.L. 112/08 modificando l'art. 49 del d.lgs. 231/2007, ha ricondotto alla originaria soglia di 12.500 euro il limite massimo individuato dalla normativa antiriciclaggio per l'utilizzo di denaro in contanti (che era stata ridotta a 5.000 Euro con effetto dal 30/04/2008
).

Tra le modifiche di maggiore rilievo ricordiamo:

  • la sostituzione dell'obbligo di identificazione con quello di "adeguata verifica" della clientela;
  • l'innalzamento a 15.000 euro della "soglia" oltre la quale scattano gli obblighi antiriciclaggio;
  • la previsione sia di procedure semplificate sia di misure rafforzate per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela;
  • l'adozione di un sistema di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • la possibilità di scelta tra archivio unico informatico e registro della clientela a fini antiriciclaggio;
  • l'inclusione dei reati di terrorismo anche internazionale tra quelli che danno luogo all'obbligo di segnalazione;
  • l'individuazione degli Ordini professionali quali possibili destinatari della segnalazione delle operazioni sospette.

Non tutte Ie norme contenute nel decreto sono immediatamente applicabili, essendo espressamente prevista I'emanazione di più provvedimenti attuativi .

Per tale motivo il Ministero dell' economia e delle finanze, con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367, ha specificato che, come previsto dall' art. 66, co. 1 del decreto, fino all'adozione di detti provvedimenti attuativi restano in vigore, in quanto compatibili, Ie disposizioni emanate in attuazione della disciplina abrogata : con particolare riferimento ai professionisti, si tratta del d.m. 3 febbraio 2006 n. 141 e delle relative istruzioni operative (provvedimento UIC 24 febbraio 2006). La stessa circolare ha fornito alcune " Iinee guida " essenziali per raccordare Ie vigenti disposizioni applicative al nuovo testo di legge.

Tra le principali indicazioni citiamo:

  • i destinatari degli obblighi sono esclusivamente i soggetti individuati dal d.lgs. 231/2007;
  • le definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo fornite dal d.lgs. 231/2007 sostituiscono tutte quelle esistenti;
  • gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono immediatamente applicabili, attraverso l'integrazione degli adempimenti gia vigenti con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007;
  • la distinzione formale tra identificazione diretta, indiretta e a distanza viene meno, ma ciò nonostante sono confermate le misure previste dai provvedimenti attuativi vigenti per l'identificazione della clientela.

Si ricorda che l'art. 62, co. 3 del decreto ha disposto la soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e I'attribuzione delle relative competenze all' Unità di Informazione Finanziaria per I'ltalia (UIF) , istituita presso la Banca d'Italia. A quest'ultima sono trasferiti poteri e competenze dell'UIC, insieme alle relative risorse umane e finanziarie.

2) I SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L'art. 10 del decreto identifica come destinatari della disciplina antiriciclaggio i seguenti soggetti: intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili e altri soggetti svolgenti specifiche attività.

L'art. 12, co.1 del decreto in particolare individua i professionisti destinatari della normativa:

  • i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali , nell'albo dei dottori commercialisti (Dal 1° gennaio 2008, ai soggetti iscritti nell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito ai sensi del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139) e nell'albo dei consulenti del lavoro ;
  • ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi ;
  • i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    - la costituzione, la gestione o I'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  • i prestatori di servizi relativi a società e trust (ad eccezione dei soggetti precedentemente elencati).

Nell'elencazione non figurano gli iscritti nel registro dei revisori contabili , che vengono equiparati alle società iscritte nell'albo Consob di cui all'art. 161 Tuf e insieme ad esse elencati tra i destinatari della normativa ai sensi del successivo art. 13.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non trova applicazione per le informazioni che i professionisti (e soggetti interessati alla disciplina) ricevono da un proprio cliente, o che ottengono riguardo lo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Le Holding di partecipazione (ex art. 113 TUB) sono escluse dagli adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti I'obbligo di comunicazione all' Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in essere ed in particolare Ie partecipazioni, Ie associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, Ie lettere di patronage.

3) GLI OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI

Il ruolo attribuito ai professionisti si sostanzia nei seguenti adempimenti :
  1. Obbligo di adeguata verifica della clientela;
  2. Obbligo di registrazione e conservazione dei dati;
  3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
  4. Obbligo di formazione del personale.

Si analizzano, in sintesi, i suddetti obblighi.

1. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'art. 16 del decreto disciplina gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela insorge in capo ai professionisti che svolgono la loro attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

  • per le prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore a 15.000 euro;
  • per le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono "collegate" o "frazionate";
  • per le operazioni di valore indeterminato o non determinabile (Ai fini dell'obbligo di verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, entri, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile);
  • quando vi e il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza da un cliente ai fini dell'identificazione.

Per una corretta interpretazione della norma si rende necessario definire alcuni concetti:

Cliente

II soggetto al quale i soggetti di cui agli artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

Mezzi di pagamento

il denaro contante, gli assegni, i vaglia postaIi, gli ordini di accreditamento o di pagamento, Ie carte di credito e Ie altre carte di pagamento, Ie polizze assicurative trasferibili, Ie polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operazione

Un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

Operazione frazionata

Un'operazione unitaria sotto iI profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti Iimiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.

Operazione collegata

Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette.

Prestazione professionale

Prestazione correlata con Ie attività svolte dai soggetti indicati agli artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili), della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano nei seguenti casi:

  • mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
  • adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Resta comunque fermo l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

L' “adeguata verifica della clientela” si traduce, ai sensi dell'art. 18 del decreto, nelle seguenti attività : (1) idenfiticazione e verifica dell'identità del cliente e (2) identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo:

  1. Idenfiticazione e verifica dell'identità del cliente : è svolta in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, al momento in cui è conferito I'incarico di svolgere una prestazione professionale o al momento dell'esecuzione dell'operazione. Se iI cliente e una società o un ente, deve essere verificata I'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite Ie informazioni necessarie per individuare e verificare I'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per I'operazione da svolgere.

Si devono raccogliere i seguenti dati: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA.

  1. Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo : Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 per titolare effettivo s'intende:

•  in caso di società :
- la persona fisica o Ie persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso iI possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale.
- la persona fisica o Ie persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sullo direzione di un'entità giuridica;

•  in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi :
- se i futuri beneficiari sono gia stati determinati. la persona fisica o Ie persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- se Ie persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce I'entità giuridica;
- la persona fisica o Ie persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

L'identificazione e verifica del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare I'identità del titolare effettivo si può:

  • fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili do chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi;
  • chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere Ie informazioni in altro modo.

Ai sensi dell' art. 20, I'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere assolto calibrandolo in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta (“ approccio basato sul rischio ”).

Il professionista dovrà pertanto effettuare una valutazione del rischio fin dal momento in cui riceve I'incarico, astenendosi dall'adempiere alla prestazione nel caso in cui i risultati di detta valutazione sconsiglino del tutto I'instaurarsi del rapporto professionale (“ obbligo di astensione ” ai sensi art. 23 del decreto).

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono esclusi per le seguenti categorie di clienti:
- soggetti indicati dall'art. 11 commi 1 e 2 del decreto: intermediari finanziari, SIM, SICAV, imprese di assicurazione, intermediari finanziari ex art. l07 TUB, intermediari finanziari ex art. l06 TUB ecc.
- enti creditizi e finanziari comunitari.

Nei confronti delle società fiduciarie il professionista è tenuto ad espletare Ie procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni (in tal senso CNDC).

Gli obblighi in commento sono altresì esclusi in relazione ad alcune categorie di prodotti (contratti di assicurazione, forme pensionistiche, moneta elettronica ecc.).

L'Ufficio Italiano Cambi con il documento del 21/06/06 aveva fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di identificazione della clientela in alcune situazioni particolari . Si ricorda, in particolare:

  • in caso di prestazioni professionali periodiche (es. assistenza e compilazione delle dichiarazioni dei redditi o redazione del bilancio), l'identificazione del cliente va eseguita al momento di accettazione dell'incarico;
  • le attività svolte su incarico dell'Autorità giudiziaria, come quella di Ctu o curatore fallimentare, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma;
  • in caso di incarichi ricevuti da un altro professionista, occorre identificare e registrare sia il professionista sia il cliente finale, a meno che la prestazione non sia di carattere esclusivamente intellettuale;
  • per le consulenze a compenso fisso annuale comprendenti lo svolgimento di più attività, gli obblighi si applicano al momento della prima prestazione;
  • sono escluse anche le attività di docenza del professionista in caso di corsi di formazione e aggiornamento;
  • CED: devono provvedere agli obblighi di cui al dm 141 se costituiti da revisori contabili e se si occupano oltre che dell'elaborazione dati anche della redazione di dichiarazioni;
  • prestazioni periodiche: nel caso di redazione di dichiarazioni e consulenza sul bilancio si dovrà provvedere ogni anno all'identificazione del cliente e alla trascrizione dell'operazione sull'archivio unico.

Ulteriori chiarimenti sono giunti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota del 12 giugno 2008 prot. 65633) a fronte dei quesiti inviati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Tra le questioni più di interesse si citano:

  • l'attività di amministratore o di dirigente di società è soggetta alla normativa antiriciclaggio solo se svolta in modo professionale;
  • la tenuta della contabilità è una prestazione professionale qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 Euro; altrimenti rientra tra le operazioni di valore indeterminabile;
  • l'attività del collegio sindacale è soggetta agli obblighi antiriciclaggio se comprende anche la revisione contabile;
  • l'attività posta in essere dai consulenti tecnici di parte non è soggetta all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

2. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Per quanto concerne gli obblighi di conservazione i professionisti sono chiamati a:

  • per quanto riguarda I'adeguata verifica del cliente, conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti , per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
  • per quanto riguarda Ie operazioni e Ie prestazioni professionali, conservare Ie scritture e Ie registrazioni, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.

Per quanto concerne gli obblighi di registrazione i professionisti devono tener memoria (e conservare per 10 anni) le seguenti informazioni:

  • con riferimento alla prestazione professionale: la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto, ove previsto;
  • con riferimento a tutte Ie operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un' operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, I'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua I'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le suddette informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal compimento dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale .

Le informazioni registrate secondo Ie modalità sopra descritte sono utilizzabili ai fini fiscali secondo Ie disposizioni vigenti e, dunque, al ricorrere dei presupposti di cui ai d.p.r. 600/1973 e d.p.r. 633/1972.

Quanto alle modalità di registrazione , I'art. 38 prevede in alternativa I'istituzione:

  • di un archivio unico informatico (AUI) o
  • di un registro cartaceo della clientela .

II registro della clientela, che deve essere tenuto in maniera ordinata e senza spazi bianchi ne abrasioni, è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista obbligato o da un suo collaboratore delegato per iscritto, con I'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e I'apposizione della firma delle suddette persone. ll registro cartaceo della clientela può essere tenuto manualmente o anche con modalità informatiche (in questo caso non si applicano i parametri fissi previsti per I'AUI).

3. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L'art. 41, co. 1, del decreto dispone che i soggetti obbligati inviano alla UIF una segnalazione relativa all'operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Ai fini dell' individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio, si fa presente che I'allegato C al provvedimento Uic 24 febbraio 2006, applicabile in quanto compatibile fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi, contiene un elenco dei principali indicatori di anomalia cui fare riferimento. In tal senso continueranno a rilevare Ie operazioni nelle quali si prevede I'utilizzo di ingenti somme in contanti o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere e quelle effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; ancora, il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; la presenza di soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite ecc.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo . I professionisti devono trasmettere la segnalazione direttamente all' UIF o, in alternativa, all'ordine professionale di appartenenza . In quest'ultimo caso, I'ordine professionale dovrà trasmettere senza ritardo la segnalazione ricevuta integralmente alla UIF, eliminando il nominativo del professionista segnalante.

Si ricorda che il professionista che adempie all'obbligo di segnalazione non è penalmente responsabile per il reato di violazione del segreto professionale .

L'art. 48 impone alla UIF I'obbligo di comunicare al segnalante, ovvero al segnalante per il tramite degli ordini professionali, I'inoltro della segnalazione alle autorità investigative. II professionista, perciò, dovrà essere informato sia in caso di inoltro della segnalazione agli organi di vigilanza (DIA e Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza), sia in caso di avvenuta archiviazione della stessa.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'art. 54 del decreto pone in capo ai professionisti I'obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

4) SANZIONI

Principali sanzioni applicabili al professionista:

Violazione

Sanzione

Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela

Multa da 2.600 € a 13.000 €

Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente o delle operazioni effettuate

Multa da 2.600 € a 13.000 €

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette

Sanzione pecuniaria da 5.000 € a 200.000 €

Omessa istituzione dell'archivio informatico o del registro della clientela

Sanzione pecuniaria da 5.000 € a 50.000 €

Omessa segnalazione di operazioni sospette

Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata

5) FONTI NORMATIVE E PRASSI

Fonti normative e prassi

Articolo 648-bis c.p.
Articolo 648-ter c.p.
Legge n. 197 del 05/07/1991 (legge antiriciclaggio)
D.Lgs. n. 374/1999 (estensione disposizioni in materia di riciclaggio)
D.Lgs. n. 56 del 20/02/2004
Provvedimento UIC 24/02/2006
Circolare CNDC del 04.05.2006
Chiarimenti (aggiornamento al 21/06/2006) al provvedimento UIC del 24/02/2006
Decreto 10/04/2007 n. 60
D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
Circolare n. 125367 del 19.12.2007
Circolare CNDC “Antiriciclaggio: gli adempimenti per i dottori commercialisti ed esperti contabili alla luce del D.Lgs. 231/2007”
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