News Pubblicata il 21/09/2023

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Legge 104 e trasferimento dipendente: cosa dice la Cassazione

di Redazione Fisco e Tasse

Per l'assistenza a disabili secondo la legge 104 1992 i dipendenti hanno diritto di scegliere la sede di lavoro: vediamo alcuni casi pratici



 

La legge 104 1992  prevede una serie di agevolazioni per la tutela di disabili che vanno dalla possibilità di permessi speciali retribuiti ai familiari che prestano assistenza a un trattamento speciale riguardo la sede di lavoro.  

In particolare la norma prevede che  : "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede". 

In altre parole  sussiste un divieto di trasferimento per il caregiver che lo rifiuti  a causa delle necessità del disabile e , in senso inverso, anche un obbligo per il datore di lavoro di venire incontro ad eventuali richieste del lavoratore di essere trasferito  in una sede più comoda per la stessa necessità  . 

Vediamo di seguito  alcuni casi pratici  partendo dalla giurisprudenza di Cassazione piu recente.

Nell'ordinanza 26343  del 12 settembre  2023 la Cassazione  si occupa del caso di una lavoratrice che aveva fatto ricorso per non aver ottenuto il trasferimento richiesto al datore di lavoro per esigenze di assistenza a un familiare.

Si  afferma che il  diritto a ottenere il trasferimento in base alla legge 104/1992  è ampio e  non «limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell’invalido da assistere» 

Il datore di lavoro è tenuto dunque a verificare tra le sedi possibili tenendo conto di tutte le preferenze indicate  dalla dipendente  nella domanda di trasferimento Va anche dimostrata l'eccedenza di personale in tali sedi di lavoro  che impedisce il trasferimento stesso 

Nell'ordinanza viene anche rimarcato  come sintomatico dell'insussistenza delle ragioni addotte dalla societa  il fatto che "la datrice di lavoro aveva proceduto in alcune sedi ad assegnazioni anche in esubero".

Trasferimento per assistenza legge 104  con cambio di mansioni

Nella sentenza dal Tribunale di Bari del  26 giugno 2018 veniva  affrontato invece  il caso di un lavoratore convivente con i  genitori, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi  della L. 104 del 1992, che ha presentato ricorso per il trasferimento impostogli da Poste Italiane,  chiedendo di essere assegnato ad una filiale più vicina al domicilio, rendendosi disponibile  a un cambio di mansione. Il giudice del Tribunale di Bari ha ordinato alla società l'assegnazione urgente  presso uno degli uffici postali  di un Comune più vicino,    anche previo mutamento delle mansioni .

Ha ribadito infatti che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare le concrete ragioni che rendono impossibile l’assegnazione del lavoratore, che assista con continuità un familiare disabile convivente, ad una sede di lavoro più vicina alla sua residenza. 

Licenziamento per rifiuto di trasferimento per legge 104 1992 

Anche la decisione della Cassazione   sezione lavoro  Sentenza   n. 24015 del 12 Ottobre 2017  conferma che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore,  rifiuti di assumere servizio nella sede diversa  a causa  della necessità  di assistenza  di un familiare. Il datore di lavoro  infatti non aveva provato che il trasferimento fosse  stato disposto per effettive ragioni tecniche e organizzative,  che non potevano  essere  soddisfatte diversamente, come richiede la norma.

Legge 104 e trasferimento senza cambio di unità produttiva 

Ancora ,  la Corte di  Cassazione  ha affrontato il tema nella ordinanza 21670 2019   ampliando la portata dell'interpretazione a favore dei lavoratori. Nel caso specifico si trattava di una dipendente  che era stata spostata  da un ufficio ad un altro,  senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva . Anche in questo caso l'interpretazione dei supremi giudici è stata favorevole alla lavoratrice, ribaltando le decisioni dei giudici di merito 

Sia il Tribunale che la Corte di appello  avevano considerato legittimo il  trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza";  secondo i giudici di merito nelle  norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va  letto sempre in relazione al trasferimento di unità produttiva   vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".

I giudici di Cassazione  invece hanno ribaltato la decisione affermando che  per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi"  .

Fonte: Corte di Cassazione



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