News Pubblicata il 14/11/2023

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Alluvione maggio 2023: domande sospensione INPS entro il 20 novembre

di Redazione Fisco e Tasse

Si avvicina la scadenza delle domande di sospensione adempimenti e versamenti INPS e INAIL sospesi nelle zone alluvionate di Emilia, Marche, Toscana dal 1 maggio 2023



Nella circolare 67 del 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative  sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi  INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  prevista con l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023 .

Sono interessati  i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel  decreto 

L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi 

Resta fermo l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti mentre

non è previsto il rimborso dei contributi già versati.

Nella tabella seguente  riepilogo dettagli e soggetti interessati alla sospensione contributiva

 

SOSPENSIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2023
 beneficiari
  •  datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
  •  lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);

Attenzione:

la sospensione riguarda esclusivamente i contributi e premi  riferiti ai lavoratori operanti nelle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.



Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sopracitati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Sospensioni contributive alluvione istruzioni datori di lavoro con dipendenti

Riportiamo in sintesi le istruzioni operative per  le richieste di sospensione e i conguagli INPS

 Ai fini della sospensione:

Il  flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023 richiederà  il codice di nuova istituzione “N981”, e la  compilazione  del campo  <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, per avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con il codice sopra indicato e relativo importo.

 Sospensioni contributive alluvione istruzioni autonomi 

Sono comprese  le scadenze dei: 

e per il versamento  alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento  messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

A)   Committenti Gestione separata 

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento all’interno del flusso UniEmens del valore "40 "  nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>,dichiarano di possedere i requisiti previsti.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens senza avere indicato il codice calamità  dovranno inviare  entro il 20 novembre 2023  una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione .

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”  con causale contributo CXX/C10

B)   Liberi professionisti:

 è sospeso il versamento dei contributi 

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”

con causale contributo PXX/P10.

Per ulteriori istruzioni per il settore agricolo e  i  datori di lavoro domestici  si rimanda al testo della circolare.

Agricoltura:  scadenza anticipata al 30 settembre

Con il messaggio n. 3035  del 31 agosto Inps ha rettificato  quanto comunicato con la circolare  67/2023, l’INPS  

La modifica riguarda la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini con riferimento al settore agricolo.

Il nuovo messaggio precisa che la domanda di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna”  va presentata  tramite:

L’istanza   poteva  essere presentata a partire dal 1° settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.


Fonte: INPS



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