News Pubblicata il 18/11/2022

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Bonus 150 euro dipendenti: INPS aggiorna le istruzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Nuove istruzioni operative per i datori di lavoro: indennità da 150 euro ai dipendenti erogabile anche a dicembre. Da escludere il rateo di tredicesima. Compilazione Uniemens



Il decreto-legge n. 144/2022 (Aiuti ter)   ha previsto all’articolo 18, comma 1 che i datori di lavoro anticipino nella busta paga di novembre un nuovo bonus da 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile  non eccedente l'importo di 1.538 euro.   Il credito maturato  viene poi compensato attraverso la denuncia  UniEmens.

Con la  circolare 116 del 17 ottobre 2022 l'istituto ha fornito alcune specifiche e le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens per il recupero dei bonus.

INPS  evidenzia  in particolare che:

AGGIORNAMENTO 17 novembre 2022

INPS ha pubblicato in queste ore il messaggio  4159 del 17.11.2022 che aggiorna le istruzioni.

Si specifica in particolare , d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Inoltre  viene precisato che  nei casi in cui  i datori di  lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali,potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Vengono quindi aggiornate le istruzioni operative per Uniemens come segue.

Esposizione Uniemens  bonus 150 euro

L’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;

- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l’importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l’erogazione dell’indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l’importo di 1.538,00 euro;

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare pari a 150 euro.

 i datori di lavoro agricoli che corrispondono l’indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).

A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, INPS precisa che il codice 9, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, potrà essere utilizzato anche per indicare l’importo della tredicesima, laddove la stessa sia erogata nel mese novembre 2022.

Fonte: Inps



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