News Pubblicata il 11/05/2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Contributi cooperative agricole: INPS rettifica le aliquote

Aliquote contributive 2022 delle cooperative agricole e ai loro consorzi: rettifica tabelle nella circolare INPS n. 56 del 10.5.2022 dopo il passaggio alla NASPI



Con la circolare n. 56 del 10 maggio 2022 l'INPS rettifica le tabelle  dei  contributi previdenziali dovuti dalle  cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984, fornite erroneamente nella precedente  circolare 31 2022

L'istituto  ricorda  che  la legge di  Bilancio 2022 n. 234 2021,  ha previsto che dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi  che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci  inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, 

  1. sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo
  2.  sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza al 1 .1.2022

 Per effetto della  novella legislativa, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola legge 537 1981.

Ciò ha comportato anche la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni  legge 388-2000  e legge 266-2005 .

In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% si applica:

Nell’ambito di tali  contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dalla  legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio.

Come detto vengono modificate le tabelle  n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale e le nuove  tabelle (QUI il dettaglio)   prevedono   rispettivamente, le seguenti nuove aliquote complessive:

La circolare ricorda infine che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua  è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.

Fonte: Inps



TAG: Agricoltura e pesca 2023 La rubrica del lavoro Contributi Previdenziali