News Pubblicata il 14/12/2021

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Cassa integrazione Covid ottobre: ok alle domande entro il 31/12

Inps conferma la riapertura dei termini scaduti il 30.9 per la cassa COVID del Decreto fiscale 146/2021 in via di conversione, come anticipato dalla Fondazione CDL



Nella circolare INPS N. 183 /2021 l'istituto fornisce  le istruzioni complete sui nuovi periodi di integrazione salariale previsti dal Decreto Fiscale n. 146 2021  fruibili da ottobre a dicembre 2021 e riapre i termini per le domande  fino al 31 dicembre 2021.

Conferma inoltre, come  previsto  da un emendamento  al DL  (malgrado il testo sia ancora in  corso della conversione in legge)  lo stesso termine per l'invio dei dati per i pagamenti e i conguagli relativi ai trattamenti di cassa integrazione con causale COVID 19 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.  

Sul punto la fondazione Studi consulenti del lavoro che aveva richiesto la proroga era intervenuta con un documento specifico confortato da una conferma ufficiosa di un dirigente INPS. Vediamo di seguito con ordine 

L'intervento del Consiglio nazionale  consulenti del lavoro

Il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro  si era fatto carico di proporre la  proroga in audizione  parlamentare.  Fondazione studi è  stato osservato che  vista la deroga,  per le domande inviate dopo il termine, anche ricordando precedenti prassi tenute dall'INPS, non ci  dovrebbero essere  preclusioni all'invio  delle domande, fuori termine,  anche  in questi giorni, purché entro la data di approvazione della conversione del  DL n. 146 2021. Questo è stato confermato anche dal direttore vicario dell'INPS Caridi nel corso di un webinar organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro nella giornata del 2 dicembre.

La Fondazione affermava che la nuova norma rappresenta uno strumento di semplificazione laddove " considera validamente presentate le domande di cassa integrazione guadagni già inviate, e non accolte, alla data di entrata in vigore della  legge di conversione" e  riteneva, in considerazione di analoghi precedenti  "ragionevole valutare l’opportunità di procedere, medio tempore, alla presentazione, laddove non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta".  

L'approfondimento della Fondazione Studi propone  anche un completo schema di riepilogo  di diversi casi di invio dei modelli SR 41  e delle soluzioni consigliate dagli esperti.

Le istruzioni INPS per cassa integrazione COVID da ottobre a dicembre 2021

Come anticipato in apertura dell'articolo nella circolare 183 l'istituto conferma l'impostazione proposta dai Consulenti e specifica anzi  che per le domande di cassa integrazione e assegni ordinari  previsti dal dl 146 2021,  la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.

Questo l'indice  dei contentuti della circolare:

1.Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 

1.1 Datori di lavoro destinatari 1.2 Condizioni di accesso alle misure 1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti 1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 146/2021

2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 146/2021 

2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) 2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso 2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 2.4 Trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) 2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio 2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

3. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili 

3.1 Quadro normativo 3.2 Datori di lavoro destinatari 3.3 Condizioni di accesso alla misura 3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono le tutele 3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio 

4. Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41 e UniEmens-CIG 

5. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria 

6. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga da richiedere alla Regione siciliana

7. Modalità di esposizione del conguaglio

8. Istruzioni contabili


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Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro



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