News Pubblicata il 13/12/2021

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Obbligo vaccinale e terza dose: le nuove categorie interessate dal 15.12

Cosa prevede il decreto N. 172/2021 su terza dose e obbligo di vaccinazione per nuove categorie lavorative Bloccato l'accesso agli Ordini sanitari se inadempienti



Si avvicina la scadenza per adempiere all'obbligo di vaccinazione per nuove categorie di lavoratori . Lo prevede il  decreto n. 172 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26.11.2021 n. 282,  che contiene "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" .

 Il decreto è entrato in vigore il 27 novembre e passerà ora  alle Camere per la  conversione in legge. Il testo è suddiviso in 3 articoli che corrispondono a  tre ambiti di intervento:

  1. Obblighi vaccinali  ampliati a terze dosi e a nuove categorie
  2. Impiego delle certificazioni verdi Covid 19  con modalità differenziate (Green pass rafforzato) 
  3. Rafforzamento di controlli e campagne di informazione 

Vediamo di seguito in maggiore dettaglio  il primo punto ovvero l'obbligo vaccinale, che si estende alla terza dose per le categorie già interessate , ovvero i sanitari (medici, infermieri, farmacisti ) e che amplia la platea dei settori lavorativi obbligati  a :

Obbligo terza dose per i sanitari

La terza dose  di vaccinazione prevista per la prevenzione dell'infezione da SARS COV 2  diventa obbligatoria per  l'adempimento dell'obbligo vaccinale  a far data dal 15 dicembre 2021, dopo almeno 5 mesi dalla somministrazione della seconda .

La somministrazione sarà effettuata  nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute del 22.11.2021. 

Si ricorda che l'obbligo vaccinale a norma del dl 44 2021 riguarda oggi  gli  esercenti le professioni sanitarie (come previsto dal  DL 44 2021) e gli operatori delle RSA (come detta invece il  DL 111 2021)

Il decreto prevede anche che non sia piu possibile essere adibiti a mansioni diverse.

Si riconferma che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale,  non sussiste l'obbligo  e la vaccinazione puo' essere omessa o differita. 

 Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie,   avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono i la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  e qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2,   l'interessato è invitato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento Decorsi i termini , qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo ne da' comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro . Tale comunicazione determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed viene  annotato nel relativo Albo professionale.

 Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.  Questo significa lo stop all’ingresso negli Ordini  professionali sanitari,  fino al 15 giugno 2021, per i soggetti non vaccinati.

 Estensione dell'obbligo vaccinale  ad altre categorie

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  si applica anche alle seguenti categorie: 

  1.  personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; 
  2. personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
  3.  personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa nelle strutture  sanitarie e sociosanitarie di assistenza (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)  ad esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; Sono quindi ricompresi anche i lavoratori del settore amministrativo  nella sanità e delle RSA
  4.  personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa ll'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni  e delle strutture citate  in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo.

 Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite, i responsabili invitano  l'interessato a produrre, entro cinque giorni , la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro  venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  In caso di mancata presentazione della documentazione,  accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni  provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa.

Sanzioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale 

 Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa  o professionale in violazione dell'obbligo vaccinale  e' punito  anche con la sanzione amministrativa  da euro 600 a euro 1.500.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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