News Pubblicata il 29/07/2022

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Cassa integrazione per temperature elevate: tutte le istruzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Nuovo messaggio INPS sull'applicabilità della CIGO per eventi avversi come lo stress termico per termperature elevate. Istruzioni, facsimile Linee guida INAIL e Nota INL 2021



Il ministero del lavoro Orlando ha ricordato in questi giorni  di canicola estrema che i datori di lavoro hanno la possibiità di richiedere la cassa integrazione anche per caldo eccessivo che richieda la sospensione dell'attività lavorativa . Inps e inail hanno anche  pubblicato un comunicato congiunto   sul tema in cui   Inail ricorda anche le linee  guida recentemente aggiornate.

L'ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021,   sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati  a termperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte,  raccomandando  la necessità di  intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. 

Si fa riferimento in particolare ai  settori dei cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.

Nella nota   l'Ispettorato  segnalava anche l'opportunità di  organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali,  come previsto dal testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ( art. 7, D.Lgs n. 81/2008)

Ma soprattutto l'Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°),  che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi  esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso. 

A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017  in tema di cassa integrazione  in cui l'istituto   affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.  Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore"

Inoltre specifica che  per le richieste di Cassa integrazione ordinaria  per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto  l'invio di una relazione tecnica  e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.  Tenuto conto però che un altro articolo di legge  fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici,  l'Istituto  informa che  acquisirà d'ufficio i bollettini meteo  dalle autorità competenti e non c'è bisogno  quindi di  allegarli.   

La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.

Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate 

Nel nuovo messaggio 2999/2022  del 28 luglio l'istituto ricorda che la CIG per temperature elevate puo essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in  considerazione  la temperatura percepita che puo essere  più elevata di quella reale.

Inoltre viene sottolineato l'importanza di valutare  la tipologia dell'attivita e le modalità con cui viene realizzata

Infine  l'istituto  sottolina che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».

Il datore di lavoro  puo dunque,  in alternativa:

  1. allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" , oppure 
  2. autocertificare  il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Rischio caldo e CIGO per meteo avverso: fac simile (Circolare Inps 139 2016)

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA:


Denominazione 

Matricola/Codice fiscale 

Unità Produttiva

Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………….…….……..……………………

nato/a a …………………………............... prov. ….. il ………………………………………..….…………. residente a …………….……………..…………………......Prov..................…...……….cap………………………….Via ……………………………..………….....................................Tel. …………………………………………………….…………

IN QUALITÀ DI:

    titolare            legale rappresentante

dell’azienda……………………..…………………………………………………………………………………………………. codice fiscale ……………………………………posizione INPS…….……………………………in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal……………………….………………… al…………………………………….…………, 

D I C H I A R A

1.    di illustrare di seguito l’attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.

2.    di specificare l’evento meteo e l’orario nel quale si è verificato, 

3.    Ulteriori annotazioni______________________________________________________________________________________________________ Si allega documento di riconoscimento.

Data                                   Timbro e firma 

Rappresentante Legale / Delegato

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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