News Pubblicata il 14/02/2022

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Esonero contributivo: nuovo modello per i conguagli di artigiani e commercianti

Nuove istruzioni INPS sullo sgravio contributivo parziale L 178 2020 relative ad artigiani e commercianti



L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del  27 luglio 2021.

L'INPS ha pubblicato con il messaggio  688 dell'11 febbraio 2022 un nuovo modello per artigiani e commercianti per  richiedere il rimborso  o la compensazione da usare in caso di contributi versati in eccesso oppure ancora dovuti per il  2021. la nuova versione è dispobili  attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.

L'istituto precisa comunque che restano valide le  domande  presentate tramite le comunicazioni bidirezionali  nel cassetto previdenziale con  riferimento “esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”

Nei paragrafi che seguono sono raccolte  le   precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.

Compensazioni esonero contributivo parziale autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alle gestioni INPS l'Istituto ha comunicato  nel messaggio n.  3974/2021, che:

  1. l'esito delle verifiche preliminari è  visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa e che 
  2.  dal 29 novembre 2021  è visibile anche l’importo dell'esonero effettivamente concesso  

L'istituto comunica  che è possibile proporre istanza di riesame mediante  una nuova procedura il cui rilascio sarà comunicato successivamente.

Da sottolineare che gli  importi  sono riconosciuti  provvisoriamente  in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste (v. requisiti sotto ) e  che  le verifiche relative  all'assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione verranno reiterati nel corso dell’anno 2022 .

ATTENZIONE: Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021,  dovesse essere superiore all’importo concesso dell’esonero, il contribuente deve  procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021 con le modalità specificate nel messaggio, senza sanzioni civili e interessi.

Versamento differenze contributive  per le diverse categorie

Artigiani e commercianti 

Il versamento della differenza deve essere effettuato mediante F24.

La differenza si calcola imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico utilizzando l’applicazione “Calcolo codeline” presente nel Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti. Vanno inserite in particolare :

Contribuenti senza obbligo versamento sul minimale di reddito L’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso non eccedente il limite massimo di euro 3.000. Possono essere utilizzate le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Posizione assicurativa - Dati del mod. F24”.

 Soggetti iscritti alla Gestione separata

Nel modello F24  va utilizzato il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria) entro la data ultima del 29/12/2021.

 Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

I soggetti interessati dovranno provvedere ai versamenti delle  rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime. Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. 

Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità. 

Verifica DURC e  precisazioni

Nel messaggio  n. 4194 del 26.11.2021 l'inps  precisa i seguenti aspetti 

Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020

E' previsto che 

Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021

Esonero contributivo autonomi e  professionisti: requisiti e domande

L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professinisiti ,  con esclusione i premi INAIL    riguarda :

1 - Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

2 - medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. 

Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:

Precisazioni INPS sull'esonero contributivo autonomi

In un documento interno inviato alle sedi territoriali  il 3 settembre 2021 sono stati  ribaditi i seguenti aspetti:


Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Decreto Esonero Contributivo

TAG: La rubrica del lavoro Contributi Previdenziali Emergenza Coronavirus- Green pass