News Pubblicata il 08/10/2020

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Versamenti INAIL: dal 9 ottobre la procedura online per le rateizzazioni

Da domani la procedura INAIL online per la comunicazione della sospensione dei versamenti - Circolare INAIL con i nuovi codici del 15.9



L'INAIL  ha informato con una nota sul sito  che dal 9 ottobre sara disponibile sulla piattaforma la  possibilità di richiedere la sospensione per rateizzazione   dei premi non versati per l'emergenza COVID.  Con la nuova versione aggiornata del servizio gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi  sospesi e, se non già provveduto, possono  comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
L’art. 97 ha previsto infatti che i beneficiari possono versare:
- il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021
oppure
-   versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021. 

Ricordiamo che la circolare INAIL n. 35  sulla ripresa dei versamenti tributari previdenziali e dei premi assicurativi  sospesi  per il COVID 19  in scadenza il 16 settembre 2020 era giunta solo un giorno prima della scadenza e aveva aggiunto 16 nuovi codici  per il versamento (che si aggiungono ai 16 precedenti già forniti nella circolare 23-2020 mese di maggio)  per identificare i versamenti relativi ai vari casi di sospensione previsti dai decreti n. 34-2020 Rilancio e Decreto Agosto n. 104-2020 .

Con una nota  ulteriore   a fronte delle perplessità sorte per il ritardo INAIL ha rassicurato sulla validità dei versamenti eventualmente effettuati prima dell'emanazione della circolare. Questo il testo:

In merito alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie apparse sulla stampa riguardanti le istruzioni fornite con la circolare 35/2020, si precisa che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.
 L’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese avviene, infatti, con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati.

Come per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali INPS, anche per i premi INAIL si affiancano due normative  che producono la possibilità di scegliere tra 4 diverse modalità di versamento :

  1. versamento unico oggi; 
  2. rateizzazione  in massimo quattro rate ; 
  3. 50% in un’unica soluzione, il 16.9  e rateizzazione in massimo 24 rate (con prima scadenza dal 16 gennaio 2021, che slitta  al 18 per il giorno festivo);
  4. rateizzazione  in due tranches:   50% in massimo quattro rate e il restante 50% in massimo 24 rate (con scadenza dal 18 gennaio 2021) .

Riportiamo di seguiti i nuovi codici relativi alla procedura introdotta dal Decreto Agosto,  rimandando anche all'allegato 2 della circolare che riepiloga e schematizza  tutte le diverse possibilità di rateazione :

1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021: 

2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021: 

Fonte: Inail


1 FILE ALLEGATO:
Circolare INAIL 34 2020 allegato 1

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